Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23953 del 15/11/2011
Cassazione civile sez. I, 15/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 15/11/2011), n.23953
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.F. ((OMISSIS)) C.M.V.
((OMISSIS)) anche quali eredi della Sig.ra M.
G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA DELL’OROLOGIO
7, presso lo studio dell’avvocato MORESCHINI PAOLA, rappresentati e
difesi dall’avvocato PALMIGIANO ALESSANDRO giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– Intimato –
avverso il decreto n. 186/08 R.G.C. della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA, depositato il 28/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
30/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
udito l’Avvocato Moreschini Paola, (delega Palmigiano Alessandro),
difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti e chiede
l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha
concluso per la concessione ai sensi dell’art. 281 la rimessione in
termini ed in subordine l’inammissibilità del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che F. e C.M.V. – anche quali eredi di M.G. -, con ricorso del 13 luglio 2010, hanno impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Caltanissetta depositato in data 28 maggio 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dei C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro dellà giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per la reiezione del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare ai ricorrenti pro quota la somma di Euro 10.000,00 a titolo di equa riparazione;
che il Ministro della giustizia non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso per cassazione risulta notificato al Ministro della giustizia presso la sua sede di Roma, via Arenula, n. 70, anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma;
che di tale notificazione, nulla ma non inesistente, deve essere ordinata la rinnovazione.
P.Q.M.
Visto l’art. 291 c.p.c., comma 1. Ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso, fissando all’uopo il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 30 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011