Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23954 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11244-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICI DEI MONOPOLI PER LA

PUGLIA BASILICATA ED IL MOLISE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

N.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1055/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 02/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.A. proponeva opposizione, innanzi al Tribunale di Lecce, sez. distaccata di Galatina, avverso l’ordinanza ingiunzione n. 679 del 18.3.2009 emessa dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a seguito di un accesso presso la ditta individuale EURONET di A.N., durante il quale furono rinvenuti due apparecchi elettronici tipo “Bingo” e “Tombola” non conformi alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nel R.D. n. 773 del 1931, art. 110 (cd. T.U.L.P.S.).

2. Il Tribunale, con sentenza n. 146 del 12.6.2012, accoglieva l’opposizione.

3. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – quale successore, ai sensi del D.L. n. 95 del 2012, art. 23-quater, commi 1 e 2 conv. con mod. dalla L. n. 135 del 2012, dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze proponeva gravame avverso la suddetta sentenza.

4. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 1055 del 2.11.2016, rigettava l’appello, escludendo la violazione del menzionato art. 110 giacchè, all’atto dell’accesso, i due apparecchi, indipendentemente dal loro collegamento alla rete elettrica, erano disattivati ed al loro interno non era stato rinvenuto denaro: ciò che deponeva per il loro mancato utilizzo, anche anteriormente all’accesso e, dunque, per l’insussistenza della condotta illecita contestata dall’Ufficio;

5. L’agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato ad un motivo.

6. N.A. è rimasto intimato;

7. Il P. G. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’unico motivo di ricorso è così rubricato: (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 110, commi 6, 7 e 9 T.U.L.P.S.,

Il ricorrente censura la decisione della Corte di Appello che ha escluso la ricorrenza, nella specie, delle condizioni per l’applicazione della sanzione comminata dal cit. comma 9, sol perchè all’atto dell’accesso i macchinari in questione, benchè non conformi alle prescrizioni della richiamata disposizione, erano stati rinvenuti spenti (siccome non allacciati alla rete elettrica), e non presentavano denaro al loro interno: da ciò deducendone la mancata integrazione della condotta sanzionata dal T.U.L.P.S. e consistente – a detta della Corte di Appello – nell’installazione ed uso effettivo di tali videogiochi.

La parte ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, lett. c), (t.u.l.p.s.) punisce la condotta di coloro che consentono l’uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge e che, a tal fine, è sufficiente accertare la potenzialità offensiva degli apparecchi, non assumendo alcuna rilevanza il mancato ritrovamento di denaro e la mancanza di allaccio ai cavi di alimentazione alla rete. Peraltro, nel caso di specie le macchine erano allacciate alla rete elettrica ed erano soltanto spente, dunque, la condotta posta in essere dal N. rientrava nella previsione di cui al citato art. 110, comma 9 t.u.l.p.s.

La responsabilità del N. emergeva anche dalla sua qualità di concessionario di servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco. In conclusione, poichè gli apparecchi oggetto dell’ordinanza ingiunzione che aveva dato origine al contenzioso non erano risultati conformi alle prescrizioni finalizzate a circoscrivere il perimetro di illiceità del settore degli apparecchi da intrattenimento, l’illecito poteva dirsi consumato a prescindere dalla circostanza che gli apparecchi fossero spenti al momento dell’accesso degli agenti accertatori.

2. Il ricorso è fondato.

In proposito è sufficiente ribadire l’insegnamento di questa Corte di legittimità secondo cui: in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica,

giustifica la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), per violazione del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, lett. c) (t.u.l.p.s.). Dal verbale di accertamento, infatti, emergevano gli elementi in forza dei quali era stata accertata la potenzialità offensiva degli apparecchi: le schede di gioco, che consentivano l’uso contra legem degli stessi apparecchi, potevano essere inserite in qualsiasi momento dal gestore, e ciò configurava una detenzione rilevante ai fini della previsione contenuta nell’art. 110, coma 9, lett. c) TULPS che punisce la condotta di coloro che “consentono l’uso” delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative.

Al contempo non assumono alcuna rilevanza le circostanze del mancato ritrovamento di danaro all’interno degli apparecchi e il fatto che l’apparecchiatura al momento del controllo non era allacciato, alla rete elettrica atteso che solo la neutralizzazione dell’uso potenziale degli apparecchi può comportare l’esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti ed anche il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito da ogni rilievo (Sez. 2, Sent. n. 2960 del 2016).

La norma citata, infatti, prevede la punizione di coloro che consentono l’uso delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative, con obbligo di impedire l’utilizzo irregolare in qualsivoglia ipotesi di difformità (Sez. 2, Ord. n. 25614 del 2017).

La sentenza della Corte d’Appello di Lecce deve pertanto essere cassata e nel giudizio di rinvio dovrà farsi applicazione del seguente principio di diritto: In materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica giustifica la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dall’Amministrazione finanziaria, per violazione del R.D. n. 773 del 1931, art. 110, comma 9, lett. c) (T.U.L.P.S.), anche in caso di mancato ritrovamento di danaro all’interno degli apparecchi e senza che assuma rilevanza l’allaccio alla rete elettrica dell’apparecchiatura al momento del controllo atteso che solo la neutralizzazione dell’uso potenziale degli apparecchi può comportare l’esclusione della responsabilità per i gestori, gli esercenti ed anche il concessionario del servizio telematico per la raccolta e la gestione del gioco lecito.

3. In conclusione la Corte accoglie l’unico motivo del ricorso principale, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

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