Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23959 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13198-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

SGOTTO CIABATTINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREA ROMANO;

– ricorrente –

contro

C.S., in qualità di socio amministratore nonchè

liquidatore della ANSAL COSTRUZIONI SNC di C.S. & C.

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTA MINOTTI;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001 in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente successiva –

avverso la sentenza n. 4359/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE

CAPOZZI.

Fatto

RILEVATO

Che:

l’Agenzia delle entrate riscossione propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Lombardia, di accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente “ANSAL COSTRUZIONI SNC DI C.S. & C.” contro una decisione della CTP di Milano, di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente avverso un’intimazione di pagamento tributi erariali anni 2002 e 2003;

che anche l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza della CTR della Lombardia.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso dell’Agenzia delle entrate riscossione è affidato ad un unico motivo, con il quale viene lamentata violazione o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., in quanto l’unica censura riproposta in grado di appello era quella relativa al termine prescrizionale quinquennale, ritenuto dalla contribuente come maturatosi in ordine ai tributi erariali anni 2002 e 2003, cui si riferivano le due cartelle di pagamento oggetto dell’intimazione impugnata; e la CTR erroneamente aveva ritenuto che il credito portato da detti tributi fosseee soggetta alla prescrizione quinquennale, mentre al contrario aì medesim era applicabile il termine prescrizionale decennale, di cui all’art. 2946 c.c.;

che anche il ricorso dell’Agenzia delle entrate è affidato ad un unico motivo, con il quale è stato parimenti denunciata violazione art. 2946 c.c., e falsa applicazione art. 2948 c.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.;

che la contribuente si è costituita con controricorso, con il quale ha eccepito altresì l’intervenuta prescrizione del diritto dell’Agenzia delle entrate alla riscossione delle sanzioni e degli interessi;

che l’unico motivo di ricorso, comune all’Agenzia delle entrate riscossione ed all’Agenzia delle entrate, è fondato;

che, invero, il principio di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o, comunque, di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, di cui all’art. 2953 c.c., si applica a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo o, comunque, di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, Provincie, Comuni ed altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente l’applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (cfr., in termini, Cass. SS.UU. n. 23397 del 2016);

che, pertanto, ai fini del calcolo della prescrizione, occorre aver riguardo alla normativa che regola l’imposta, sulla scorta della quale è sorto il credito tributario;

che, nella specie, la normativa vigente per l’IRPEF non contiene la previsione di un termine di prescrizione inferiore a quello decennale e che, pertanto, trova applicazione il regime ordinario di cui all’art. 2946 c.c. (cfr. Cass. n. 18804 del 2018; Cass. n. 11555 del 2018);

che è inammissibile, siccome sollevato dalla contribuente solo nel controricorso, la doglianza relativa all’intervenuta prescrizione del diritto dell’Agenzia delle entrate a riscuotere le sanzioni e gli interessi;

che va pertanto accolto il ricorso proposto sia dall’Agenzia delle entrate riscossione, sia dall’Agenzia delle entrate e, non essendo necessarie ulteriori indagini, va rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, con compensazione delle spese di merito e declaratoria di non ripetibilità di quelle del presente giudizio, tenuto conto dell’andamento alternativo della controversia.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo della contribuente, con compensazione delle spese di merito e declaratoria di non ripetibilità di quelle del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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