Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23957 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.12/10/2017),  n. 23957

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4126-2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UNIONE SOVIETICA

8, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CERCHIARA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIOVANNI CAPPELLARI giusta procura speciale

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMPAGNIA TIRRENA DI ASSICURAZIONI SPA IN L.C.A. in persona del

Commissario Liquidatore Avv. ALESSANDRO LEPROUX, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA M TILLI 43, presso lo studio dell’avvocato

LUCA GRAZIANI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

O.L., GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), ISTITUTO NAZIONALE PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 3000/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 16/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSSETTI MARCO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.

Nel 1993 B.L. convenne dinanzi al Tribunale di Padova O.L. e la Compagnia Tirrena di Assicurazioni S.p.A. (che in corso di causa verrà posta in liquidazione coatta amministrativa; d’ora innanzi, per brevità, “(OMISSIS)”), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto ad (OMISSIS).

Dedusse l’attore che O.L., alla guida di un autoveicolo, nell’impegnare un crocevia omise di concedergli la prescritta precedenza, tagliandogli la strada e determinando lo scontro con il ciclomotore da lui condotto.

2. Con sentenza 20 dicembre 2005 numero 3234 il Tribunale di Padova accolse in parte la domanda.

Ritenne il Tribunale che l’attore B.L. fosse corresponsabile del sinistro nella misura del 50%; stimò l’invalidità permanente patita dall’attore nella misura del 20% della complessiva validità dell’individuo; liquidò il danno alla persona applicando le tabelle predisposte dal Tribunale di Venezia; aumentò del 20% i valori standard previsti da tali tabelle per tenere conto del danno alla cenestesi lavorativa; nulla liquidò a titolo di “danno morale”.

3. La sentenza venne appellata da B.L..

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 16 dicembre 2013, n. 3000:

(-) ritenne che la percentuale di colpa addebitabile alla vittima fosse da stimarsi nella misura del 20%;

(-) lasciò immutata la determinazione del grado di invalidità permanente e la sua monetizzazione;

(-) liquidò alla vittima il risarcimento del danno morale, in misura pari al 30% dell’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da B.L. a, con ricorso fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso (OMISSIS) in liquidazione coatta amministrativa, con controricorso anch’esso illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

1.1. I primi tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, perchè con essi si prospettano questioni strettamente intrecciate.

Con tutti e tre questi motivi il ricorrente lamenta, sotto diversi profili r (violazione di legge, error in procedendo, omesso esame di fatti decisivi), l’erroneità della ricostruzione in facto della dinamica del sinistro compiuta dal giudice d’appello; l’erroneità della ripartizione delle colpe tra i due conducenti coinvolti; il mancato esercizio del potere di disporre una consulenza tecnica intesa a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

1.2. Tutti e tre i motivi sono manifestamente inammissibili, in quanto intesi a censurare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti.

Parimenti inammissibile è la censura con la quale il ricorrente si duole della mancata nomina, da parte del giudice di merito, di un consulente tecnico che ricostruisse a posteriori la dinamica del sinistro. Nominare o no un consulente tecnico, infatti, costituisce una facoltà riservata al giudice di merito, e non sindacabile in questa sede.

2. Il quarto motivo di ricorso.

2.1. Col quarto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 1226,2056 e 2059 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente “personalizzato” il risarcimento dovutogli in conseguenza della lesione della salute.

Assume, in particolare, che la Corte d’appello avrebbe commesso quattro errori:

(a) non avrebbe tenuto conto, nel liquidare il danno non patrimoniale, che la vittima aveva solo 25 anni, gli erano rimaste cicatrici antiestetiche, era costretta a lavorare con maggior sforzo, camminava zoppicando;

(b) avrebbe liquidato separatamente il danno morale e quello biologico;

(c) ha liquidato il danno alla salute “disattendendo il parametro di riferimento costituito dalle tabella milanesi”;

(d) ha liquidato il danno morale “in una percentuale secca del danno biologico”.

2.2. Nella parte in cui lamenta l’inadeguata valutazione delle specificità del caso concreto, il motivo è per alcuni aspetti inammissibile, per altri aspetti infondato.

2.2.1. Il ricorrente si duole di avere vanamente chiesto che si tenesse conto, nella stima del danno alla salute, dell’età della vittima: ma di questa la sentenza di primo grado tenne debitamente conto nella determinazione del valore monetario del singolo punto d’invalidità, posto a base della liquidazione, e la censura è dunque infondata.

2.2.2. Il ricorrente si duole poi di avere vanamente chiesto che si tenesse conto, nella stima del danno alla salute, delle cicatrici e della zoppia causate dall’infortunio: ma le une e le altre costituiscono postumi permanenti, che devono presumersi tenuti presenti dal consulente tecnico d’ufficio nella stima del grado di invalidità permanente, condiviso dal Tribunale e poi dal giudice d’appello. Nè il ricorrente spiega per quali ragioni si dovrebbe ritenere che il giudice di merito, nel determinare il grado di invalidità permanente in misura pari al 20%, avrebbe escluso dal novero dei postumi le cicatrici e la zoppia.

2.2.3. Il ricorrente lamenta, ancora, che il giudice di merito non avrebbe tenuto conto del fatto che la vittima, a causa dei postumi permanenti residuati all’infortunio, avrebbe in futuro lavorato con maggior pena e fatica.

Ma la doglianza appare temeraria, posto che il giudice di primo grado aumentò del 20% il risarcimento del danno biologico proprio per tenere conto di questa circostanza.

In ogni caso, colui il quale lamenti che il giudice di merito abbia sottostimato le conseguenze non patrimoniali d’un danno alla salute, per non aver adeguatamente tenuto conto delle specificità del caso concreto, ha l’onere di dedurre nel giudizio di merito l’esistenza di queste specificità.

Nel caso di specie, invece, non solo il ricorrente, in violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, non ha dichiarato quando ed in che termini abbia dedotto in giudizio l’esistenza d’un pregiudizio alla cenestesi lavorativa; ma anzi è egli stesso ad ammettere di averlo fatto solo con la comparsa conclusionale (così il ricorso, p. 17).

2.3. Nella parte in cui lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato la legge, per avere liquidato separatamente il risarcimento del danno biologico e quello del danno morale, il motivo è inammissibile, per totale mancanza di interesse, ex art. 100 c.p.c..

2.4. Nella parte in cui lamenta la mancata applicazione dei criteri uniformi di liquidazione del danno biologico predisposti dal Tribunale di Milano, la censura è duplicativa del quinto motivo di ricorso, e se ne dirà tra breve.

2.5. Nella parte, infine, in cui lamenta l’inadeguata liquidazione del danno c.d. “morale” in misura pari al 30% della somma liquidata a titolo di danno biologico, il ricorrente non spiega perchè tale liquidazione dovrebbe ritenersi riduttiva rispetto al pregiudizio concretamente patito, sicchè la censura va dichiarata inammissibile per genericità.

3. Il quinto motivo di ricorso.

3.1. Col quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la Corte d’appello non avrebbe adeguatamente liquidato il danno non patrimoniale, poichè non ha applicato le tabelle uniformi predisposte dal Tribunale di Milano, ed indicate da questa Corte come il parametro di riferimento, in mancanza di norme di legge, per la stima del danno alla persona.

3.2. Va premesso che il motivo, sebbene intitolato come denuncia del vizio di omesso esame d’un fatto decisivo, in realtà ha ad oggetto la denuncia d’un error in iudicando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il ricorrente lamenta nella sostanza che se la Corte d’appello avesse applicato le tabelle milanesi, egli avrebbe ottenuto un risarcimento maggiore.

L’errore nell’inquadramento della censura, tuttavia, non è di ostacolo all’esame del motivo.

Infatti, nel caso in cui il ricorrente incorra nel c.d. “vizio di sussunzione” (e cioè erri nell’inquadrare l’errore commesso dal giudice di merito in una delle cinque categorie previste dall’art. 360 c.p.c.), il ricorso non può per questa sola ragione dirsi inammissibile, quando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l’errore di cui egli si duole, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013).

Nel caso di specie, l’illustrazione contenuta nel ricorso è chiara ed inequivoca nel prospettare la violazione, da parte della Corte d’appello, dell’art. 1226 c.c., e dunque l’errore di sussunzione commesso dal ricorrente è irrilevante.

3.3. Nel merito, tuttavia, il motivo è infondato.

Al danneggiato il Tribunale liquidò 38.352 Euro a titolo di risarcimento del danno biologico e 7.670 Euro a titolo di c.d. “personalizzazione” del risarcimento.

La Corte d’appello accordò alla vittima ulteriori 16.878,72 Euro, a titolo di risarcimento del danno morale, precisando che tale somma doveva intendersi espressa “in valori attuali all’epoca della sentenza di primo grado”, ovvero al 2005.

Il totale è dunque 62.900,72 Euro espressi in moneta del 2005, che rivalutati in base all’indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati (FOI), calcolato dall’Istat, alla data della sentenza d’appello (dicembre 2013) erano pari ad Euro 73.468,04.

E’ lo stesso ricorrente a dedurre che, se fossero state applicate le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, egli avrebbe avuto diritto a 76.470 Euro a titolo di risarcimento del danno biologico permanente. Ora, posto che la liquidazione del danno non patrimoniale avviene pur sempre in via equitativa; che una liquidazione equitativa può dirsi violativa dell’art. 1226 c.c. (e, quindi, sindacabile in questa sede per violazione di legge) solo quando la sua iniquità appaia manifesta; che nel caso di specie, per quanto precedentemente detto, il danneggiato non ha validamente dedotto nel giudizio di merito alcuna circostanza idonea a giustificare la c.d. personalizzazione del risarcimento; che pertanto non è certo che, se avesse applicato le tabelle milanesi, il giudice di merito avrebbe accordato alla vittima un aumento del 20% a titolo di personalizzazione, come preteso dal ricorrente; che le somme liquidate dal Tribunale furono comunque coerenti con gli importi domandati dal danneggiato stesso nell’atto di citazione, come puntualmente rilevato dalla società controricorrente; che in ogni caso le tabelle predisposte dai Tribunali per la liquidazione del danno alla salute non sono un insuperabile letto di Procuste, ma costituiscono un parametro orientativo, dal quale non è inibito al giudice discostarsi al fine di adattare il risarcimento al caso concreto, ne discende che nel nostro caso il modesto scarto tra la somma pretesa e quella accordata non costituisce una sostanziale violazione dell’equità distributiva di cui all’art. 1226 c.c., ma anzi deve ritenersi consentito dalla discrezionalità di cui gode il giudice di merito, e non è pertanto sindacabile in questa sede.

6. Il sesto motivo di ricorso.

6.1. Col sesto motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. E’ denunciata, in particolare, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deduce, al riguardo, che le norme suddette sarebbero state violate dal giudice di merito, per avere disposto la compensazione delle spese di lite in tutti e due i gradi del giudizio.

6.2. Il motivo è inammissibile, dal momento che la compensazione delle spese – secondo la disciplina applicabile ratione temporis – rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità.

Aggiungasi che, nel caso di specie, lo iato tra petitum e decisum costituiva comunque un giusto motivo di compensazione.

7. Le spese.

7.1. Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

7.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

 

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna B.L. alla rifusione in favore di Compagnia Tirrena di Assicurazioni s.p.a. in 1.c.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 7.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di B.L. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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