Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23956 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 15/11/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 15/11/2011), n.23956

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del

Ministro pro tempore e LICEO SCIENTIFICO “E. FERMI” di SULMONA, in

persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrenti –

contro

L.F.;

– Intimato –

avverso la sentenza n. 103/2009 della CORTE D’APPELLO de l’AQUILA del

22/1/09, depositata il 09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FILIPPO CURCURUTO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

La Corte d’Appello di L’Aquila con la sentenza qui impugnata ha riconosciuto alla parte intimata-dipendente dell’Amministrazione statale della pubblica istruzione, personale ATA (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) inquadrata nel nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) con decorrenza 1 settembre 2000 secondo la previsione del CCNL 26.5.1999 – il diritto alla maggiore retribuzione derivante dal computo dell’intera anzianità di servizio utile prestato anteriormente all’indicata data di inquadramento e non secondo l’anzianità convenzionale e il sistema della “temporizzazione” previsti dall’art. 8 CCNL 15.3.2001.

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca chiede la cassazione della sentenza con ricorso per un motivo.

La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 66, comma 6, del CCNL comparto scuola quadriennio normativo, primo biennio economico, del 4 agosto 1995;

degli artt. 34 e 48 del CCNL comparto scuola del 26 maggio 1999 quadriennio normativo, primo biennio economico; degli artt. 8 e 19 del CCNL 15 marzo 2001 secondo biennio economico e degli artt. 87 e 142 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 quadriennio normativo e primo biennio economico.

Alla sentenza impugnata si addebita, in estrema sintesi, di aver ritenuto applicabile all’inquadramento nel nuovo profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi, introdotto dall’art. 34 del CCNL comparto scuola 1998-2001 dei dipendenti già inquadrati nel profilo di responsabile amministrativo, la pregressa disciplina delle ipotesi di immissione in ruolo o di transito del lavoratore da un ruolo all’altro, non ricorrenti nel caso di specie, dove non vi era stata nè nuova assunzione nè passaggio di ruolo, e di non avere invece applicato la specifica disciplina contrattuale riguardante i profili economici del primo accesso del suddetto personale nel nuovo profilo professionale.

Il ricorso è fondato, dal momento che la decisione della Corte territoriale contrasta con il principio, recentemente affermato da questa Corte a conferma di un precedente orientamento, secondo cui La specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001 – relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall’1.9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale di “direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio 1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento ( v. Cass. 9 dicembre 2010, n. 24912- 24913 – 24914 nonchè numerose altre conformi in pari data; in precedenza v., sostanzialmente nel medesimo ordine di idee. Cass. 1 marzo 2010, n. 4885).

Poichè non vi sono ragioni per discostarsi da tale orientamento, il ricorso dell’Amministrazione va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Inoltre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda proposta dalla parte intimata.

Quanto alle spese, appare opportuno compensare quelle dei giudizi di merito in relazione ai diversi orientamenti manifestatisi in giurisprudenza, mentre la parte intimata va condannata al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; compensa le spese dei giudizi di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 2500,00, oltre ad Euro 30,00 per esborsi, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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