Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2396 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2396 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12409/2011 R.G. proposto da
Agen7la delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generle
dello stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n.

12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

ricorrente

contro
C.O.I.M. S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Prof. Guglielmo Maisto e
dall’Avv. Marco Cerrato, con domicilio eletto presso il loro studio in
Roma, piazza d’Aracoeli, n. 1;

controricorrente

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia, n. 37/30/11, depositata il/312011;

Data pubblicazione: 31/01/2018

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 novembre 2017 dal
Consigliere Emilio Iannello;
udito l’Avvocato dello Stato Mario Capolupo;
udito l’Avvocato Massimiliano Lovotti, per delega dell’Avv. Guglielmo
Maisto

;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale

primo e secondo.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate ricorre con due mezzi, nei confronti della
C.O.I.M. S.p.A. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in
epigrafe con la quale la Commissione tributaria regionale della
Lombardia ha accolto l’appello proposto dalla contribuente, ritenendo
illegittimo l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, sulla base di
p.v.c. redatto in data 21/12/2004 dal Nucleo regionale di polizia
tributaria della Lombardia, ha recuperato a tassazione, a fini Ires e Irap
per l’anno d’imposta 2005, la minusvalenza per quell’anno dedotta in
conseguenza della svalutazione della partecipazione nella società estera
controllata Coim Deutschland Gmbh, a sua volta discendente dalla
fusione per incorporazione in quest’ultima della Novacote International
Gmbh, la cui acquisizione costituiva il vero obiettivo strategico della
Coim S.p.A.: tale fusione era stata infatti ritenuta dall’Ufficio frutto di
operazione elusiva inopponibile ai fini fiscali ai sensi dell’art.

37-bis

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dal momento che lo stesso obiettivo
era perseguibile altrimenti (con la partecipazione diretta in Novacote da
parte di Coim o per il tramite di altra società collegata), mentre la
fusione non consentiva in concreto alcun vantaggio extrafiscale.
La C.T.R. ha ritenuto fondata la preliminare eccezione opposta dalla
contribuente di nullità dell’avviso di accertamento per mancata
motivazione del rigetto delle giustificazioni fornite in sede di
contraddittorio.
La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc.

2

Immacolata Zeno, che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi

civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce
violazione o falsa applicazione dell’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973, in
relazione all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., per avere la
C.T.R. ritenuto nullo l’avviso di accertamento perché, in tesi, privo di

contribuente, ai sensi del comma 5 della citata disposizione.
Premesso che nell’atto impositivo si dà atto che tali chiarimenti sono
stati esaminati dall’Ufficio e tuttavia disattesi per non aver essi
«apportato alcuna novità significativa atta a contrastare le
argomentazioni nel su citato p.v.c.», con la precisazione che tali
argomentazioni «si condividono e … si richiamano quale parte
integrante, formale e sostanziale» dell’avviso medesimo, la ricorrente
censura la valutazione dei giudici

a quibus

secondo cui questa

costituirebbe motivazione apparente, inidonea ad evitare la sanzione di
nullità prevista dalla norma, atteso che finisce per confondere un
requisito sostanziale dell’atto impositivo (ossia la fondatezza nel merito
della valutazione operata dall’Ufficio), con quello, meramente formale,
dell’esistenza della motivazione: requisito quest’ultimo che — sostiene —
deve ritenersi soddisfatto anche attraverso il rinvio alle argomentazioni
contenute nel processo verbale di constatazione.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce sul punto anche vizio
di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc.
civ., per avere la C.T.R. giudicato apparente la motivazione al riguardo
resa nell’avviso di accertamento, nei termini sopra esposti, senza dare di
tale convincimento alcuna giustificazione, ossia senza indicare quali
elementi di novità introdotti dai chiarimenti offerti dalla contribuente
avrebbero richiesto una ulteriore e più puntuale motivazione.
3.

Le censure, congiuntamente esaminabili per la loro stretta

connessione, sono infondate.
L’art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973 prevede, a pena di nullità,

3

motivazione specifica in relazione alle giustificazioni fornite dalla

l’osservanza da parte dell’Amministrazione di un rigoroso procedimento
di instaurazione del contraddittorio.
In particolare, la norma, al suo comma 4, statuisce che l’avviso di
accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al
contribuente, anche mediante invio di lettera raccomandata, di
chiarimenti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione

ritengono applicabili i commi 1 e 2.
Il comma 5, poi, dispone che fermo restando quanto disposto
dall’art. 42, l’avviso di accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal
contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate
tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
Come questa Corte ha avuto già modo di evidenziare, dalla chiara
lettera della norma — la quale, con scansioni procedimentali
predeterminate, prevede, a pena di nullità, prima dell’emanazione
dell’avviso di accertamento, la richiesta (nella quale devono essere
indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2 ovvero le
ragioni per cui quelle specifiche operazioni si reputano inopponibili
ovvero vengono disconosciute) al contribuente di chiarimenti e, poi, la
specifica motivazione, a ulteriore pena di nullità, dell’avviso di
accertamento in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente —
deve desumersi che, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio,
la richiesta di chiarimenti al contribuente concorra alla formazione della
valutazione (preventiva rispetto all’emanazione dell’avviso di
accertamento) da parte dell’Amministrazione finanziaria circa il fine
elusivo delle operazioni e che, pertanto, non possano ritenersi alla stessa
equipollenti l’attività svolta dai verbalizzanti in sede di verifica e le
eventuali dichiarazioni rese in tale sede dal contribuente (Cass.
16/01/2015, n. 693); per le stesse ragioni, ove tali chiarimenti siano
forniti, l’amministrazione deve darne specifico conto nell’avviso di
accertamento, non potendo considerarsi equipollente il rimando alle

4

della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si

considerazioni già svolte dai verificatori.
Ne discende, nel caso di specie, che rettamente la C.T.R. ha ritenuto
inidoneo ad assolvere tale specifico e stringente onere motivazionale il
rimando alle argomentazioni contenute nel p.v.c., sia pure sulla base del
previo rilievo del carattere non innovativo delle giustificazioni offerte
dalla contribuente. Tale rilievo, invero, in mancanza di alcuna sia pur

sintetico raffronto con le ragioni dell’ipotizzato carattere elusivo
dell’operazione, si risolve in una mera clausola di stile (o in motivazione
apparente) sostanzialmente declinatoria dell’invece «specifico» onere
motivazionale imposto dalla norma (v., per un caso analogo, Cass.
27/07/2016, n. 15616).
4. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della
ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del
presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore
della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del
15 per cento ed agli accessori di legge.
Così deciso 1’8/11/2017

sommaria descrizione di tali giustificazioni e di un effettivo ancorché

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