Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23960 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 23960 Anno 2013
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 25679-2007 proposto da:
RAFFI LUIGI RFFLGU47L08G535Q,
PGGCRN25C43D502Q,

PAGANINI

POGGIOLI CATERINA
MARIA

ROSA

PGNMRS60L43G535C, PEZZONI GABRIELLA PZZGRL51B42G747N,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AZUNI 9,
presso lo studio dell’avvocato DE CAMELIS PAOLO, che
2013
1870

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
CELLA ANTONINO;
– ricorrenti contro

COMUNE DI PODENZANO in persona del Sindaco pro

Data pubblicazione: 22/10/2013

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MEDAGLIE D’ORO 399, presso lo studio dell’avvocato
CECCHI CARLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CAVAZZUTI GIORGIO;
– controricorrente –

MANGANO ROSARIA, TUMMINELLO VINCENZO;
– intimati. –

avverso la sentenza n. 291/2007 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 26/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/07/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato DE CAMELIS Paolo, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO SGROI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

nonchè contro

Svolgimento del processo
.•
..

Tumminello Vincenzo e Mangano Rosaria con atto del 30 luglio 2003
proponevano appello avverso la sentenza del 10 giugno 2003 con la quale il
Tribunale di Piacenza in accoglimento del ricorso possessorio presentato da

Poggioli Caterina, Paganini Maria Rosa, Raffi Luigi e Pezzoni Gabriella

ordinava ai coniugi Tununinello Vincenzo e Mangano Rosaria di provvedere
a proprie spese alla chiusura dell’accesso del passo carraio posto sulla via
Lunini di Podenzano, previa disapplicazione dell’autorizzazione comunale del
30 ottobre 1999. I ricorrenti avevano lamentato lo spoglio del possesso della
via Lunini strada privata di loro proprietà e di proprietà di altri confinanti,
avendo i coniugi Tumminello aperto un passo carraio su detta via e creato

una situazione di fatto equiparabile alla costituilione di servitù di passaggio. I
convenuti Tumminello e il Comune di Ponzano sia pure in via incidentale
avevano eccepito che la strada era divenuta a seguito di usucapione
ventennale di proprietà demaniale e non era, quindi, qualificabile quale strada
privata, né quale strada privata soggetta a servitù di uso pubblico, e che,
pertanto, la tutela possessoria chiesta dai ricorrenti doveva essere rigettata.
Si costituivano Poggioli Caterina, Paganini Maria Rosa, Raffi Luigi e Pezzoni
Gabriella, proponendo appello incidentale avverso la sentenza nella parte in
cui il Tribunale aveva dichiarato che la strada privata era soggetta a servitù di

.

uso pubblico e nella parte in cui non aveva accolto la domanda dei ricorrenti
di condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
Si costituiva il Comune di Podenzano, chiedendo il rigetto del ricorso
possessorio.
La Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 291 del 2007 accoglieva
1

A

l’appello e in riforma della sentenza impugnata rigettava la domanda proposta
.

da Poggioli Caterina, Paganini Maria Rosa, Raffi Luigi e Pezzoni Gabriella.
Condannava gli stessi al pagamento delle spese giudiziali del primo e secondo
grado del giudizio. Secondo la Corte bolognese non sussistevano i presupposti

particolare, dalle circostanze indicate dagli appellanti nei motivi di
impugnazione dedotte nel giudizio di primo grado non contestate
(l’inserimento della strada tra le strade comunali, asfaltatura della strada e
manutenzione della stessa a spese e a cura del Comune, indicazione catastale
della strada come “via Lumini”) era risultato in modo certo ed inconfutabile
l’inesistenza di un potere equiparabile contenutisticamente al diritto di

proprietà di carattere esclusivo esercitato dai ricorrenti sulla strada in
.

.
questione.
_
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Poggioli Caterina, Paganini
Maria Rosa, Raffi Luigi e Pezzoni Gabriella per tre motivi, illustrati con
memoria. Il Comune di Podenzano ha resistito con controricorso. Vincenzo
Tumminello e Rosaria Mangano in questa fase non hanno svolto attività
giudiziale.
Motivi della decisione

_

1.= Poggioli Caterina, Paganini Maria Rosa, Raffi Luigi e Pezzoni Gabriella
lamentano:
a) Con il primo motivo la violazione dell’art. 360 n. 3 cpc., in relazione agli
artt. 1140,1142,1158, 1168 e 2697 cc., e al principio di ragionevolezza,
nonché, la violazione dell’art. 360 n. 5 cpc. in relazione a motivazione
insufficiente, contraddittoria e illogica.
2

per l’accoglimento del ricorso possessorio presentato dagli appellati. In

Secondo i ricorrenti la Corte bolognese avrebbe errato nell’aver disatteso la

tutela possessoria

richiesta dagli

attuali

ricorrenti

sul

presupposto

dell’inesistenza del possesso, ancorché dagli atti risulti che i ricorrenti
avevano realizzato la via Lunini, negli anni 50-60, mediante il conferimento di
.

loro formata e a percorrerla quotidianamente per accedere alle loro abitazioni.
In particolare, chiariscono i ricorrenti, le circostanze (l’inserimento della
strada tra le strade comunali, asfaltatura della strada e manutenzione della
stessa a spese e a cura del Comune, indicazione catastale della strada come
“via Lunini”) poste a fondamento della decisione impugnata sono
insignificanti, ai fini della perdita del possesso della strada, in favore dei

ricorrenti che della interversione del possesso medesimo da parte del Comune
_
. .

e anche ai fini dell’acquisto di quest’ultimo della proprietà della strada per
usucapione. Piuttosto, specificano ulteriormente i ricorrenti negli atti vi era la
prova che i ricorrenti avevano acquistato il possesso della strada al momento
del suo venire in essere e anche la prova che la possedevano al momento del
sofferto spoglio non potendosi dubitare che a quel momento la percorrevano
giornalmente per accedere ai loro appartamenti.
Ciò posto, i ricorrenti concludono formulando il seguente quesito di diritto: Le
tre circostanze addotte dalla surriportata motivazione della sentenza

.

impugnata possono comportare in base agli artt. 1140, 1142, 1158, 1168, e
2697 cc., la perdita del possesso della strada per i ricorrenti e l’interversione
del Comune?.
:.

b) Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 360 n. 3 cpc., in relazione

all’art. 1066,1079,1140 e ss., e 1168 cc. e al principio di ragionevolezza,
3

terreni di loro proprietà e che continuarono sempre a possedere la strada da

nonché la violazione dell’art. 360 n. 5 cpc., per motivazione contraddittoria e
.

illogica e per omesso esame di punto decisivo. Secondo i ricorrenti,
sommaria, confusa ed irragionevole sarebbe la motivazione secondo cui
“l’utilizzazione della strada grazie al passaggio aperto sulla stessa anche da

parte degli appellanti non influisce negativamente sulla facoltà di utilizzo

degli appellati, nel senso di impedirla o renderla più difficoltosa” perché tale
ragionamento equiparerebbe le posizioni, giuridiche e di fatto, delle parti
rispetto alla strada mentre sono completamente diverse. La sentenza,
specificano ancora i ricorrenti, qualifica la relazione dei Tumminello nei
termini di utilizzazione senza tener conto che quella ‘utilizzazione” era il
risultato di un fatto illecito e/o di un arbitrio, ed, inoltre, qualifica la relazione

dei ricorrenti con la strada in termini di utilizzo, senza tener conto che essi
_
erano proprietari, oltre che titolari di un possesso propriamente detto con tutte

..

le correlative conseguenze. Pertanto, ritengono ancora i ricorrenti, posto che
essi erano in relazione domenicale oltre che possessoria con la strada e posto
che i Tumminello avevano effettuato su di essa un’apertura e/o un passaggio
illeciti e gravemente lesivi dei diritti dei ricorrenti, non si sarebbe dovuto
dubitare del pieno fondamento dell’azione possessoria.
E di più, irragionevole e confliggente con le norme in tema di possesso
sarebbe il convincimento della sentenza secondo cui l’unilaterale apertura del
passaggio sulla strada e l’utilizzazione di quest’ultima da parte dei

.

Tununinello non inciderebbero negativamente sulla facoltà di utilizzo dei
/9
ricorrenti dato che l’utilizzo della via, per la presenza di mezzi in manovra e
,

di persone che accedevano al forno di panificazione dei Tumminello
diventata meno agevole.
4

era

Pertanto, i ricorrenti formulano il seguente quesito di diritto: L’apertura del
passo carraio sulla via Lunini e l’utilizzazione di quest’ultima da parte dei

_.

Tumminello, considerate sia singolarmente sia congiuntamente, ledono, in

_

base agli artt. 1066, 1019,1140 e 1168 cc., il possesso dei ricorrenti e

integrano gli estremi del lamentato spoglio?

1.1.= Entrambi i motivi vanno esaminati congiuntamente vista l’innegabile
connessione che esiste tra gli stessi tali che il secondo appare un’ulteriore
specificazione del primo, ed entrambi sono infondati.
Il dato fondamentale che emerge dalla sentenza impugnata è che, dalle
circostanze tutte indicate dagli appellanti nei motivi di impugnazione dedotte
nel giudizio di primo grado e non contestate

(tra quelle circostanze:

l’inserimento della strada tra le strade comunali, asfaltatura della strada e
manutenzione della stessa a spese e a cura del Comune, indicazione catastale
della strada come via Lunini), risultava in modo certo e inconfutabile
l’inesistenza di un potere corrispondente contenutisticamente al diritto di
proprietà di carattere esclusivo esercitato dai ricorrenti sulla strada in
questione. Per altro, come si legge nella stessa sentenza (pagg. 5 e 6) gli stessi
attuali ricorrenti specificavano che “(….) tutti gli interventi effettuati sulla
stessa (strada) da parte del Comune asfaltatura , manutenzione periodica,
illuminazione, servizio di nettezza urbana, risultavano del tutto coerenti per le
loro modalità con l’insorgere dell’interesse da parte della comunità locale ad

.

utilizzare detta strada sia pure al solo fine di trovare un comodo parcheggio in

1:1

1

zona centrale senza limiti di orario (…)”.
,

Ciò posto, la Corte di merito ha verificato ed ha ritenuto acquisito che la

_

strada di che trattasi, indipendentemente dalla natura pubblica o privata, era
5

stata assoggettata ad uso di pubblico transito. Come avverte la dottrina più

accorta, una servitù di uso pubblico su una strada può sorgere anche per
effetto della dicatio ad patriam, che consiste nel mero fatto giuridico che il
proprietario mette volontariamente (nel senso che occorre la volontà dell’atto,

eventualmente desumibile anche da facta concludentia, pure se non è

necessaria la volontà degli effetti), con carattere di continuità, una cosa
propria a disposizione del pubblico e di assoggettarla all’uso correlativo, al
fme di soddisfare un’esigenza comune ai membri di tale collettività “uti
cives”, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga
tenuto, dalla sua spontaneità o meno e dallo spirito che lo anima. ( in tal senso
anche Cass. 4830/81). Con l’eventuale conseguenza che l’uso del bene da
.

parte della collettività indifferenziata per un ragionevole lasso di tempo può
.

. comportare l’assunzione da parte del bene di caratteristiche analoghe a quelle
di un bene demaniale (In tal senso Cons. Stato15 giugno 2012, n. 3531 e 10
gennaio 2012, n. 43).
1.2.= Sicché in tale situazione, cioè, posto che la strada era stata assoggettata a
servitù di pubblico transito (dovendosi anche considerare, in senso negativo,
che ove così non fosse non troverebbero alcuna giustificazione non solo gli
interventi del Comune relativi alla manutenzione della stessa, ma anche la
circostanza che la stessa fosse stata inserita tra le strade comunali), il

passaggio sulla stessa degli attuali ricorrenti veniva esercitato quale uti cives,
cioè, quale titolari di un pubblico interesse di carattere generale e non, invece,
All
uti singuli, cioè, quali soggetti che si trovavano in una posizione qualificata
rispetto alla stessa strada. E, a bene vedere, già il Tribunale, ancor prima della
Corte bolognese —come gli stessi ricorrenti evidenziano- aveva chiarito che
6

sulla via privata di cui si dice si era andato formando una servitù di uso

pubblico (pag. 6 del ricorso). In questo senso, la Corte bolognese, sia pure in
forma estremamente sintetica ha ribadito quanto già esplicitamente aveva

_

affermato il Tribunale.
1.3.= Sotto altro aspetto la Corte bolognese ha avuto modo di chiarire e di

specificare ulteriormente che gli attuali ricorrenti proprio perché esercitavano
il passaggio di cui si dice uti cives non potevano ritenersi spogliati del
possesso dall’apertura da parte dei Tumminello del passaggio sulla via oggetto
della controversia, perché anche i Tumminello erano legittimati al transito
della stessa strada come qualunque cives. Né, comunque, l’apertura del
passaggio sulla via aveva creato una turbativa o impediva il transito agli
.

attuali ricorrenti dato che ,come specifica la Corte di merito, l’utilizzazione
.

.

grazie al passaggio aperto sulla stessa anche da parte dei Turnminello non

. .

influiva negativamente sulla facoltà di utilizzo degli attuali ricorrenti (Poggiali
e altri) nel senso di impedirla o renderla più difficoltosa.
2.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360 n. 4
cpc., in relazione all’art. 112 cpc.

Secondo i ricorrenti la Corte di merito

avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine all’appello incidentale proposto
dagli stessi, volto ad ottenere la riforma e/o l’annullamento della declaratoria
di assoggettamento a servitù ad uso pubblico della strada privata de qua.
Piuttosto, specificano i ricorrenti, l’impugnata declaratoria di assoggettamento

.

della strada in questione ad una servitù ad uso pubblico era viziata, anzitutto,
in procedendo sotto il profilo della extra petizione, atteso che una specifica
I

domanda in tal senso non fu prospettata da nessuna delle parti in causa.
Comunque, risulterebbe dagli atti —specificano i ricorrenti- che la strada de
7

M

qua non era destinata a servizio pubblico facendo assolutamente difetto l’uso
pubblico continuo nel tempo esercitato iuris servitutis dagli appartenenti al
Comune.
Ciò posto, i ricorrenti concludono formulando il seguente quesito di diritto: la

prospettata con l’appello incidentale volta ad ottenere in base agli artt. 825 e
826 cc. la riforma e/o l’annullamento della declaratoria di assoggettamento
della strada de qua a servitù di uso pubblico?.
2.1.= Il motivo è infondato.
Va qui osservato che il vizio di omessa pronuncia in ordine all’appello
incidentale non sussiste quando l’accoglimento dell’appello principale
indirettamente comporta, o postula, il rigetto dell’appello incidentale, o lo
priva di specifica rilevanza assiologica-pratica.
Ora nel caso in esame, la Corte milanese nell’aver ritenuto che era risultata
pacifica in giudizio l’esistenza di tre circostanze (l’inserimento della strada tra
le strade comunali, asfaltatura della strada e manutenzione della stessa a spese
e a cura del Comune, indicazione catastale della strada “via Lunini”), ha
presupposto, o ha implicitamente affermato che sulla strada di cui si dice,
comunque, si era costituita una servitù di uso pubblico. Pertanto, la pronuncia
che i ricorrenti ritengono sia stata omessa costituisce il presupposto, seppure
indicato in forma estremamente sintetica, della stessa decisione assunta dalla
Corte bolognese in ordine al legittimo esercizio di passaggio sulla strada de
qua dei Tumminello.
In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti in ragione del principiò della
soccombenza ex art. 91 cpc. condannati in solido al pagamento delle spese del
8

sentenza impugnata è affetta da vizio di omessa pronuncia sulla domanda

presente giudizio che verranno liquidate con il dispositivo
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle

200,00 per esborsi

2 .200,00 di cui E.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 16 luglio 2013.

spese del presente giudizio_di cassazione che liquida in E.

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