Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23957 del 25/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23957
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL�ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11608-2018 proposto da:
M.G. TRANS DI G.B.L. & C. SAS, in persona del
legale rappresentante pro tempore, B.L., G.B.,
G.M., GA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che
li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1019/2/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del VENETO, depositata il 12/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa
ANTONELLA DELL’ORFANO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
la società MG TRANS di G.B.L. & c. S.a.S. ed i soci Lidia Benendo e Barbara, Mario e Marica Gabbin propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, indicata in epigrafe, in rigetto dell’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso n. 604/2015, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IRPEF IVA IRAP 2008;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso
Diritto
CONSIDERATO
CHE
1. con istanza depositata in data 7.5.2019 in uno con documentazione parte ricorrente ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio D.L. n. 196 del 2016, ex art. 6, come convertito in L. n. 225 del 2016;
2. a detta istanza è allegata la domanda di adesione alla definizione agevolata e copia della comunicazione di accettazione della stessa e prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta per il perfezionamento della definizione della lite;
3. le spese sono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sesta Sezione, il 14 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019