Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2396 del 04/02/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 2396 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: NOBILE VITTORIO

Data pubblicazione: 04/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 29003-2012 proposto da:
BOCCADAMO ANNADELIA,

PICCIARELLI CLAUDIA,

LONERO

2013

GIUSEPPE, SARCINELLA VITO MASSIMILIANO, GIORDANO

671

DANIELA, RICCI FRANCESCO, DE SALVIA VALENTINA, FUSILLO
DONATO, BROCCIA CRISTINA, CAPUZZIMATI LAURA, COSTANTINO
SAVERIO, POMPILIO ANGELA, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato

ALFREDO PLACIDI, rappresentati e difesi dall’avvocato
PACCIONE LUIGI, per delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, in persona del

domiciliata in ROMA, VIA SILLA 91, presso lo studio
dell’avvocato CARICATO FRANCESCO, che la rappresenta e
difende, per delega a margine del controricorso;
– controri corrente non chè contro

REGIONE PUGLIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 2406/2012 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 24/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
uditi gli avvocati Luigi PACCIONE, Francesco CARICATO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
UMBERTO APICE, che ha concluso per il rigetto del
ricorso.

Direttore Generale pro-tempore, elettivamente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO R.G. 29003/2012
Gli odierni ricorrenti, in epigrafe indicati, medici dirigenti precari in

o

servizio presso strutture sanitarie pubbliche dell’ASL Taranto, avevano

della legge regionale n. 40 del 2007 in relazione alla disciplina di titolarità, al
cui esito era stata approvata la graduatoria ed erano stati stipulati i contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato.
A seguito della sentenza n. 42 del 2011 della Corte Costituzionale che
dichiarava la illegittimità costituzionale dell’art. 3 comma 40 della citata legge
regionale, la ASL Taranto disponeva l’annullamento d’ufficio degli atti
presupposti ai contratti individuali di lavoro dei ricorrenti, dichiarando
conseguentemente la nullità dei contratti medesimi anche in relazione a quanto
previsto dall’art. 16 del d.l. n. 98 del 2011, conv. con legge n. 111del 2011
(delibera commissariale n. 2125/2011).
Anche la Regione Puglia, con delibera della Giunta n. 1878 del 2011,
disponeva l’obbligatorietà dell’annullamento degli atti presupposti di indizione
delle procedure di selezione e della conseguente declaratoria di nullità dei
contratti individuali.
A fronte di tali atti i ricorrenti, che pure avevano già adito il giudice del
lavoro a tutela delle posizioni giuridiche derivanti dalla intervenuta
stipulazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, al fine dichiarato di
tutelare l’interesse legittimo connesso all’annullamento d’ufficio dei
presupposti atti di indizione delle procedure di stabilizzazione, adivano il TAR
Puglia, Bari, evidenziando la natura generale e innovativa delle disposizioni

partecipato con esito positivo alle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 3

introdotte dal predetto di., deducendo la violazione dei principi in tema di
autotutela, la violazione dei principi generali in tema di effetti delle pronunce
di incostituzionalità, la violazione degli artt. 24 e 113 Cost., dell’art. 21 octies e
21 nonies della 1. 241/1990, dell’art. 3 del d.lgs. 502/1992, nonché eccesso di

motivazione, manifesta ingiustizia, eccependo inoltre l’incostituzionalità
dell’art. 16 comma 8 del d.l. citato.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 194 del 2012 affermava che la controversia
rientrava nell’ambito della giurisdizione del giudice del lavoro.
Gli odierni ricorrenti proponevano appello insistendo sulla giurisdizione
del giudice amministrativo rilevando la esistenza di due distinti piani
giurisdizionali, il primo della giustizia ordinaria avverso l’atto di risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro, il secondo della giustizia amministrativa,
avverso i provvedimenti di autotutela amministrativa aventi ad oggetto le
procedure concorsuali espletate e vinte dagli appellanti.
La ASL Taranto e la Regione Puglia si costituivano chiedendo la
conferma della sentenza di primo grado.
Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 24-4-2012, rigettava
l’appello.
In sostanza i Giudici del gravame affermavano che “nel caso in esame, ai
fini della individuazione del giudice competente, deve aversi riguardo al
petitum sostanziale e alla causa petendi che in concreto si identificano nella
domanda di conservazione degli effetti sostanziali dei contratti in essere già
stipulati dai ricorrenti… L’autotutela…..è quindi intervenuta nella fase di
esecuzione del rapporto di lavoro e i ricorrenti impugnano tali atti per gli effetti
2

potere per falsa ed erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di

che l’autotutela produce sui singoli contratti. Ma della legittimità degli atti
presupposti, come esattamente rilevato dal TAR, deve occuparsi il giudice
ordinario facendo eventualmente applicazione dei poteri di disapplicazione”.
Per la cassazione di tale sentenza i suddetti medici hanno proposto ricorso

L’ASL Taranto ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo i ricorrenti rilevano che la causa in esame “rientra di
pieno diritto nel perimetro della giurisdizione riservata al Giudice
amministrativo, visto che riguarda l’impugnazione dei provvedimenti
amministrativi di annullamento d’ufficio delle procedure concorsuali di
stabilizzazione svolte dall’ASL Taranto”, costituenti manifestazioni del potere
pubblicistico con conseguente natura di interessi legittimi delle loro posizioni
soggettive.
In sostanza i ricorrenti sostengono che la controversia “è del tutto estranea
alla fase di esecuzione del contratto di lavoro stipulato tra le parti” e si
identifica “nella domanda di annullamento giurisdizionale degli illegittimi
provvedimenti di annullamento d’ufficio degli atti concorsuali dell’ASL
Taranto”, all’uopo ribadendo che i motivi di ricorso dinanzi al GA (trascritti
nell’odierno ricorso ai fini dell’autosufficienza) “sono tutti saldamente ancorati
alle eccezioni di illegittimità della funzione amministrativa (violazione di legge
ed eccesso di potere)”, senza alcuna pretesa di ottenere dallo stesso giudice
“effetti conservativi del contratto di lavoro”.
Il motivo è infondato e va respinto, in quanto la controversia appartiene al
giudice ordinario.
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con un unico motivo.

Come è stato affermato da queste Sezioni unite e va qui ribadito, “in tema
di rapporto di lavoro privatizzato, gli atti e procedimenti posti in essere
dall’amministrazione ai fini della gestione dei rapporti di lavoro subordinati
devono essere valutati secondo gli stessi parametri che si utilizzano per i privati

di moduli privatistici dell’azione amministrativa) che la Corte costituzionale ha
ritenuto conforme al principio di buon andamento dell’amministrazione di cui
all’art. 97 Cost. (sentenze nn. 275 del 2001 e 11 del 2002). Ne consegue che,
esclusa la presenza di procedimenti e atti amministrativi, non possono trovare
applicazione i principi e le regole proprie di questi, ma il potere amministrativo
autoritativo si trasforma in potere privato che si esercita mediante atti di natura
negoziale, versandosi fuori delle materie conservate al diritto pubblico in forza
dell’art. 68, comma 1, del d.lgs. n. 29 del 1993 (ed ora dell’art. 69, comma 1,
del d.lgs. n. 165 del 2001)” (v. Cass. S.U. 17-9-2008 n. 23741).
In tale quadro, gli atti di annullamento (di atti presupposti) successivi al
contratto di lavoro non costituiscono esercizio di un potere amministrativo di
autotutela, inconcepibile rispetto ad atti di diritto privato, ma equivalgono alla
condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo
inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si
fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale (v. Cass. 8-4-2010 n. 8328, Cass.
24-10-2008 n. 25761).
Del resto, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, sussiste la
giurisdizione del giudice ordinario anche “se vengono in questione atti
amministrativi presupposti e quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della

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datori di lavoro, secondo una precisa scelta legislativa (nel senso dell’adozione

decisione”, giacché in tal caso il giudice li disapplica ove illegittimi, (v. fra le
altre Cass. S.U. 7-11-2008 n. 26799, Cass. S.U. 27-12-2011 n. 28806).
Pertanto, dovendo aversi riguardo al petitum sostanziale e alla causa

kg

petendi, ove si agisca a tutela di posizioni di diritto soggettivo e si assuma il

di lavoro intervenuto a seguito dell’esaurimento di procedure di selezione
concorsuale e/o di stabilizzazione) la giurisdizione spetta esclusivamente al
giudice ordinario.
Orbene nel caso in esame, gli atti di annullamento d’ufficio relativi alle
procedure concorsuali e di stabilizzazione sono intervenuti dopo l’esaurimento
delle procedure stesse e dopo la conclusione dei contratti di lavoro a tempo
indeterminato, di guisa che, in sostanza, la domanda dei ricorrenti è rivolta alla
conservazione degli effetti dei detti contratti già in essere, mentre le questioni
prospettate in merito ai vizi di illegittimità degli atti di annullamento d’ufficio
denunciati ben possono essere conosciute dal giudice ordinario nell’esercizio
dei poteri di disapplicazione.
Il ricorso va pertanto respinto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice
ordinario e i ricorrenti, in ragione della soccombenza, vanno condannati al
pagamento delle spese in favore della controricorrente ASL Taranto. Nulla per
le spese nei confronti della Regione Puglia.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e
condanna i ricorrenti a pagare all’ASL Taranto le spese, liquidate in euro
200,00 per esborsi e euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge; nulla
per le spese nei confronti della Regione Puglia.
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diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro già instaurato (con il contratto

Roma 17 dicembre 2013

ai

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