Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23954 del 22/10/2013


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Civile Decr. Sez. 2 Num. 23954 Anno 2013
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Rep.

sul ricorso 12355-2009 proposto da:

Ud.

MAGISTRELLI SILVANO MGSSVN41S01E801S, IMMOBILIARE
PAROGRA S.p.A. 03691410157,in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio
dell’avvocato SCOZZAFAVA OBERDAN TOMMASO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GELMETTI PIERFRANCESCO;
– ricorrenti contro

GIROLAMI MARINA GRLMRN5OR61G324Q, GIROLAMI MARIO
GRLMRA51E15E514Q, GIROLAMI ALBERTO GRLLRT45D19324L,
GIROLAMI MAURA GRLMCR69R54F205J, elettivamente
2013

domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo

48

studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, rappresentati e
difesi dall’avvocato GIROLAMI MARIO;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n.

3334/2008 della CORTE

Data pubblicazione: 22/10/2013

D’APPELLO di MILANO, depositata il 09/12/2008;

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

Ritenuto che con atto depositato in data 4 ottobre 2013, SILVANO MAGISTRELLI

hanno dichiarato congiuntamente di voler rinunziare al ricorso inscritto al n. 12355
del R.G. per l’anno 2009, proposto contro MAURA, MARINA, MARIO e ALBERTO
GIROLAMI.;
considerato che l’atto risulta sottoscritto dai difensori Avv.ti Oberdan Tommaso
Scozzafava, Pierfrancesco Gelmetti;
considerato, altresì, che le controparti ut supra, ritualmente costituite hanno dichiarato
di accettare la rinunzia con atto sottoscritto anche dal difensore Avv.to Mario Girolami;
ritenuto che la rinunzia si è perfezionata e che, per le ragioni esposte, non si deve
pronunziare su altri ricorsi e non si deve pronunziare sulle spese del grado; visti gli artt.
390 e 391 cod. proc. civ., nel nuovo testo introdotto dall’art. 15 D. L.gt. 2 febbraio
2006, n. 40;

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara estinto il processo di cassazione di cui sopra per rinunzia al ricorso. Il presente
decreto avrà effetto di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione
dell’udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (art. 391 III^ comma cpc).

Roma, 8 ottobre 2013

e IMMOBILIARE PAROGA S.p.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,

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