Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23953 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2000-2017 proposto da:

ASIAGO MARMI SRL, elettivamente domiciliato in Marostica (VI) piazza

Castello n. 46, presso lo studio dell’avv.to SALVATORE INSINNA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA VENEZIA, PREFETTURA TREVISO, PREFETTURA PORDENONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 155/2016 del TRIBUNALE di VICENZA, depositata

il 06/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Giudice di pace di Bassano del Grappa accoglieva il ricorso in opposizione proposto dalla società Asiago Marmi Srl nella persona del legale rappresentante P.F. e per l’effetto annullava i verbali di contestazione del (OMISSIS) della polstrada di Treviso, del (OMISSIS) della polstrada di Pordenone, del (OMISSIS) della polstrada di Treviso e, infine, del (OMISSIS) della polstrada di Venezia con cui si contestava alla suddetta società, quale proprietaria del veicolo con rimorchio targato (OMISSIS), la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, per aver superato il limite di velocità.

2. Le prefetture di Venezia, Treviso e Pordenone proponevano appello avverso la suddetta sentenza.

3. Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice dell’appello accoglieva l’impugnazione, evidenziando per quel che ancora rileva che la taratura dell’apparecchio non era necessaria.

Inoltre il Tribunale affermava che, nel caso di specie, la contestazione immediata non era necessaria, ai sensi dell’art. 201 C.d.S. e, in ogni caso, i motivi della mancata contestazione erano indicati nel verbale opposto, e che era irrilevante la mancata indicazione del limite di velocità esistente sui tratti di strada di interesse, essendo il limite indicato nel C.d.S.. Infine, il Tribunale affermava la non necessarietà della segnalazione della presenza dell’apparecchiatura 400 metri prima del punto di accertamento perchè il D.M. 15 agosto 2007 richiede una distanza non superiore a 4 km tra il segnale che indica la presenza del dispositivo di rilevamento e quest’ultimo. Infine, che non vi era alcuna necessità di indicare il numero di matricola dell’apparecchiatura.

4. Asiago marmi Sri ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi.

5. Le parti intimate non si sono costituite.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, della L. n. 273 del 1991; del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 345, del D.Lgs. n. 150 del 2001, art. 6, comma 11, dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Il ricorrente richiama la sentenza n. 113 del 2015 della Corte Costituzionale in materia di obbligo di taratura degli strumenti di misurazione elettronica della velocità che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6 nuovo C.d.S.. A seguito di tale sentenza le apparecchiature per il controllo della velocità non devono essere soltanto omologate ma è necessario che siano periodicamente controllate e tarate. Peraltro, la taratura è disciplinata dalla L. n. 273 del 1991, che la affida esclusivamente a centri specializzati e non alla casa costruttrice dell’apparecchiatura.

Ciò premesso, a parere del ricorrente, l’amministrazione non aveva provato di aver svolto le verifiche periodiche di corretta funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate. Il tribunale non aveva tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale intervenuta solo un mese prima della pronuncia impugnata.

1.2 Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 C.d.S., comma 6, “nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura”.

La Corte costituzionale ha rilevato come l’assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l’affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità. In particolare, il giudice delle leggi ha osservato che “quanto al canone di razionalità pratica, appare evidente che qualsiasi strumento di misura, specie elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovute ad invecchiamento delle proprie componenti e ad eventi quali urti, vibrazioni, shock meccanici e termici, variazioni della tensione di alimentazione. Si tratta di una tendenza disfunzionale naturale direttamente proporzionata all’elemento temporale. L’esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione, appare per i suddetti motivi intrinsecamente irragionevole. I fenomeni di obsolescenza e deterioramento possono pregiudicare non solo l’affidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale. Un controllo di conformità alle prescrizioni tecniche ha senso solo se esteso all’intero arco temporale di utilizzazione degli strumenti di misura, poichè la finalità dello stesso è strettamente diretta a garantire che il funzionamento e la precisione nelle misurazioni siano contestuali al momento in cui la velocità viene rilevata, momento che potrebbe essere distanziato in modo significativo dalla data di omologazione e di taratura”. Sotto il profilo della coerenza interna della norma, poi, la Corte Costituzionale ha evidenziato lo stretto legame che sussiste tra le disposizioni sull’uso delle apparecchiature di misurazione ed il valore probatorio delle loro risultanze nei procedimenti sanzionatori inerenti alle trasgressioni dei limiti di velocità. Ciò, prendendo le mosse dalla ratio del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, comma 6, il quale prevede che “per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, (..) nonchè le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”. Detta soluzione normativa si giustifica per via del carattere irripetibile dell’accertamento, realizzando un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle posizioni soggettive dei cittadini e, in definitiva, tra interessi pubblici e posizioni giuridiche dei privati cittadini. E’ vero infatti che la tutela di questi ultimi viene in qualche modo compressa per effetto della parziale inversione dell’onere della prova, dal momento che è il ricorrente contro l’applicazione della sanzione a dover eventualmente dimostrare onere di difficile assolvimento a causa della irripetibilità dell’accertamento- il cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tuttavia, detta limitazione trova una ragionevole spiegazione proprio nel carattere di affidabilità che l’omologazione e la taratura dell’autovelox conferiscono alle prestazioni di quest’ultimo. In altri termini, il bilanciamento che si agita dietro l’art. 142 C.d.S. si concreta in una sorta di presunzione, fondata sull’affidabilità dell’omologazione e della taratura dell’autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate. Alla luce di tale percorso giustificativo, la Consulta ha ritenuto, così, che, “il bilanciamento dei valori in gioco realizzato in modo non implausibile nel vigente art. 142 C.d.S., comma 6, trasmoda così nella irragionevolezza, nel momento in cui il diritto vivente formatosi sull’art. 45, comma 6, del medesimo codice consente alle amministrazioni preposte agli accertamenti di evitare ogni successiva taratura e verifica. Dunque, il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, – come interpretato dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – è stato dichiarato incostituzionale in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Deve dunque darsi continuità al principio di diritto già affermato da questa Corte secondo il quale: “in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, come avvenuto nella specie, il giudice è tenuto ad accertare se l’apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura” (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 533 del 2018).

Nel caso di specie, pertanto, la taratura dell’apparecchiatura risulta necessaria e il rilevamento può presumersi affidabile solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento (cfr. da ultimo Cass. n. 5227/2018; Cass. n. 9645/2016). Invece, dagli atti non emerge la prova che l’apparecchiatura con la quale è stata rilevata l’infrazione contestata all’opponente sia stata effettivamente sottoposta a revisione periodica, ed in ogni caso di tale circostanza non vi è menzione nel verbale di contestazione impugnato, palesandosi in tal modo la fondatezza delle doglianze del ricorrente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La censura ha ad oggetto la prova della segnalazione della postazione di controllo che nella specie non sarebbe stata fornita dall’amministrazione e rispetto alla quale il Tribunale non avrebbe fornito adeguata motivazione.

In particolare, sarebbe erronea l’affermazione circa la non necessarietà della segnalazione della postazione di controllo della velocità. Peraltro, l’amministrazione non avrebbe fornito prova adeguata sul punto.

2.1 Il secondo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte: “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante “autovelox” non sia indicato se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica sia stata accertata o ammessa l’esistenza” (Sez. 2, Ord. n. 1661 del 2019).

Nella specie a fronte della contestazione da parte del ricorrente dell’omessa menzione, nei verbali di contestazione, della presenza della segnalazione della postazione di controllo, da un lato non risulta che l’amministrazione abbia fornito alcuna prova della sua esistenza e, dall’altro, il Tribunale ha fondato l’accoglimento dell’appello dell’amministrazione medesima sulla non necessità di segnalazione della presenza dell’apparecchiatura di controllo almeno 400 metri prima del punto di accertamento, omettendo del tutto di valutare la sussistenza o meno della suddetta prova dell’esistenza della segnalazione della postazione di controllo.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992 e del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le violazioni contestate con due dei quattro verbali di cui all’ordinanza ingiunzione opposta erano relative a presunte violazioni commesse nello stesso giorno sulla stessa strada in diversi tratti a pochi km l’uno dall’altro, doveva pertanto applicarsi il cumulo giuridico non materiale delle sanzioni. Inoltre, vi sarebbe un’omessa pronuncia rispetto al motivo relativo alla violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 11, per quanto riguarda la categoria dei veicoli menzionati tra i quali non rientrava quello in contestazione.

3.1 Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento dei primi due.

In conclusione, il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere accolti, assorbito il terzo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro Giudice del Tribunale di Vicenza che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro Giudice del Tribunale di Vicenza che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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