Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23952 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23952 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 25216-2008 proposto da:
D’UFFIZI STEFANIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO N. 172, presso lo studio dell’avvocato
GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO, che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2013
2614

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la

Data pubblicazione: 22/10/2013

rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 3769/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2007 R.G.N.
7081/2005;

udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
verbale FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

25216.08

Udienza 19 settembre 2013

Pres. P. Stile
Rei V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che
1.

La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva
rigettato la domanda, proposta da Stefania D’Uffizi nei confronti di Poste Italiane
s.p.a., avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del termine apposto al
contratto di lavoro stipulato dalla società suddetta con la ricorrente.

2.

Per la cassazione di tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso illustrato da
memoria; Poste Italiane s.p.a. ha resistito con controricorso.

3.

Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

4.

Come si evince dalla sentenza impugnata la lavoratrice è stata assunta con contratto a
termine, protrattosi dal 4 luglio 2002 al 30 settembre 2002. Il contratto conteneva la
seguente clausola giustificatrice dell’apposizione del termine: esigenze tecniche,

organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di
riorganizzazione, ivi ricom prendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul
territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti
all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi, nonché
all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre
2001 e 11 gennaio 2002, congiuntamente con la necessità di espletamento del servizio
in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel
periodo estivo.
5.

La Corte territoriale premesso che il contratto in esame rientrava, ratione temporis,
nell’ambito di applicazione dell’art. del d.lgs. n. 368 del 2001, ha ritenuto
sufficientemente specifica la suddetta clausola giustificatrice del termine sul rilievo che
la stessa, lungi dal ripetere pedissequamente la formula legislativa o, comunque,
formule generali, aveva indicato specificamente gli accordi collettivi da cui emergeva
l’esigenza posta alla base della singola assunzione; il contratto inoltre conteneva
l’indicazione delle mansioni (addetta al servizio di sportelleria) che la lavoratrice era
stata chiamata a svolgere. La Corte riteneva inoltre provate le esigenze organizzative
poste a base dell’assunzione a termine de qua.

6.

La statuizione sulla legittimità del termine apposto al contratto in esame è stata
censurata dalla lavoratrice con i tre motivi di ricorso che, in quanto logicamente
connessi, devono essere esaminati congiuntamente. Con tali motivi, con i quali si

3

La Corte

denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 368 del 2001 e dell’art.
2697 cod. civ., la ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata sia nella

7.

Le censure sono infondate e devono essere pertanto rigettate.

8.

Questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052) si è ripetutamente
pronunciata su fattispecie analoghe affermando i seguenti principi che devono essere
in questa sede pienamente ribaditi: il quadro normativo che emerge a seguito
dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del
sistema rigido previsto dalla legge n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle
fattispecie legittimanti — e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole
generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere
nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione,
costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di
specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo adottate. L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce
una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al
contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze
aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o aziendale), a prescindere da
fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso
indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze
riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della
motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto. D’altro canto,
tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il
concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma
obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere
calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di
elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo
criteri di congruità e ragionevolezza.

9.

Nel caso di specie appare congrua la valutazione effettuata dal giudice di merito che ha
ritenuto esistente il requisito della specificità in relazione alla suddetta clausola
giustificatrice.

10. In particolare, con riferimento alla tesi della ricorrente secondo cui mancherebbe la
specificità della causa a causa della pluralità delle ragioni giustificatrici dell’apposizione
del termine deve osservarsi che, secondo l’insegnamento di questa Corte di legittimità
(cfr., per tutte, Cass. 17 giugno 2008 n. 16396), l’indicazione di due o più ragioni
legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sé
causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa
giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito
dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate. Tale valutazione è stata fatta dalla
Corte territoriale che ha concluso, sulla base di una motivazione sufficiente e
logicamente corretta nel senso della sussistenza del requisito della specificità. Ciò vale
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parte in cui ha ritenuto sufficientemente specifica la clausola giustificatrice del
termine, sia con riferimento alla valutazione della prova della sussistenza delle
esigenze organizzative.

11. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla tesi, pure sviluppata dalla
ricorrente, secondo cui l’insussistenza del requisito della specificità sarebbe
evidenziata dal mero riferimento, contenuto nella clausola giustificatrice, ad accordi
sindacali in tema di processi di mobilità. Devono essere infatti ribaditi, in questa sede, i
principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità con riferimento a fattispecie
nelle quali erano state adoperate clausole giustificatrici di contenuto analogo a quello
utilizzato nel caso in esame (cfr. Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279; Cass. 27 aprile 2010 n.
10033; Cass. 25 maggio 2012 n. 8286); con tali sentenze la S.C., premesso che, in tema
di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo
l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con
la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23
aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a
dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti
identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata
spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità
di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle
stesse nel corso del rapporto, ha precisato che tale specificazione può risultare anche
indirettamente nel contratto di lavoro attraverso il riferimento “per relationem” ad
altri testi scritti accessibili alle parti. (Nella specie, sostanzialmente analoga a quella in
esame, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito, la quale – in controversia
promossa da taluni lavoratori assunti dalle Poste Italiane S.p.A. con contratto a
termine – non aveva adeguatamente valutato, al fine di verificare la sussistenza delle
“specificate ragioni” dell’assunzione, la rilevanza degli accordi collettivi richiamati dallo
stesso contratto individuale).
12. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi avendo,
ritenuto la sussistenza del requisito della specificità della clausola sulla base dell’esame
del contenuto degli accordi ai quali la clausola stessa faceva riferimento; la relativa
valutazione, in quanto correttamente motivata, è insindacabile in questa sede di
legittimità.
13. Analogamente deve rigettarsi la censura attinente alla statuizione concernente la
prova della sussistenza dell’esigenza organizzativa posta a base dell’assunzione. Tale
statuizione costituisce infatti il frutto di una valutazione di merito insindacabile in
questa sede di legittimità in quanto correttamente motivata.
14. Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.
5

anche con riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo anche in considerazione del
fatto che, come è stato chiarito dalla giurisprudenza prima citata, il contratto a
termine, in una situazione aziendale complessa, è configurabile come strumento di
inserimento del lavoratore assunto in un processo in cui la sostituzione sia riferita non
ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica che sia
occasionalmente scoperta. Nel caso di specie, come evidenziato dalla Corte territoriale
la funzione era quella di addetto al servizio di sportelleria.

15. Al rigetto del ricorso, consegue, per il principio della soccombenza, che le spese del
presente giudizio vengano poste a carico di parte ricorrente nella misura, liquidata in
dispositivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012 n. 140
(entrato in vigore il 23 agosto 2012) emanato ai sensi dell’art. 9 del d.l. n. 1 del 2012
convertito in legge n. 27 del 2012.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in Euro 50,00 per esborsi oltre Euro 3500 (tremilacinquecento) per
compensi professionali e oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2013.

P.Q.M.

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