Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23958 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 330/18) proposto da:

S.E., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale notarile del (OMISSIS), dagli Avv.ti Piero

Petrocchi, e Massimo Scardigli, ed elettivamente domiciliata presso

lo studio del secondo, in Roma, viale Angelico, n. 36/B;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FIRENZE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in

calce al controricorso, dagli Avv.ti Andrea Sansoni, e Debora

Pacini, e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della

Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– controricorrente –

Avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 1799/2017, depositata

il 18 maggio 2017 (non notificata);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 13

ottobre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Cimmino Alessandro, che ha concluso per il rigetto

del ricorso;

udito l’Avv. Massimo Scardigli per la ricorrente.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 4599/2013, il Giudice di pace di Firenze dichiarava l’inammissibilità, siccome proposto oltre il termine di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 204-bis (c.d. C.d.S.), del ricorso di S.E., formulato avverso un verbale di accertamento contestatole per la violazione dell’art. 7 C.d.S., comma 9 e art. 14 C.d.S..

2. Decidendo sull’appello formulato dalla soccombente ricorrente e nella costituzione dell’ente appellato, il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1799/2017, rigettava il gravame, accogliendo l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per inesistenza della procura siccome non conforme all’art. 83 c.p.c. a causa della ravvisata indeterminatezza del suo oggetto e con autenticazione della firma del mandante redatta non in lingua italiana e, peraltro, depositata in semplice copia fotostatica, ritenendo che non potesse farsi luogo alla regolarizzazione prevista dall’art. 182 c.p.c..

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la S.E., resistito con controricorso dall’intimato Comune di Firenze.

Il ricorso veniva, in un primo momento, avviato per la sua definizione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dinanzi alla VI Sezione civile, ma, all’esito della relativa adunanza camerale, il collegio ravvisava la sussistenza dei presupposti per la sua rimessione alla pubblica udienza della Sezione ordinaria e, con ordinanza interlocutoria n. 553/2019, provvedeva in tal senso.

La difesa del Comune di Firenze ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 83 c.p.c., comma 2, e artt. 2702-2703 c.c., sul presupposto che la procura, pur se non conferita in calce o a margine dell’atto di appello, era stata rilasciata a mezzo di scrittura privata autenticata dal notaio J. il (OMISSIS), ragion per cui era da ritenersi autentica sino a querela di falso, evidenziando, altresì, che nella sua intestazione era contenuto il riferimento alla causa tra essa ricorrente e il Comune di Firenze (l’unica, peraltro, pendente tra dette parti); pertanto, tale procura non avrebbe potuto essere qualificata come inesistente, come, invece, era stato illegittimamente ritenuto con l’impugnata sentenza.

2. Con la seconda doglianza la ricorrente ha prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 125 e la mancata applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, deducendo l’illegittimità dell’impugnata sentenza con cui non era stata ravvisata l’applicabilità del citato art. 182 c.p.c., sul presupposto che il vizio da cui era stata considerata affetta la procura rilasciata per la proposizione del ricorso in appello, siccome tutt’al più comportante la sua nullità, si sarebbe dovuto considerare regolarizzabile nel termine che il giudice era tenuto ad assegnare.

3. Con la terza censura la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando che il Tribunale fiorentino aveva proceduto a dichiarare erroneamente improcedibile l’appello senza provvedere ad esaminare il merito delle questioni oggetto del giudizio.

4. Rileva il collegio che i primi due motivi – esaminabili congiuntamente, siccome tra loro connessi – sono fondati e devono, perciò, essere accolti.

Il Tribunale di Firenze, per come emerge dal riportato svolgimento processuale, ha, ad avviso del collegio, ritenuto erroneamente inesistente la procura conferita, per la proposizione dell’appello, da parte dell’odierna ricorrente al suo difensore siccome considerata del tutto generica, non essendo in essa indicati nè l’oggetto nè alcun altro idoneo riferimento, al di là della sola menzione delle parti, alla causa specifica.

Infatti, si osserva che le indicate mancanze avrebbero, tutt’al più, potuto configurare un vizio determinante la nullità della procura al difensore, come tale suscettibile di regolarizzazione ai sensi dell’art. 182 c.p.c., nella sua versione come sostituita dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, ma non propriamente la sua inesistenza, e ciò senza trascurare che – secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte (cfr. Cass. n. 10885/2018, relativa a fattispecie simile a quella dedotta con il presente ricorso), alla quale questo collegio intende conformarsi – la suddetta possibilità di sanatoria va estesa anche alle ipotesi di inesistenza degli atti processuali in tale norma richiamati.

Occorre dare atto che l’attuale formulazione (“ratione temporis” applicabile nel caso di specie) del citato art. 182 c.p.c., comma 2, prevede che il giudice, quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna (e non “può assegnare”) alle parti un termine perentorio per sanare il difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione.

Dall’interpretazione letterale della norma si evince, dunque, la previsione della sanatoria dei vizi della procura, attraverso l’assegnazione di un termine da parte del giudice, anche quando la procura sia del tutto mancante, consentendosene il suo successivo conferimento. In caso contrario non avrebbe una logica spiegazione il richiamo testuale riferito all’assegnazione del termine per il “rilascio della procura o per la rinnovazione della stessa” (rimanendo, quindi, indistinta la causa legittimatrice del potere giudiziale di regolarizzazione, rivolgendosi essa sia propriamente al difetto di procura che a quello della sua invalidità).

Il legislatore ha, perciò, investito il giudice del potere officioso di verificare la corretta instaurazione del contraddittorio, dovendo rilevare, sin dalla fase iniziale, i vizi degli atti processuali relativi allo ius postulandi, permettendo alla parte di poterli emendare senza la necessità di dover instaurare un nuovo giudizio.

Con l’intervento riformatore del 2009 il legislatore ha inteso, quindi, accedere ad una visione meno formalistica del processo, ammettendo che, attraverso la segnalazione del giudice, la parte possa sanare qualunque vizio della procura; la disposizione normativa, evitando una pronuncia in rito, risponde, in effetti, ad esigenze di economia processuale connesse al proliferare di giudizi a seguito della dichiarazione di nullità della procura.

Per tale ragione il testo novellato dell’art. 182 c.p.c., comma 2, ha previsto l’obbligo per il giudice di assegnazione di un termine per la regolarizzazione (“il giudice assegna alle parti un termine”) in luogo della sua facoltà, come sancito nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2 (“il giudice può assegnare un termine”).

Inoltre, mentre il testo previgente prevedeva la possibilità di regolarizzazione della procura solo nei casi di difetto di rappresentanza, assistenza ed autorizzazione, l’attuale formulazione estende la sanatoria ai casi di assenza della procura e ai casi che ne implicano la nullità, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, che si verificano fin dal momento della prima notificazione, se il termine per la sanatoria viene rispettato.

La modifica normativa è in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che, nell’interpretare l’art. 182 nel testo anteriore alla modifica di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, era unanime nel ritenere che, in tutte le ipotesi in cui si configurasse un vizio della procura, e, persino in quelle di omesso deposito della procura speciale alle liti, che fosse stata semplicemente enunciata o richiamata negli atti della parte, il giudice era tenuto ad invitare la parte a produrre l’atto mancante, e tale invito poteva e doveva essere fatto, in qualsiasi momento, anche dal giudice dell’appello, sicchè solo in esito ad esso il giudice avrebbe dovuto adottare le conseguenti determinazioni circa la costituzione della parte in giudizio, reputandola invalida soltanto nel caso in cui l’invito fosse rimasto infruttuoso (Cass. 11359/2014; Cass. n. 19169/2014 e Cass. n. 3181/2016).

Le Sezioni Unite, proprio in relazione alla portata della precedente versione dell’art. 182, comma 2 avevano affermato il principio – che vale vieppiù con riferimento al suo testo come sostituito per effetto della L. n. 69 del 2009 – secondo cui il suo disposto dovesse essere interpretato nel senso che il giudice, quando avesse rilevato un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, era tenuto a garantire la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio ed indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando a tal proposito un termine alla parte che non vi avesse già provveduto di sua iniziativa, con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (Cass. S.U. n. 9217/10 e, nel medesimo senso, Cass. S.U. 28337/2011; successivamente cfr. Cass. 22559/2015 e, da ultimo, Cass. n. 3894/2017).

Ciò sta a significare che – diversamente da quanto dedotto nella memoria difensiva depositata dall’ente controricorrente ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (avuto riguardo ai riferimenti giurisprudenziali in essa citati) – pur a fronte della proposizione di specifica eccezione ad opera della controparte di difetto o nullità della procura, la parte destinataria di essa non è necessariamente tenuta – nel caso dell’emergenza di un mandato alla lite o alle liti solo ipoteticamente viziato – a produrre immediatamente una procura che possa ritenersi valida, spettando il rilievo dell’effettività della sussistenza di un vizio invalidante ai fini della conseguente necessità della sua “regolarizzazione” solo al giudice, che ha il compito, appunto, di rilevarlo e di assegnare alla parte, da ritenersi onerata, il relativo termine, come prescrive inequivocamente l’attuale art. 182, comma 2 codice di rito.

Ciò chiarito sul piano generale deve peraltro osservarsi che, come evidenziato all’inizio, con l’impugnata decisione il Tribunale di Firenze non ha ritenuto applicabile il menzionato art. 182 c.p.c., comma 2, come ora vigente, sul presupposto che la procura rilasciata dalla S. fosse non già nulla ma inesistente, e, in quanto tale, inidonea a produrre effetti giuridici ed insuscettibile di sanatoria.

Detta interpretazione – come argomentato – contrasta, però, con il tenore letterale dello stesso art. 182 c.p.c. e con l’interpretazione univoca di questa Corte, che, prevedendo l’obbligo, e non la facoltà per il giudice, di assegnare alla parte un termine per il rilascio e la rinnovazione della procura, ritiene possibile la sanatoria anche nel caso in cui la procura manchi del tutto.

Non ha, quindi, alcun rilievo la distinzione tra nullità ed inesistenza della procura, su cui si è soffermato il giudice d’appello, in considerazione della possibilità attribuita al giudice di porre rimedio anche alle ipotesi di assenza della procura.

In ogni caso, la procura – nella vicenda sottoposta al vaglio del Tribunale fiorentino – non difettava dei requisiti minimi o di alterazioni così gravi da poter dubitare della sua esistenza giuridica e da impedire che l’atto fosse suscettibile di sanatoria, così potendosi discorrere, al limite, della sussistenza di un vizio che poteva implicarne la nullità e non propriamente l’inesistenza.

E’, inoltre, pacifico che il meccanismo di sanatoria per effetto della regolarizzazione disciplinata dal novellato art. 182 c.p.c., comma 2 opera anche nel giudizio di appello, poichè la citata norma processuale è da ritenersi di applicazione generale (v., da ultimo, Cass. n. 6041/2018).

5. In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, vanno accolti i primi due motivi e dichiarato assorbito il terzo, con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa al Tribunale monocratico di Firenze, in persona di altro magistrato, che si conformerà al seguente principio di diritto: l’art. 182 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 2, (da ritenersi applicabile anche nel giudizio di appello), secondo cui il giudice che accerti un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione è tenuto a consentirne la sanatoria, assegnando un termine alla parte che non vi abbia provveduto di sua iniziativa, con effetti “ex tunc”, senza il limite delle preclusioni derivanti dalle decadenze processuali, trova applicazione anche qualora la procura manchi del tutto oltre che quando essa sia inficiata da un vizio che ne determini la nullità, restando, perciò, al riguardo irrilevante la distinzione tra nullità e inesistenza della stessa.

Il suddetto giudice di rinvio provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale monocratico di Firenze, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA