Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23954 del 24/11/2016
Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 15/10/2016, dep. 24/11/2016), n.23954
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso
la quale è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
SATES – SOCIETA’ AUTOTRASPORTI E SERVIZI DI G.L. E C. sas;
intimata
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 94/48/09, depositata l’11 maggio 2009;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15
ottobre 2015 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
udito l’avvocato dello Stato Sergio Fiorentino per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, accogliendo l’appello della sas SATES, già srl SATES, ha annullato l’avviso di accertamento con il quale per l’anno 1997 erano state contestate ritenute d’acconto non versate per Euro 2.217.225.000 ed irrogate le conseguenti sanzioni.
Il giudice d’appello ha infatti annullato l’avviso di accertamento in quanto, in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 ad esso non era allegato il verbale di constatazione cui pure si faceva riferimento.
La società contribuente non ha svolto attività nella presente sede.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio rileva dal giudizio promosso dalla sas SATES SOCIETA’ AUTOTRASPORTI E SERVIZI con il ricorso per cassazione rgn 19772/09, la cui udienza di discussione si è tenuta nella stessa data del 15 ottobre 2009 del presente giudizio, che la sas SATES, la quale era colà ricorrente, ha dichiarato che la società stessa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 16 novembre 2006.
Occorre quindi stabilire, alla luce della riforma del diritto societario realizzata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, entrata in vigore il 10 gennaio 2004, le conseguenze nei giudizi pendenti della cancellazione della società dal registro delle imprese, ora da considerarsi, in base all’art. 2495 c.c. nel nuovo testo, produttiva dell’estinzione dell’ente: effetto estintivo destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 10 gennaio del 2004, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione avvenuta in un momento precedente (Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).
Le sezioni unite di questa Corte hanno in proposito affermato che “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dalla L. Fall., art. 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso” (Cass. sez. un. n. 6070 del 2013 cit.; Cass. n. 21517 del 2013).
Nella specie la sas SATES è stata “cancellata il 16 novembre 2006”, vale a dire in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma del diritto delle società, sicchè è alla detta data che si è verificato l’effetto estintivo; pertanto, l’appello proposto dalla sas SATES, in persona del legale rappresentante, con ricorso depositato il 26 ottobre 2007, si rivela inammissibile.
La sentenza impugnata deve essere perciò cessata e l’appello deve essere dichiarato inammissibile.
Tanto le spese del presente giudizio che quelle del secondo grado vanno dichiarate compensate fra le parti, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento si è formato in epoca successiva.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello.
Dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio e quelle del grado d’appello.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016