Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23957 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 15/11/2011, (ud. 24/06/2011, dep. 15/11/2011), n.23957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del Dirigente di livello

generale con incarico di Direttore Centrale Risorse Umane,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo

studio dell’avvocato MORAGGI DONATELLA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCIO VUOSO giusta procura speciale ad litem

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M. (OMISSIS), D.V.M.

(OMISSIS), B.C. (OMISSIS), P.

P. (OMISSIS), V.P. (OMISSIS),

C.A. (OMISSIS), D.G.

(OMISSIS), CE.CL. (OMISSIS), CO.

M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 1, presso lo studio dell’avvocato TROIANI

ANTONIO, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

T.C.M., VE.LU., F.R.,

G.L., A.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6678/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’1/10/08, depositata il 13/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 1.10.2008/13.7.2009 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma che accoglieva la domanda proposta da A.A. e dagli altri intimati indicati in epigrafe volta all’accertamento dell’inesistenza dell’obbligo del versamento del contributo di solidarietà del 2% previsto dalla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 con conseguente illegittimità della trattenuta operata dall’ente e condanna alla restituzione delle somme corrispondenti. Per la cassazione della sentenza propone ricorso l’INAIL con un unico motivo. Resistono con controricorso G. D., C.A., P.P., Ce.Cl., D.V.M., B.C., Co.Ma.Te., C.M., V.P..

1. Con un unico motivo l’INAIL lamenta violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alla L. n. 144 del 1999, art. 64, commi 3 e 5), osservando che una corretta interpretazione della norma della L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 conduceva a ritenere che la espressione “prestazioni maturate” era da riferire all’importo della prestazione integrativa maturato alla data dell’1 ottobre 1999, sul quale, quindi, andava calcolato il contributo di solidarietà da trattenere sulla retribuzione dei lavoratori ancora in servizio.

2. Il motivo appare manifestamente fondato alla luce dello ius superveniens, e precisamente del disposto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111;

disposizione entrata in vigore successivamente alla camera di consiglio del 24.6.2011 ed in relazione alla quale è stata disposta la riconvocazione della stessa.

3. La questione controversa, come noto, era stata decisa, dopo prime contrastanti posizioni, da Cass. n. 11732 del 2009 e altre pronunce successive conformi (v. ad es Cass. n. 12735/2009, Cass. n. 12905/2009; Cass. n. 13843/2010) con l’affermazione del principio di diritto secondo cui la L. n. 144 del 2009, art. 64 comma 5, si interpretava nel senso che il contributo di solidarietà del 2% ivi introdotto si applicava, a decorrere dall’1.10.1999, soltanto sulle prestazioni integrative, contemplate dai soppressi fondi per la previdenza integrativa dell’assicurazione generale obbligatoria, per le quali si fosse realizzata la fattispecie costitutiva del relativo diritto e, quindi, ove sussistessero tutti i presupposti voluti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari, fra i quali andava ricompresa l’intervenuta cessazione dal servizio, dovendosi invece escludere l’applicabilità del medesimo contributo a carico dei lavoratori ancora in servizio dopo la suddetta data.

4. Con il citato D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 19 si è previsto che “Le disposizioni di cui alla L. n. 144 del 1999, art. 64, comma 5 si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell’assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex- dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa”.

5. Tale disposizione, letta alla luce dei principi delineati dal giudice delle leggi con riferimento alle leggi interpretative (v. da ultimo Corte Cost. n. 257/2011, proprio in materia pensionistica), non suscita dubbi di contrarietà a Costituzione, perchè ha enucleato una delle possibili opzioni ermeneutiche dell’originario testo normativo; ha superato una situazione di oggettiva incertezza, derivante dal suo ambiguo tenore, evidenziata dai diversi indirizzi interpretativi (manifestatisi tra la giurisprudenza di merito ed, in un primo momento, nell’ambito della stessa giurisprudenza di legittimità); non ha inciso su situazioni giuridiche definitivamente acquisite, non ravvisabili in mancanza di una consolidata giurisprudenza dei giudici nazionali.

6. Ciò porta ad escludere che la disposizione in esame abbia inteso realizzare una illecita ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia, allo scopo d’influenzare la risoluzione di singole controversie. Essa, in realtà, ha fatto propria una delle possibili interpretazioni della norma, nell’esercizio di un potere discrezionale in via di principio spettante al legislatore e nel quale non è dato ravvisare profili di irragionevolezza. La finalità di superare un conclamato contrasto di giurisprudenza, destinato, peraltro, a riproporsi in un gran numero di giudizi, essendo diretta a perseguire un obiettivo d’indubbio interesse generale, qual è la certezza del diritto, è configurabile come ragione idonea a giustificare l’intervento interpretativo.

7. Il ricorso va, pertanto, accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, con il rigetto della domanda proposta dagli intimati. Alla luce della norma di interpretazione autentica sopravvenuta, che ha definitivamente consentito di superare i contrasti interpretativi esistenti nella materia, ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e , decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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