Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23953 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 26/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 23953

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1860-2015 proposto da:

AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del direttore procuratore speciale

Dott. R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO BONACCORSI

DI PATTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO FALETTI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ELIABRUZZO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1598/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2017 dal Consigliere Dott. D’ARRIGO COSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO che ha concluso per l’estinzione per rinuncia;

udito l’Avvocato DE ANGELIS PAOLO per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 14 dicembre 2000, C.M.E., in proprio quale coniuge superstite e quale esercente la potestà genitoriale sui figli M., R., Ma., D.G. e V.L.M., conveniva in giudizio Di.Cr.Do. e la società Eliabruzzo s.r.l., per la liquidazione del risarcimento del danno per la morte di V.R., già accertata nell’an in sede penale.

I convenuti chiamavano in causa l’assicuratrice AXA S.p.A., per essere tenuti indenni nel caso di accoglimento della domanda attorea.

Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda degli attori, ma rigettava la manleva richiesta dai convenuti nei confronti della compagnia assicurativa.

Proposto gravame dinnanzi alla Corte di Appello di Bari, questa, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda di manleva, condannando l’assicurazione, e dichiarava invece cessata la materia del contendere tra gli altri appellanti ed appellati, per intervenuta transazione.

Il giudizio, quindi, prosegue solo fra la AXA S.p.A., che ha proposto ricorso articolato in due motivi, e l’intimata Eliabruzzo s.r.l., che non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima che sia cominciata la relazione in udienza, la società ricorrente ha depositato dichiarazione di rinunzia al ricorso.

La superiore rinuncia determina l’estinzione del giudizio, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c..

Nulla si dispone per le spese, dal momento che – a prescindere dalla rinunzia, invero non formalmente accettata – la parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Non sussistono neppure i presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

dichiara estinto il giudizio per rinuncia.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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