Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23958 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 15/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 23958

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29344-2015 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 29,

presso lo studio dell’avvocato PIETRO DI BENEDETTO, che lo

rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., R.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FILIPPO NICOLAI 16 (TEL. (OMISSIS)), presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO CARBONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato TOMMASO PIO LAMONACA giusta procura in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 22576/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/06/2017 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’inammissibilità;

udito l’Avvocato PIETRO DI BENEDETTO;

udito l’Avvocato LEONARDO BRASCA per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.R. ha proposto ricorso per revocazione avverso l’ordinanza di questa Corte n. 22576 del 4 novembre 2015 che ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Foggia ha disposto la sospensione di un giudizio di risarcimento dei danni (per il mancato passaggio su un tratturo interponderale e per la conseguente mancata coltivazione del fondo), fondato su una sentenza che ha pronunciato su actio negatoria servitutis e che è stata impugnata con opposizione di terzo che rivendicava la proprietà.

La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, in quanto il ricorrente non ha indicato la produzione agli atti del regolamento, dell’atto di opposizione di terzo e della sentenza con esso impugnata, nè ha indicato la loro presenza nei fascicoli di parte o nel fascicolo d’ufficio. Il D. ha depositato anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo ed unico motivo, il ricorrente deduce la “falsa ed erronea applicazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in relazione all’art. 391 bis c.p.c., art. 395 c.p.c. e art. 360 c.p.c.”.

Lamenta che: a) la sentenza impugnata è stata indicata (rigo 5 pag. 11 del regolamento) come allegata al fascicolo di parte attrice; b) dal tenore dell’ordinanza di sospensione, ove è esaminato, si deduce agevolmente che l’atto di opposizione era allegato al fascicolo dei convenuti.

Il ricorso è inammissibile.

A parte l’inammissibilità che si deduce dalla rubrica del suindicato motivo con cui si censura la violazione di legge e non l’errore di fatto in ogni caso non sussiste nessun errore revocatorio. La Corte ha ritenuto necessarie sia l’allegazione dei documenti al fascicolo del regolamento sia l’indicazione della sede processuale nella quale gli atti sono stati prodotti in linea con la giurisprudenza di questa Corte Cass. S.U. n. 7161/2010 e Cass. S.U. n. 28547/2008. E tali indicazioni nel caso di specie non sussistevano nel ricorso.

5. Non occorre provvedere sulle spese perchè gli intimati non hanno svolto difese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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