Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23957 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 29/10/2020), n.23957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5455-2017 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO n.

300, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BAFILE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BAFILE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DL AUTO S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 800/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 21/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per l’inammissibilità e il

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIOVANNI BAFILE, difensore del ricorrente, che ha

chiesto di riportarsi agli atti depositati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.F. ebbe ad evocare in giudizio, avanti il Tribunale di Avezzano, la srl DL Auto, deducendo che il veicolo vendutogli da detta società palesava vizi tali da renderlo inidoneo all’uso al quale era destinato, sicchè chiedeva la risoluzione dl contrato ed il ristoro dei danni.

Resisteva la DL Auto srl rilevando la prescrizione dell’azione e comunque contestando nel merito la pretesa avversaria.

All’esito il Tribunale di Avezzano ebbe ad accogliere la domanda di risoluzione e condannò la società convenuta al pagamento della somma di Euro 20 mila a favore dell’acquirente del mezzo.

Avverso detta sentenza propose gravame la srl DL Auto e la Corte d’Appello di L’Aquila, resistendo il P., ebbe ad accogliere l’impugnazione ritenendo maturata l’eccepita prescrizione ex art. 1495 c.c., posto che solamente la notifica dell’atto di avvio della lite giudiziale configura l’unico modo d’interruzione della prescrizione prevista in materia.

Avverso detta sentenza il P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

La srl DL Auto è rimasta intimata.

La questione era dapprima trattata in sesta sezione ma, con ordinanza del 9.1.2017, venne rimessa in pubblica udienza.

All’odierna pubblica udienza sentite le conclusioni del P.G e del difensore di parte ricorrente, questo Collegio ha deciso la questione siccome illustrato in presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da P.F. s’appalesa fondato e va accolto.

Con il primo mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del disposto normativo ex artt. 1492 e 1495 c.c. in quanto la Corte abruzzese ha ritenuto che l’unica modalità interruttiva della prescrizione speciale, prevista dalle norme citate siccome violate, è da individuare nell’atto di avvio della lite, poichè detta interruzione è invece configurata anche dal riconoscimento dei vizi da parte del venditore.

Con la seconda ragione di doglianza il P. lamenta violazione del disposto ex artt. 115 e 116 c.p.c. in quanto il Collego territoriale ha ritenuto comunque non provata la sussistenza e rilevanza del vizio redibitorio e la riconducibilità dello stesso al venditore, mentre nella specie è sufficiente che il compratore alleghi tali elementi spettando al venditore la prova al riguardo.

Il primo motivo di ricorso appare fondato alla luce dell’intervento sul punto di questa Corte a sezioni unite – Cass. 18672/19 – in quanto risulta stabilito che la prescrizione ex art. 1495 c.c. rimane interrotta validamente anche da atti conformi alle disposizioni ex art. 1219 c.c. e non esclusivamente dall’atto d’avvio del giudizio siccome, invece, ritenuto dalla Corte aquilana.

La questione agitata nel secondo motivo di ricorso attinge in effetti statuizione adottata ad abundantiam dalla Corte territoriale posto che espressamente detto Giudice ebbe a dichiarare assorbiti i motivi di gravame ulteriori in dipendenza dell’accoglimento dell’eccezione preliminare di prescrizione.

Quindi non può questa Corte – siccome chiesto dal P.G. – procedere alla mera correzione della motivazione della sentenza impugnata sull’osservazione che la decisione era retta da due rationes decidendi autonome.

Pertanto se anche fondato il motivo afferente l’accoglimento dell’eccezione preliminare di prescrizione, osserva il P.G., tuttavia infondato s’appalesava il secondo motivo di ricorso che attinge la statuizione di merito della Corte territoriale che l’originario attore non aveva data prova del suo asserto fondante la pretesa.

Osserva però questa Corte come la statuizione di assorbimento espressamente dichiarata dalla Corte distrettuale quale conseguenza dell’accoglimento dell’eccezione preliminare lumeggia come l’ulteriore motivazione non ebbe a spiegare influenza sul dispositivo fondato sulla sola accoglimento della eccezione di prescrizione – Cass. sez. 1 n. 8755/18, Cass. sez. 1 n. 24581/05 -.

Quindi il secondo motivo di ricorso rimane assorbito poichè inerente al nuovo esame di merito della questione.

La sentenza impugnata, pertanto, va cassata e la causa rimessa nuovamente alla Corte d’Appello di L’Aquila, in altra composizione, che anche disciplinerà le spese di lite di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di L’Aquila, in altra composizione, che anche disciplinerà le spese di questo giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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