Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23958 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 23958 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso 24053-2007 proposto da:
RIZ

PATRIZIA,

LORENZ

elettivamente domiciliati

OTTONE

LRNTTN52M31A952Y,

in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI
LUIGI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti 3013
690

contro

ROSA RAFFAELA RSORFL58D67B579P (talvolta sin qui
erroneamente individuata

come “RAFFAELLA” ROSA),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 11,
presso lo studio dell’avvocato STELLA RICHTER PAOLO,

Data pubblicazione: 22/10/2013

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
DE PILATI GIORGIO;

controricorrente

avverso la sentenza n. 271/2006 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 25/09/2006;

udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato EMANUELE COGLITORE con delega
dell’avvocato MANZI difensore dei ricorrenti che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato PAOLO STELLA RICHTER difensore della
resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Svolgimento del processo

l) Un piccolo andito di pochi metri quadrati esistente tra le
particelle ed. n 156 e 155 in Campitello di Fassa è conteso tra i
proprietari dei due fondi.

(e della p.f. 216/2) hanno agito nel 1995 per l’accertamento
della proprietà e in subordine dell’intervenuta usucapione,
convenendo in giudizio Raffaella Rosa, proprietaria delle
limitrofe particelle n. 154 e 155.
La convenuta ha resistito sostenendo che l’andito aveva sempre
fatto parte della particella 155 e che solo per uno sbaglio
dell’Ufficio del catasto la graffatura aveva collegato l’andito al
mappale 156, anziché alla particella 155; che comunque il foglio
di possesso recava indicazioni corrette, al contrario delle mappe
tavolari prodotte dagli attori, mera riproduzione di quelle
catastali, senza funzione probatoria.
La causa veniva riunita con altra, instaurata il 14 luglio 1997
contro Raffaella Rosa da Ottone Lorenz, che si doleva
dell’invasione parziale della particella 216 da parte della
convenuta, durante la ristrutturazione delle particelle edificiali
155 e 154.
1.1)11 tribunale di Trento sez. Cavalese ha accolto le domande il
3 gennaio 2004, ma la Corte di appello, acquisita nuova consulenza
tecnica, con sentenza 25 settembre 2006, ha respinto le pretese

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Gli odierni ricorrenti Lorenz, comproprietari della particella 156

attoree.
Disattesa la domanda principale, la Corte di appello ha dichiarato
non riproposta la domanda di usucapione e rigettato la ulteriore
domanda Lorenz, relativa allo sconfinamento del fabbricato Rosa
sul proprio lato nord, per insufficiente prova.

settembre 2007 con 4 motivi, resistiti da controricorso.
Motivi della decisione
2) Con il primo motivo di ricorso i Lorenz denunciano violazione e
falsa applicazione degli artt. 1-5-7 RD 499/29, dell’art. l Legge
Gen. sui libri fondiari, nonchè vizi di motivazione.
Lamentano che non sia stato dato valore all’iscrizione tavolare,
nonostante il principio della pubblica fede; che il registro reale
è uno strumento meramente ausiliario per la consultazione del
libro Maestro.
Il secondo motivo espone violazione e falsa applicazione dell’art.
950 c.c. e vizi di motivazione. Con esso i ricorrenti lamentano
che sia stata data prevalenza alle risultanze catastali.
3)Le doglianze, da esaminare congiuntamente, sono fondate.
Parte resistente, nel ricostruire in controricorso le regole
fondamentali del regime tavolare, ha evidenziato che la pubblica
fede che assiste le indicazioni del libro fondiario è limitata
alle iscrizioni contenute nel libro maestro e che gli altri
registri sono strumenti ausiliari utili alla consultazione del
libro.

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I Lorenz hanno proposto ricorso per cassazione notificato il 26

E’ inoltre da ricordare che nel sistema tavolare, l’effetto della
costituzione, del trasferimento o dell’estinzione dei diritti
reali immobiliari, a seguito dell’iscrizione nel libro fondiario,
e’ assistito da una presunzione di legittimita’ a favore

contro il decreto di intavolazione, puo’ essere vinta mediante
prova contraria, da parte di chi assuma la lesione del proprio
diritto, con azione di rivendicazione davanti al giudice ordinario
(Cass. 338/01). In tal caso chi contesta la legittimità
dell’acquisto dell’intestatario deve fornire prova rigorosa del
proprio assunto (Cass. 3652/76).
Tuttavia l’efficacia costitutiva dell’iscrizione tavolare (o
intavolazione) non afferisce anche alla quantita’ o estensione
materiale del diritto, che puo’ essere accertata con adeguata
prova, non avendo a tali fini l’iscrizione valore vincolante, ne’
ostativo ad una diversa ricostruzione del contenuto oggettivo del
diritto dominicale o degli altri diritti reali. (Cass. 9856/97).
Inoltre il valore probatorio delle mappe catastali anche nei
territori dello Stato in cui vige il regime tavolare e’ meramente
sussidiario e pertanto ad esse e’ consentito ricorrere, anche
qualora sia conteso soltanto il confine, nei soli casi di
obbiettiva e assoluta mancanza di prove idonee a determinare il
confine in modo certo (Cass. 14379/99).
4) Come censurato in ricorso, la Corte di appello non si è

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vfl

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dell’intestatario, la quale, a prescindere da eventuali reclami

attenuta a questi principi, ma è pervenuta alla decisione non solo
con sentenza punteggiata da refusi (ammessi in controricorso, pag.
13), ma soprattutto enunciando principi e risultanze che hanno
sovrapposto confusamente gli elementi dell’iscrizione tavolare e

La sentenza ha affermato infatti che secondo il Libro fondiario
l’andito in questione era aggraffato alla particella 155 e che in
una revisione avvenuta tra le due guerre mondiali la graffatura
era stata spostata a favore del mappale 156; che non era stato
rinvenuto alcun documento di supporto e che nessun altro valore
avevano altri elementi, considerati dal giudice di primo grado.
Ha quindi ricordato che le variazioni del libro fondiario devono
trovare fondamento documentale e che in mancanza di documentazione
la proprietà andava riconsegnata a chi era titolare del mappale
155.
Il vizio della sentenza nasce dalla superficiale lettura della
consulenza tecnica, segnalata in ricorso.
4.1)La Corte di appello ha argomentato come se si trovasse in
presenza di una sia pur remota risultanza del Libro maestro, dando
decisiva portata a questa risultanza e considerando le altre
circostanze addotte da parte attrice come insufficienti a fornire
la contraria prova rigorosa, in quanto “elementi equivoci che mai
potranno superare le risultanze del Libro Fondiario nel sistema
tavolare”.

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quelli delle risultanze catastali.

La consulenza tecnica non aveva pera offerto queste risultanze, ma
aveva precisato (ricorso pag. 12 e segg.) come “solo
catastalmente”, a seguito di un mutamento posto in essere non
dall’Ufficio tavolare, ma da quello catastale, l’andito era stato

presenti nell’archivio del Libro Fondiario di Cavalese, redatte
nel primo e secondo dopoguerra portano “la graffatura dell’andito
aggregata alla p.ed. 156” Lorenz (ctu Bezzi pag. 23).
Ed infatti le considerazioni del c.t.u. “sulla situazione
tavolare” (sempre a pag. 23) chiarivano che dalla cronistoria
tavolare

non

era emerso alcun elemento atto a “fornire precise

indicazioni sulla proprietà dell’andito in questione” e che solo
il Foglio di Notifica del Catasto terreni risalente al 1995 aveva
modificato l’aggregazione catastale sottraendola al mappale 156 e
attribuendola al mappale 155 (ctu pag. 10 e 11), come il ricorso
denuncia puntualmente (v. esemplificativamente pag. 14).
5)La sentenza è quindi viziata: a) sia nella ricostruzione del
fatto (vizio di motivazione), perché suppone di trovarsi di fronte
a risultanze di natura tavolare, in senso proprio, favorevoli a
parte resistente, mentre tali risultanze (risalenti a tempo remoto
e riprese nel 1995) erano solo di natura catastale; b) sia
nell’attribuire a queste ultime la portata probatoria che può
essere riservata solo al

dati

documentati convenientemente nel

Libro maestro.

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graffato a favore della particella 155, mentre le mappe catastali

Di qui l’accoglimento dei primi due motivi e la cassazione della
sentenza, con la rimessione al giudice di rinvio al fine di
valutare nuovamente per intero gli atti di causa, per attribuire
la proprietà secondo i criteri applicabili allorquando non vi
siano decisive risultanze tavolari, con l’obbligo di attenersi ai

6) E’ infondato il terzo motivo di ricorso, relativo alla domanda
di usucapione che la Corte di appello ha ritenuto essere stata
“abbandonata in appello”.
Parte ricorrente sostiene di non aver riproposto la domanda
subordinata in appello perché vittoriosi in primo grado. Afferma
di aver però ribadito “la questione dell’usucapione”.
La censura, che espone violazione dell’art. 112 c.p.c., è posta
inammissibilmente ed è infondata.
In primo luogo infatti il ricorso non indica in quale punto
dell’atto di costituzione in appello e con quali richieste la
mdeducente aveva riproposto la domanda di usucapione rimasta
assorbita dall’accoglimento della principale (Cass. 4741/05).
In secondo luogo va ricordato che la parte vittoriosa nel merito
in primo grado non e’ tenuta a riproporre con appello incidentale
– difettando il presupposto della soccombenza – le domande e le
eccezioni gia’ proposte e respinte o

dichiarate

assorbite

dalla

decisione del primo giudice, ma ha solo l’onere di provocare il
riesame di tali domande ed eccezioni, per sottrarsi alla
presunzione di rinuncia, di cui all’art. 346 cod. proc. civ.,

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consolidati principi giurisprudenziali sopra ricordati sub 3.

manifestando in maniera chiara e precisa la volonta di riproporle
(Cass 8854/07).
La stessa genericità delle indicazioni ora valorizzate nel ricorso
per cassazione (pag. 21 in fine) conferma nella specie che è
incensurabile la conclusione raggiunta dalla Corte d’appello nel

L’abbandono

della

domanda

rendeva

impossibile,

pena

l’ultrapetizione, che la Corte la “recuperasse” officiosamente
quale profilo subordinato della domanda autodeterminata di
accertamento della proprietà proposta in via principale, come ora
invoca l’ultimo quesito posto con il terzo motivo.
7) Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli
artt. 1158 c.c. e 116 c.p.c, 2697 c.c. e vizi di motivazione.
La censura si riferisce allo sconfinamento attuato dalla
resistente Rosa nella ristrutturazione del vecchio fienile sulla
particella 216/2 Lorenz.
La domanda, accolta dalla sentenza di primo grado in forza della
prima consulenza, è stata respinta dalla Corte d’appello, sulla
base di un rilievo apodittico e chiaramente insufficiente. La
Corte di appello ha osservato “che la vecchia costruzione era
costruita in tronchi di alberi, i quali, come è noto, hanno
diametri diversi e, trattandosi di vecchio edificio, anche un
allineamento verticale non perfetto”.
Trattasi di valutazione viziata, che non costituisce revisione
critica delle risultanze peritali, sempre motivatamente consentita

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ritenere non riproposta la domanda di usucapione.

al giudice, ma mera illazione.
E’ sorretta infatti da un’ipotesi astratta sulla scorta di
principi notori o, meglio, su cognizioni particolari e soggettive
tratte dalla scienza individuale del giudice,

inapplicabili

allorchè si sia in presenza di risultanze specifiche quali quelle,

13426/03).
Né il ragionamento è sorretto in modo determinante dal rilievo che
lo sconfinamento sarebbe modesto, in quanto oscillante tra i 30 e
i 43 cm, per una superficie di mq 3,21.
Il tema del decidere non è costituito dalla individuazione di un
remoto confine, ma da uno sconfinamento (ulteriore rispetto a
risalente parziale analoga invasione) avvenuto di recente, in
occasione della ristrutturazione del fabbricato Rosa, ditalchè il
giudice non può rifugiarsi apoditticamente nella difficoltà di
ricostruire la situazione anteatta e le eventuali modifiche nel
corso di lungo periodo temporale, ma deve esaminare le risultanze
disponibili. Nella specie doveva essere quindi analiticamente
esaminare almeno quanto emergeva dalle relazioni peritali.
Il motivo va quindi accolto e la decisione sul punto rimessa alla
nuova valutazione dell’appello da parte del giudice di rinvio al
quale è demandata anche la liquidazione delle spese di questo
giudizio.
PQM
La Corte accoglie primo e secondo motivo di ricorso. Rigetta il
terzo. Accoglie il quarto.
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N/\

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secondo il ricorso coerenti, delle due consulenze (cfr Cass.

Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trento, che
provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Seconda

Il Consigliere est.

Il Presidente

Sezione civile tenuta il 19 giugno 2013

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