Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23951 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 25/09/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 25/09/2019), n.23951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19740-2018 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDERICO LERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1694/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI

FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

la corte d’appello di Genova ha respinto il gravame di D.S., senegalese, diretto a ottenere la protezione internazionale o umanitaria negata dalla competente commissione territoriale e, poi, dal tribunale della stessa città;

il predetto ricorre adesso per cassazione con un solo motivo (violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del t.u. imm., art. 5), a proposito della mancata concessione della protezione umanitaria;

il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorrente assume che la sua situazione di vulnerabilità si sarebbe dovuta apprezzare in base al fatto che, in caso di rientro in patria, egli sarebbe completamente privo di fonti di sostentamento all’interno di un paese comunque caratterizzato da episodi di violenza e di contrasto interetnico;

il motivo è inammissibile;

la corte d’appello ha infatti motivatamente escluso l’esistenza di una situazione soggettiva di vulnerabilità, specificando che il richiedente è persona giovane e in piena salute e che nessun legame egli ha instaurato in Italia, di ordine familiare o lavorativo, per modo da raggiungere un soddisfacente livello di integrazione;

trattasi di valutazione in fatto, pienamente coerente con i dati normativi richiamati dal ricorrente, finanche in base alla evocata Cass. n. 4455-18; donde essa è insindacabile in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, stante ammissione al gratuito patrocinio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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