Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23952 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 23/05/2017, dep.12/10/2017),  n. 23952

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22021-2015 proposto da:

ROMA CAPITALE (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore, Prof.

M.I., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI

MOGLIAZZA,che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RODOLFO MURRA giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S., M.L., elettivamente domiciliate in ROMA,

VIA CASSIA, 240 PAL. 1 INT. 27, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO BELLONI, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato FEDERICO BELLONI giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2859/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/05/2017 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003, M.L. e L.S., in proprio e nella qualità di eredi di L.M., convennero in giudizio il Comune di Roma e D.N., per sentirli dichiarare responsabili della morte del congiunto, nonchè condannare al risarcimento di tutti i danni dalla stessa derivanti, anche iure proprio.

Esposero che L.M., vigile urbano dipendente del Comune convenuto, si era suicidato nei locali dell’Ufficio della Motorizzazione del Comando dei Vigili Urbani di Roma, presso cui era in servizio.

In particolare, secondo le attrici, tutti i superiori e i colleghi del L., incluso il D., con cui divideva l’ufficio, erano a conoscenza dello stato depressivo in cui versava il L. e del fatto che lo stesso aveva manifestato l’intenzione di suicidarsi; proprio in considerazione di tale Stato, gli era stata ritirata l’arma, in accordo con il medico del Corpo e con l’Ufficio del personale, motivando il ritiro con esigenze di manutenzione per non allarmarlo; il L. aveva utilizzato per uccidersi, F. in dotazione al collega D. trovata nel cassetto la scrivania di questi; doveva ritenersi sussistente la responsabilità del collega per aver lasciato incustodita l’arma, nonchè dei superiori gerarchici del L., i quali, pur avendo ritirato l’arma di dotazione allo stesso, non avevano adottato ulteriori precauzioni (sia in relazione alla condotta del D. sia per non essersi dotati di armadietti blindati per la custodia delle armi).

Si costituì in giudizio il Comune di Roma, eccependo in via preliminare l’incompetenza del giudice adito per essere la causa di competenza del giudice del lavoro, la conseguente improcedibilità della domanda per mancata effettuazione del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c., la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e la prescrizione, nonchè, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9362/2009, disattese le eccezioni preliminari, rigettò la domanda ritenendo che il Comune non avesse nè doveri nè poteri per intervenire con maggiore incisività e che non risultasse integrato il rapporto di causalità omissiva, non potendosi escludere che il L., in mancanza dell’arma da fuoco, avrebbe portato a conclusione il suo intento omicida con altri mezzi.

2. La decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2859 dell’11 maggio 2015.

La Corte di Appello, diversamente dal giudice di prime cure, ha ritenuto sussistente il nesso di causalità. In particolare, poichè tale nesso doveva essere valutato con riferimento all’evento in concreto verificatosi, era ininfluente ipotizzare che l’intento suicida poteva essere portato a compimento anche in altro modo.

Inoltre, non interrompe il nesso di causalità la concorrenza della condotta volontaria del suicida.

La Corte ha quindi ritenuto che non sussistesse la responsabilità del D., nonostante la condotta incauta, per non essere stata provata la consapevolezza in capo a questi dell’intenzione suicidaria del L. e del ritiro dell’arma proprio per tale ragione.

Ha invece ritenuto configurabile la responsabilità del Comune, non essendo possibile ricondurre l’evento ad una decisione improvvisa di imprevedibile del L. e come tale inevitabile.

Infatti i superiori del L., una volta acquisita consapevolezza dello stato di depressione e dell’intenzione suicidaria di quest’ultimo, come provato dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Roma, sarebbero stati tenuti, ai sensi dell’art. 2087 c.c., ad adottare cautele idonee ad evitare che egli potesse facilmente entrare in possesso di armi nella disponibilità di altri vigili in forza all’ufficio ove prestava servizio, quanto meno allertando il collega di stanza sul rischio di suicidio che si intendeva prevenire o imponendo modalità di custodia diverse e più stringenti e verificandone l’effettivo rispetto o, ancora, sospendendo dal servizio il L..

3. Avverso tale decisione, propone ricorso in Cassazione Roma Capitale, sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

3.1 Resistono con controricorso le signore M.L. e L.S.. Depositano anche memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso, Roma Capitale lamenta la “violazione degli artt. 1227,2043 e 2087 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”.

La Corte di Appello, pur dichiarando di voler condurre la verifica sull’esistenza del nesso causale attraverso l’indagine controfattuale, giungerebbe ad esiti di fatto confliggenti con i principi enunciati dalla giurisprudenza.

Per compiere correttamente detta indagine, la Corte d’appello avrebbe dovuto accertare che, nell’ipotesi in cui il Comune di Roma avesse disposto di tenere sotto chiave le pistole di ordinanza dei colleghi del L., quest’ultimo non si sarebbe mai suicidato.

In realtà, la presenza estemporanea, non prevedibile e del tutto fortuita della pistola, frutto di una dimenticanza del collega, che si sarebbe potuta verificare anche in presenza di norme stringenti di comportamento, non potrebbe assurgere a causa del suicidio ma a semplice occasione dello stesso.

Infatti, di fronte ad un episodio del tutto casuale, ogni precauzione quale quella di diffondere ordini di servizio, installare armadietti blindati, ovvero sospendere il L. dal lavoro, non avrebbe impedito l’evento.

Il ricorso è inammissibile.

Il Comune ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Infatti con il sopra riportato motivo non mette in discussione il nesso di causa, ma afferma che il giudice del merito non ha tenuto conto del caso fortuito, ovvero che il collega benchè avvisato, avrebbe potuto comunque dimenticare le chiavi sulla scrivania. Ma sul punto esiste un accertamento sul fatto che il collega non era stato avvisato.

Inoltre l’accertamento del rapporto eziologico tra la condotta e l’evento dannoso rappresenta un’indagine di fatto devoluta al giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretta da adeguata motivazione.

Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata appare adeguata e immune da vizi logico – giuridici, avendo la Corte condotto il suddetto accertamento secondo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza, come ammette lo stesso ricorrente, il quale, del resto, afferma di censurare non il metodo ma gli esiti di fatto di un simile accertamento.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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