Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23953 del 25/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 25/09/2019), n.23953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24143-2018 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE d CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ENNIO CERIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– Controricorrente –
avverso il decreto n. 1281/2018 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO,
depositato il 26/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARULLI
MARCO;
Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Campobasso, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale ed umanitaria pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e se ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 5, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, perchè l’esame che ha condotto il decidente a disconoscere nella specie “una condizione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata o controllabile dalle autorità statuali non è stato effettuato in modo sufficientemente adeguato nella sentenza impugnata”, non essendo stata valutata, mediante fonti autorevoli, la situazione interna del paese di provenienza.
Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il declinato motivo è inammissibile, poichè, pur denunciando in rubrica un’asserita violazione di legge, l’illustrazione di esso lamenta in concreto, per di più occhieggiando alla cessata dizione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, un vizio motivazionale, che non sarebbe in ogni caso scrutinabile neppure ove esso, in luogo di essere rubricato ed illustrato come visto, fosse correttamente rappresentato alla stregua del novellato disposto della norma procedimentale, non avendo invero il Tribunale omesso di dare atto, attingendo le proprie informazioni da fonti oggettive (rapporto Amnesty International 2017-2018), della situazione interna del paese di origine del ricorrente (Bangladesh), di modo che la doglianza si trasfonde più propriamente in un’indiretta sollecitazione a rinnovare l’apprezzamento in fatto compiuto dal decidente di merito e si espone perciò alla predetta declaratoria di rito.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con ovvio aggravio di spese.
4. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, non godendo il ricorrente del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019