Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2396 del 29/01/2019
Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 12/07/2018, dep. 29/01/2019), n.2396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – rel. Consigliere –
Dott. MIGLIO Francesca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23062/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
– ricorrente –
contro
C.L.C., in qualità di socio e legale rappresentante
della Clinica Veterinaria Città di Monza Associazione
Professionale, con l’avv. Farace Carmine e domicilio eletto presso
lo studio dell’avv. Machetta Marco, in Roma, alla via degli
Scipioni, n. 110;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la
Lombardia, – Sez. 35 n. 77/35/10 depositata in data 08/06/2010 e non
notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 luglio
2018 dal Cons. Fracanzani Marcello M..
Fatto
RILEVATO
che con distinti ricorsi parte ricorrente reagiva agli avvisi di accertamento per rettifica del reddito dichiarato nell’anno 2003 e recupero a tassazione a seguito disconoscimento di costi deducibili, contestando le modalità di accertamento, l’assenza di indizi consistenti e tali da assurgere a presunzioni, nonchè la carenza di motivazione;
che, nel merito, da un lato affermava la deducibilità dei propri costi fatturati ad omonima srl (non accertata per decadenza dai termini) sull’acquisto di medicinali veterinari, mentre dall’altro sosteneva che il canone di locazione ripreso a tassazione fosse stato correttamente dedotto in forza di speculare contratto di sub locazione;
che la CTP respingeva integralmente le tesi di parte contribuente rigettando i ricorsi, avverso i quali veniva interposto gravame, sfociato in tre distinte sentenze favorevoli a parte contribuente;
che ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, avvisando della contestuale pendenza degli altri due analoghi procedimenti, scaturiti dal medesimo accertamento: l’uno avverso la sentenza resa in pari data n. 76/35/10, per il recupero a tassazione del reddito maturato dagli altri associati; l’altro avverso la coeva sentenza n. 79/35/10 per il recupero del reddito da partecipazione dell’odierno controricorrente in proprio;
che il ricorso è affidato a tre motivi di gravame;
che si è costituita parte contribuente con tempestivo controricorso;
che in prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che, preliminarmente occorre dare atto dell’intervenuta ordinanza di questa Corte n. 352, pubblicata il 10 gennaio 2014, con cui è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza n. 76/35/10;
che tale ordinanza esplica gli effetti propri del giudicato riflesso in considerazione della connessione oggettiva e parzialmente soggettiva con la presente controversia;
che, nel particolare, il rigetto – pur nel rito – del ricorso dell’Avvocatura avverso la prefata sentenza n. 76/35/10 ne ha comportato il passaggio in giudicato;
che la natura oggettiva della giurisdizione tributaria comporta un sindacato sugli atti (amministrativi tributari) prima che sui rapporti;
che, pertanto, l’accoglimento del ricorso dei contribuenti, divenuto definitivo per il passaggio in giudicato della prefata sentenza, ha eliminato dal mondo giuridico l’atto presupposto da cui traggono origine le pretese tributarie di cui si discute in questa sede;
che, di conseguenza, sono assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza sulla sentenza gravata in questa sede, essendo venuto meno – per altra via – l’atto di accertamento che ha dato origine al presente contenzioso;
che, pertanto, il ricorso dev’essere rigettato;
che le spese della presente fase del giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda processuale.
PQM
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019