Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23960 del 12/10/2017

Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 06/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 23960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10417-2014 proposto da:

M.F. e M.A., M.A.M.,

S.G., S.V., S.A. i quali agiscono anche

in qualità di eredi di L.M.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA ISTRIA 2, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIETTA TARANTINO, rappresentati e difesi dagli avvocati

FRANCESCO MELE, MAURIZIO SPORTELLI giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore speciale Dr.

R.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44,

presso lo studio dell’avvocato ERNESTO GRANDINETTI che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

D.L.S., SOC DELTA SERVIZI DI D.L.S. E C SAS;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1251/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/07/2017 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del motivo 5^

rigetto degli altri; udito l’Avvocato FRANCESCO MELE;

udito l’Avvocato ERNESTO GRANDINETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza numero 7550/ 2005, il Tribunale di Roma ha dichiarato che la responsabilità del sinistro verificatosi in data 1 novembre 2000, a seguito del quale l’autovettura Opel Corsa condotta da D.L.S. aveva investito S.L., mentre stava attraversando la strada e gli aveva provocato il decesso, era da ascrivere in via esclusiva alla condotta gravemente imprudente dell’automobilista. Conseguentemente ha condannato, in solido tra loro, D.L.S., la Delta Servizi s.a.s., nella qualità di locataria della macchina, la Nuova Tirrena assicurazioni s.p.a. al risarcimento dei danni, in aggiunta a quanto già offerto dall’assicurazione nel corso del giudizio, nella misura di Euro 26.107,15 in favore di M.F., nella qualità di coniuge di S.L., di Euro 92.827,62 in favore del predetto nella veste di esercente la patria potestà sulla figlia minore A. e di Euro 85.394,11 in favore della la figlia A.M.. Ha poi attribuito ai genitori della defunta, S.G. e L.G.M.F., l’importo di Euro 48.586,88 ciascuno, ai fratelli, V. e S.A., la somma di Euro 17.768,65 ciascuno.

Avverso tale sentenza M.F., in proprio e quale esercente la potestà sulla figlia minore A., e M.A.M. hanno proposto appello ed hanno chiesto che, in riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure e previo riesame dei criteri seguiti, gli appellati, in solido, fossero condannati al pagamento, in aggiunta alle somme già liquidate, degli ulteriori importi spettanti a titolo di danno biologico iure hereditatis, danno biologico iure proprio per la perdita della congiunta e del danno da lucro cessante per l’apporto fornito dalla defunta alla vita domestica.

S.G., L.G.M.F., V. e S.A. hanno proposto appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale di Roma affinchè gli fosse riconosciuto, in aggiunta a quanto già accordato a titolo di danno morale, il danno patrimoniale sofferto a causa della perdita dell’apporto economico e materiale che la congiunta forniva in vita e del danno biologico ed esistenziale conseguente alla morte S.L..

La Groupama Assicurazioni s.p.a., in via incidentale, ha chiesto l’accertamento della quota di responsabilità della S. nella verificazione del sinistro con condanna degli appellanti alla restituzione delle somme versate in eccesso nel corso di giudizio di primo grado in esecuzione della sentenza.

2. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1251 del 6 marzo 2013, in parziale riforma della sentenza impugnata ha dichiarato che la responsabilità del sinistro fosse da ascrivere nella misura del 50% ciascuno alla condotta di S.L. e di D.L.S.. Ha liquidato nella misura di Euro 126.182,50 ciascuno per M.F., A. e M.A.M., Euro 121.675,50 ciascuno, S.G. e L.G.M.F., e di Euro 62.604,00 ciascuno per V. e S.A., il danno non patrimoniale già operata per tutte le somme la detrazione del 50% in ragione del ritenuto concorso di colpa. Ha liquidato nella misura di Euro 22.465,38 in favore di M.F. e di Euro 3873,43 in favore di M.A. il danno patrimoniale da lucro cessante.

3. Avverso tale pronunzia, M.F., A. e M.A.M., G., V. e S.A. anche quali eredi di L.G.M.F., propongono ricorso per cassazione sulla base di 5 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso, Groupama assicurazioni S.p.A..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “insufficienza nella motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte di Appello omesso di prendere in esame e adeguatamente valutare, ai fini della individuazione della responsabilità del sinistro, tutte le risultanze istruttorie agli atti di causa e, in particolare, il rapporto giudiziario redatto in occasione del sinistro dai VV.UU. di Roma e la deposizione del teste De.Fi.Ma. e per non avere, la medesima Corte, adeguatamente motivato la sentenza sul punto concernente il grado di corresponsabilità riconosciuto a carico del conducente del veicolo e della signora S.L.”.

Il motivo è inammissibile.

Nel giudizio in esame, trova applicazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012).

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5), introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Scompare, invece, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ogni riferimento letterale alla “motivazione” della sentenza impugnata e, accanto al vizio di omissione (che pur cambia in buona misura d’ambito e di spessore), non sono più menzionati i vizi di insufficienza e contraddittorietà.

Al riguardo, si ricorda il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) “deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. c.c., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sè, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”” (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 22/09/2014, n. 19881).

Alla luce dell’enunciato principio risulta che i ricorrenti non hanno rispettato i limiti di deducibilità del vizio motivazionale imposti dalla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5.

Ma in ogni caso il giudice del merito non è incorso nelle violazioni sopra indicate. Ha infatti, sulla base di quanto emerge dagli atti, accertato la responsabilità della S. nella causazione del sinistro valutando anche le testimonianze rese nel corso dell’istruttoria.

E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

4.2. Con il secondo motivo, denunciano la “violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), nonchè violazione degli artt. 2043,2056,2059,1223 e 1126 c.c.; degli artt. 2,29,30 e 31 Cost., dell’art. 11Cost. Europea, comma 2, artt. 61, 62, 63 e 107 Cost. Europea; degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e art. 1 della Carta di Nizza, contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con L. n. 190 del 2008 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la Corte di Appello omesso di pronunciarsi sulla domanda, proposta iure ereditario dagli appellanti principali, per il danno subito dalla vittima dell’incidente per la perdita della propria vita e per avere comunque negato, la stessa Corte, il risarcimento del danno logico subito dalla medesima vittima nel lasso di tempo intercorso tra l’investimento e la morte, pure trasmissibile agli eredi iure ereditario”.

Il motivo è infondato.

Ed infatti le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 15350 del 2015 emessa in sede istituzionale di risoluzione di contrasto, hanno affermato il seguente principio di diritto: in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità iure hereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo.

A questo principio, risalente a costante orientamento di legittimità ribadito anche nella sentenza a Sezioni Unite del 2008 n. 26972 – non in contrasto con la Costituzione (Corte Costit. n. 372 del 1994), si è conformata la sentenza impugnata, e pertanto il motivo va rigettato.

4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in merito alla omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al mancato riconoscimento e conseguente liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante rinveniente dalla perdita dell’apporto che la defunta congiunta forniva alla vita familiare con il suo lavoro domestico e per la perdita economica conseguente alla necessità, per il marito, di dover ridurre la propria attività lavorativa, sia come libero professionista che come insegnante, (art. 360 c.p.c., n. 4)”.

4.4. Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione degli artt. 2056,1123 e 1226 c.c., in merito alla liquidazione del danno da lucro cessante subito dagli appellanti per la perdita dell’apporto che la defunta congiunta forniva alla vita familiare con il suo lavoro di insegnante e di casalinga nonchè la perdita economica conseguente alla necessità, per il marito, di dover ridurre la propria attività lavorativa sia come libero professionista che come insegnante, nonchè mancanza di motivazione, art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Il 3 e il 4 denunciano una sottopetizione ed una mancata liquidazione: il giudice s’è limitato a liquidare in favore del marito il solo danno da lucro cessante considerato in relazione al reddito della moglie, ma nulla avrebbe liquidato a titolo di apporto economico che la moglie forniva alla famiglia con il suo lavoro di casalinga ed a titolo di perdita subita dal marito in termini di tempo sottratto al suo lavoro per essere dedicato alle figlie.

Il motivo è infondato.

In realtà il giudice del merito a pag. 8 della sentenza accogliendo l’appello del coniuge e della figlia A., estendendo al primo il danno da lucro cessante e parificando la figlia A. all’altra figlia, ha implicitamente accertato l’insussistenza di poste risarcitorie diverse dal lucro cessante riferito al reddito della defunta.

E’ principio consolidato di questa Corte che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi – anche con pronuncia implicita – rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico – giuridico, decisa e rigettata dal giudice (Cass. n. 17580/2014).

Per quanto riguarda in particolare il quarto motivo, i ricorrenti richiedono in realtà una nuova rivalutazione di merito.

4.5. Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione degli artt. 2056,1223 e 1126 c.c. in merito alla misura del danno da lucro cessante liquidato in favore di M.F. e di M.A. nonchè contraddittoria motivazione sullo stesso punto (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5)”.

Si dolgono i ricorrenti che trattandosi di obbligazione di valore, sottratta al principio nominalistico, la misura del danno avrebbe dovuto essere quantificata dal giudice tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta alla data della liquidazione.

Il motivo è fondato.

Effettivamente il giudice del merito nel liquidare le somme a titolo di danno patrimoniale in favore di F. e M.A. (pag. 9 sentenza) ha erroneamente devalutato le suddette somme alla data del sinistro per poi maggiorarle degli interessi sugli importi maturati anno per anno sulle somme via via rivalutate. Avrebbe dovuto, invece, rivalutare all’attualità le suddette somme maggiorate degli interessi sugli importi maturati anno per anno sulle somme come via via rivalutate. Per questa ragione il punto della sentenza va cassato ed il giudice del rinvio procederà a detto calcolo alle somme via via corrispondenti.

5. Pertanto la Corte rigetta il primo, secondo, terzo e quarto motivo, accoglie il quinto come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

PQM

 

La Corte rigetta il primo, secondo, terzo e quarto motivo, accoglie il quinto come in motivazione, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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