Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23959 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23959

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ricorrente che

non ha depositato il ricorso nei termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

D.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA

DI RIENZO 69, presso lo studio 2011 dell’avvocato BOER PAOLO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 265/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

17.3.2010, depositata il 18/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, letto il ricorso; letto il controricorso; esaminata la relazione:

Rilevato che il ricorso dell’INPS nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 18 marzo 2010, contro D.G., risulta notificato ma non depositato e, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese al controricorrente.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in 1.040,00 (millequaranta/00) Euro, di cui 1.000,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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