Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23954 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. I, 15/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 15/11/2011), n.23954

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., in qualità di amministratore unico della

società GAME SRL (così costituita a seguito di trasformazione della

società in nome collettivo GAME dell’ing. Giuseppe Amendola & C

Snc

in GAME SRL), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. MANCUSO DOMENICO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS) in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 6739/08 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, emessa

il 13/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO

SORRENTINO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto

di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- A.G., quale amministratore unico della s.r.l. GAME ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi, conclusi con quesiti – contro il decreto della Corte d’appello di Napoli del 13.5.2009 con il quale è stata parzialmente accolta la sua domanda diretta ad ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso dalla predetta società innanzi al Tribunale di Salerno il 27.2.1998, definito con sentenza della Cassazione del 26.5.2008.

La Corte d’appello ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione convenuta in relazione ai danni verificatisi sino al 1998, ritenendo operante la prescrizione decennale, e ha liquidato il danno non patrimoniale per il periodo non prescritto in Euro 9.516,00.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese, limitandosi a chiedere di poter partecipare alla discussione.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con i motivi di ricorso parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando la ritenuta operatività della prescrizione decennale del diritto all’indennizzo e l’errata decorrenza degli interessi.

Il primo motivo di ricorso è fondato – con conseguente assorbimento del secondo motivo – perchè secondo la giurisprudenza di questa Corte la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (Sez. 1, Sentenza n. 27719 del 30/12/2009).

Il decreto impugnato, pertanto, deve essere cassato e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte deve procedere alla liquidazione dell’indennizzo in favore del ricorrente nella misura di Euro 16.250,00. Ciò tenuto conto della durata irragionevole del giudizio presupposto, pari a circa 17 anni (a fronte di quella ragionevole di sei anni per tre gradi di giudizio), in applicazione della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo (v. per tutte Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009). Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 16.250,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il primo giudizio di merito nella somma di Euro 50, per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge;

e per il presente giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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