Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2396 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. III, 03/02/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 03/02/2021), n.2396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32895/2019 proposto da:

I.S., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Caterina Bozzoli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2499/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/06/2019;

642. udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

del 06/10/2020 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, I.S., cittadino (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 17 giugno 2019, che ne dichiarava inammissibile il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale riteneva tardiva l’impugnazione in quanto proposta oltre i 30 giorni stabiliti dall’art. 702 quater c.p.c., dalla pronuncia in udienza dell’ordinanza emessa dal giudice di primo grado, momento dal quale il provvedimento deve ritenersi conosciuto o conoscibile dalle parti ai sensi dell’art. 134 c.p.c..

Nella specie, come risultava dal verbale d’udienza, l’ordinanza è stata depositata in udienza, all’esito della Camera di consiglio, in data 6 marzo 2018, mentre l’appello è stato proposto con atto di citazione notificato il 28 giugno 2018, dunque, ben oltre il termine di legge.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 702 ter, 702 quater, 134 e 136 c.p.c., avendo errato la Corte territoriale nell’affermare che l’ordinanza di primo grado era stata pronunciata in udienza, in quanto “l’ordinanza non è stata pronunciata in udienza, ma all’esito dell’udienza, in assenza delle parti costituite”, ciò risultando dal fatto stesso che il giudice, con la stessa ordinanza, invitava la cancelleria a comunicarla alle parti, nel rispetto degli artt. 134,136 e 702 quater c.p.c.. Ne doveva conseguire che il termine per proporre appello decorreva dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della cancelleria, avvenuto il 30 maggio 2018, rispetto al quale il gravame era tempestivo. Peraltro, sarebbero lesi anche i principi di correttezza e buonafede, nonchè di affidamento, ove si ritenesse di non dare rilievo all’invito anzidetto e al fatto che il giudice, ritirandosi in Camera di consiglio, non abbia avvertito le parti che avrebbe dato lettura del dispositivo in udienza.

1.1. – Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato.

La sentenza impugnata dà atto che l’ordinanza pronunciata dal giudice di primo grado “è stata depositata in udienza, all’esito della Camera di consiglio, in data 6.3.2018”, richiamando anche il relativo verbale. Da quest’ultimo (depositato in atti dal ricorrente) risulta che il giudice, alle 9,45, si ritirava “in Camera di consiglio per la decisione” (concedendo termine per il deposito – “successivo alla decisione alla luce dell’orientamento della Corte d’Appello di Venezia che concede la possibilità di deposito successivo” – della Delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a seguito di richiesta del difensore dello stesso appellante) e, alle ore 11,45, “pronuncia(va) ordinanza 702 bis, dandone lettura”.

Le menzionate attestazioni, risultanti dalla sentenza e dal verbale d’udienza, circa la pronuncia in udienza dell’ordinanza di cui all’art. 702 bis c.p.c., con relativa lettura in udienza stessa, possono essere contrastate non già con il veicolato motivo di ricorso per cassazione, bensì soltanto con la querela di falso (così, in fattispecie analoga, Cass. n. 7124/2006).

In materia di riconoscimento della protezione internazionale, nelle controversie regolate dalla disciplina previgente al D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, trova applicazione il rito sommario di cognizione e l’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., dal tribunale è esperibile, ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9 (Cass., S.U., n. 2857572018). Ciò non toglie, però, che, in applicazione della regola generale in materia di comunicazione delle ordinanze (art. 176 c.p.c.), se l’ordinanza è emessa in udienza e la parte interessata ad appellarla non è contumace, ma non è presente, non vi sarà comunicazione, perchè ai sensi del citato art. 176 c.p.c., comma 2, l’ordinanza si ritiene conosciuta dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi (Cass. n. 16893/2018 e Cass. n. 32961/2019, entrambe in tema di ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.).

Nè detti effetti sono scalfiti dalla circostanza che l’ordinanza del Tribunale di Venezia ha disposto comunque la comunicazione del provvedimento a cura della cancelleria alle parti e al difensore, da ritenersi incombente ulteriore e – per quanto già detto – non necessario nel caso di specie. Nè ancora possono avere rilievo le doglianze che evocano una lesione dei principi di buona fede e affidamento, poichè – a tacer d’altro – nel verbale citato si dà atto che il giudice si è ritirato in Camera di consiglio per la decisione – non assumendo, quindi, una riserva di decisione da pronunciare fuori udienza – e che il verbale è stato chiuso dopo la pronuncia dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., della quale è stata data lettura.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione degli artt. 702 bis, 702 ter, 702 quater c.p.c., in relazione all’art. 281 sexies c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9, per aver la Corte territoriale violato la regola per cui le ordinanze a contenuto decisorio devono essere comunicate alle parti, nonchè la regola, di cui all’art. 281 sexies c.p.c. (ove lo ritenesse applicabile nella presente controversia di protezione internazionale), secondo cui la decisione deve essere preceduta dall’invito alle parti di discutere oralmente.

2.1. – Il motivo è infondato, alla luce di quanto già osservato sub p. 1.1. in relazione al regime della comunicazione dell’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., dovendosi, altresì, rilevare la non pertinenza, nella specie, del richiamo alla disciplina dell’art. 281 sexies c.p.c., che attiene alla decisione con sentenza del tribunale in composizione monocratica nel rito di cognizione ordinario.

3. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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