Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23955 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 26/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 23955

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21189-2015 proposto da:

G.A., GE.PI.LU., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA RAVENNA, 7/A, presso lo studio dell’avvocato MARIASSUNTA

TREGLIA, rappresentati e difesi dall’avvocato ALFONSO BRIGHINA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

NORA PAVIMENTI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1735/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. D’ARRIGO COSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Milano, con sentenza pubblicata il 21 aprile 2015, ha rigettato l’appello proposto dai coniugi G.A. e Ge.Pi.Lu. avverso la sentenza del Tribunale di Varese del 20 aprile 2012 che, a sua volta, aveva ritenuto inopponibile al creditore procedente Nora Pavimenti s.r.l. un atto di costituzione in fondo patrimoniale di taluni beni immobili, pignorati dalla predetta società.

Avverso tale decisione il G. e la Ge. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi. La società intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale ha rigettato l’opposizione all’esecuzione osservando, fra l’altro, che gli opponenti non hanno dato alcuna prova dell’opponibilità al creditore procedente dell’atto di costituzione in fondo patrimoniale degli immobili pignorati; prova che si sarebbe dovuta fornire producendo in giudizio non soltanto il predetto atto notarile, ma anche l’atto di matrimonio attestante la data dell’annotazione del regime patrimoniale, poichè l’opponibilità invocata dagli opponenti dipende dall’eventuale anteriorità di tale annotazione rispetto alla data di trascrizione del pignoramento.

La corte d’appello ha rilevato che gli opponenti non hanno prodotto l’atto di matrimonio neppure nel secondo grado di giudizio, nonostante i puntuali rilievi del tribunale. In particolare, gli appellanti hanno ritirato il fascicolo di parte all’udienza di precisazione delle conclusioni (come da annotazione a margine del relativo verbale) e non l’hanno più depositato, così impedendo al giudice d’appello di verificare la fondatezza della deduzione secondo cui il tribunale avrebbe errato nell’affermare che il documento non era stato prodotto in giudizio.

Su questo capo della sentenza si impuntano le censure articolate nel primo motivo, con il quale si deduce la violazione o la falsa applicazione dell’art. 162 c.c., comma 4.

I ricorrenti osservano, anzitutto, che l’avvenuto ritiro del fascicolo di parte sarebbe avvenuto d’iniziativa dello “avv. Marco Manfrinati dello Studio dell’avv. Giuseppe Bellini di (OMISSIS) (…) senza alcuna specifica istruzione del sottoscritto procuratore degli appellanti”. Il dato è assolutamente irrilevante, oltre che indimostrato, in quanto – a prescindere dal fatto che non si chiarisce a che titolo tale avv. Manfrinati avrebbe partecipato all’udienza di precisazione delle conclusioni innanzi alla corte d’appello in rappresentanza degli appellanti non vi è dubbio che, quale che fosse l’incarico ricevuto, questi ultimi rispondono del suo operato quantomeno per culpa in eligendo.

Inoltre, in punto di diritto, i ricorrenti sostengono che l’art. 162 c.c., comma 4, impone, quale condizione di opponibilità ai terzi, l’annotazione dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale in calce all’atto di matrimonio, ma non anche la sua produzione in giudizio.

Il motivo è infondato.

Infatti, se è vero che la condizione sostanziale di opponibilità ai terzi dell’avvenuta costituzione del fondo patrimoniale è data dalla annotazione dell’atto costitutivo in calce all’atto di matrimonio, è pur vero che in giudizio occorre fornire la prova dell’adempimento di tale onere. L’esibizione in giudizio dell’atto di matrimonio recante l’annotazione, pertanto, non è condizione sostanziale di opponibilità dell’atto ai terzi richiesta dall’art. 162 c.c., ma costituisce necessario adempimento dell’onere processuale della prova in giudizio.

Correttamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenuto che l’omessa produzione in giudizio dell’atto dovesse comportare il rigetto dell’opposizione.

Giova aggiungere che, in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti; ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l’involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10224 del 26/04/2017, Rv. 643996).

Poichè nella specie gli opponenti non hanno provato, al di là di quella generica e inammissibile deduzione circa l’operato dell’avv. Manfrinati, l’involontarietà del ritiro del proprio fascicolo di parte, correttamente la corte d’appello ha ritenuto l’opposizione infondata.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e dell’art. 229 c.p.c..

La censura riguarda la parte della sentenza della corte d’appello in cui è stato rilevato che agli esecutati non sarebbe bastato soltanto dimostrare l’opponibilità del fondo patrimoniale ai terzi, ma anche che il debito era stato contratto per scopi estranei agli interessi della famiglia.

Trattandosi di una autonoma ratio decidendi, il motivo ad essa relativo è assorbito dal rigetto di quello concernente la motivazione principale del provvedimento impugnato, la quale da sola è sufficiente a reggere la decisione finale.

Nulla si dispone per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Sussistono invece i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, dal parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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