Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23955 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. I, 15/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23955

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.F. (OMISSIS), S.G.

(OMISSIS), B.G. ((OMISSIS)), B.

A. (OMISSIS), C.D. (OMISSIS),

CA.LU. (OMISSIS) elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI

PIETRO L., che li rappresenta e difende giuste procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS) in persona del

Ministro in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 267/08 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

4/06/09, depositato il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale e per

l’assorbimento di quello principale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.L. e gli altri indicati in epigrafe, con ricorso del 1 luglio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Venezia depositato in data 16 giugno 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze – il quale, costituitosi nel giudizio, ha eccepito l’incompetenza della Corte adita ed ha concluso, nel merito, per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare a ciascun ricorrente la somma di Euro 3.100,00 a titolo di equa riparazione;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze, il quale ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 9.000,00 per ciascun ricorrente, per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 4 marzo 2008 – era fondata sui seguenti fatti: a) i predetti ricorrenti, asseritamente titolari del diritto al computo nella tredicesima mensilità le ore di straordinario, nonchè del diritto alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita, avevano adito il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ricorso del 12 gennaio 1999; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa alla data del 4 marzo 2008, di deposito del ricorso per equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Venezia, per quanto in questa sede rileva, con il suddetto decreto impugnato ha affermato la propria competenza per territorio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso principale quello incidentale, proposti contro lo stesso decreto, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con l’unico motivo del ricorso incidentale – il quale deve essere esaminato per primo per evidenti ragioni di priorità logico- giuridica -, viene censurato il decreto impugnato, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di incompetenza, con il richiamo alla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 6306 del 2010;

che il ricorso incidentale merita accoglimento, restando assorbito il ricorso principale;

che infatti, con le recenti ordinanze di questa Corte nn. 6306 e 6307 del 16 marzo 2010 – pronunciate a sezioni unite in sede di risoluzione di contrasto fra pronunce difformi delle sezioni semplici -, è stato enunciato il principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso giudizio si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine distretto adoperato nel citato art. 3, il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto è iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto ciò che viene in rilievo è non già l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato, avendo i Giudici a quibus applicato un principio di diritto diverso, affermato anteriormente alla richiamata pronuncia delle sezioni unite;

che nella specie, in conformità a detto principio di diritto, avendo avuto il giudizio presupposto inizio dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio – che ha sede nel distretto della Corte d’Appello di Roma -, non v’è dubbio che competente a conoscere la domanda di equa riparazione proposta dagli odierni ricorrenti è la Corte d’Appello di Perugia, in base al combinato disposto della L. 24 marzo 2001, art. 3, art. 3, comma 1, art. 11 c.p.c., comma 1, art. 1 disp. att. cod. proc. pen. e Tabella A allegata a tali norme di attuazione;

che le spese del precedente e del presente grado di giudizio possono essere compensate per intero tra le parti, avuto riguardo alla sostanziale novità del principio di diritto applicato nella specie.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso incidentale, assorbito il ricorso principale; cassa il decreto impugnato e dichiara la competenza della Corte d’Appello di Perugia a conoscere la presente causa. Compensa le spese del precedente e del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 20 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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