Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23960 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio

dell’avvocato pessi Roberto, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE

MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato CIPRIANI ROMOLO

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALIBRANDI VINCENZO, giusta procura speciale per atto notaio

Alessandro Beretta Anguissola di Firenze, in data 28.2.2011, n. rep.

17159, che viene allegata in atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1279/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

6.10.09, depositata il 12/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 6/12.10.2009 la Corte di appello di Firenze confermava la decisione di prime cure che dichiarava sussistere fra le Poste Italiane e M.A. un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in conseguenza della nullità della clausola di durata apposta al contratto stipulato per il periodo dal 23 ottobre 1998 al 28 febbraio 2000, ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 ” per esigenze organizzative conseguenti a comandi o distacchi in atto presso enti e/o pubbliche amministrazioni”.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con quattro motivi, illustrati con memoria. Now si è costituita l’intimata con sola procura.

Ha accertato la corte territoriale che l’esigenza organizzativa richiamata nel contratto di assunzione “non può in alcun modo ritenersi compresa tra quelle previste dall’accordo 25.9.1997 e dai successivi che ne hanno prorogato l’efficacia temporale…” e che tale rilievo, ritenuto del tutto “assorbente”, “evidenzia l’illegittimità del termine apposto al contratto con cui la M. è stata assunta e, quindi, l’infondatezza del gravame”.

Avverso tale statuizione nessuna specifica contestazione è mossa dalla società ricorrente.

Con il primo motivo, infatti, la stessa lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c. e vizio di motivazione, osservando come la corte territoriale avesse erroneamente disatteso l’eccezione di risoluzione del contratto per mutuo consenso, nonostante il comportamento di inerzia manifestato dalla lavoratrice successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro a termine.

Con il secondo violazione e falsa applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi (art. 1362 c.c. e segg.), nonchè vizio di motivazione, deducendo che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, configurava una vera e propria “delega in bianco” in favore delle organizzazioni sindacali, sicchè restava precluso al giudice di individuare limiti ulteriori, anche di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine individuate in sede collettiva. Così evidenziate le censure mosse in parte qua dalla società ricorrente, ne deriva che va ribadito il consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della stessa, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nella sua interezza, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che l’una o l’altro autonomamente sorreggono, con la conseguenza che è sufficiente , pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa ad una sola di tali ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza (v. ad es. Cass. n. 5902/2002;

Cass. n. 2273/2005; Cass. n. 2811/2006).

3. Con gli ultimi due motivi la società ricorrente prospetta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al capo della decisione che ha riconosciuto il diritto dell’intimata alle retribuzioni pur in difetto di rituale atto di costituzione in mora, di prova del danno e dell’Aliunde perceptum.

Riguardo a tale motivo, deve premettersi, quanto alle conseguenze che possono derivare sugli effetti economici della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine dallo ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7 che appare condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità i nuovi criteri di determinazione del danno, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro, come noto, è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. ad es. Cass. n. 10547/2006).

In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria. In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità. In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.

Premessi tali principi, è da rilevare che la società ricorrente contesta che la corte di merito ha omesso ogni verifica circa la sussistenza di un idoneo atto di messa in mora da parte della lavoratrice e circa l’aliunde perceptum.

Non si può non considerare, tuttavia, che i giudici del gravame hanno nel caso accertato che l’offerta delle prestazioni di lavoro da parte della dipendente era contenuta nella richiesta per il tentativo di conciliazione e che nessuna concreta e specifica prova era stata offerta in ordine all’aliunde perceptum, e su tale presupposto hanno determinato il danno risarcibile.

A fronte di tale accertamento era, pertanto, onere della società ricorrente documentare, con la trascrizione degli atti richiamati, l’erronea valutazione delle risultanze di causa, oltre che delle difese e richieste svolte in punto di aliunde perceptum, per come richiesto dal principio di necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, impone alla parte che denuncia, in sede di legittimità, il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie e processuali, l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento o delle risultanze trascurati o erroneamente interpretati dal giudice di merito, provvedendo alla relativa trascrizione, al fine di consentire il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve poter essere compiuto dalla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (v. ad es. per tutte Cass. n. 10913/1998; Cass. n. 12362/2006).

Ne deriva, in mancanza, l’inammissibilità del motivo.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Nulla per le spese, stante la mancata costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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