Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23951 del 24/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 24/11/2016, (ud. 15/10/2015, dep. 24/11/2016), n.23951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SATES – SOCIETA’ AUTVIRASPORTI E SERVIZI DI M.T.T. E C.

sas, rappresentata e difesa dall’avv. Ugo Gaeta e dall’avv. Guido

Gaeta, ed elettivamente domiciliata in Roma presso la Società E.P.

spa in via Giuseppe Palumbo n. 26;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 128/33/08, depositata il 17 giugno 2008; Udita la

relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre

2015 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Greco;

udito l’avvocato dello Stato Dr. Sergio Fiorentino per l’intimata;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Cuomo Luigi, che ha concluso per l’accoglimento parziale sulle spese

e per il rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sas SATES, in persona del socio accomandatario T.M.T., propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, rigettandone l’appello, ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento – avente origine da un verbale di constatazione notificato al socio accomandatario L.G. – con il quale per l’anno 1998 veniva contestato l’omesso versamento di ritenute, relative a redditi di lavoro dipendente ed a lavoratori autonomi, per Lire 2.163.750.000, e venivano irrogate le sanzioni.

Quanto alla mancata allegazione all’avviso del verbale di constatazione, infatti, il giudice d’appello per un verso prendeva atto della circostanza che il socio accomandatario aveva partecipato alle operazioni di verifica e ne aveva ricevuta copia, e per altro verso rilevava come l’avviso avesse motivato specificamente e dettagliatamente le inadempienze, rendendo ininfluente ai fini di un’adeguata difesa ogni possibile indagine conseguente all’analisi del contenuto del p.v.c. non allegato: tanto anche in considerazione dell’estrema semplicità del caso, importi trattenuti e non versati.

Osservava poi come ai termini per l’accertamento fosse applicabile la proroga biennale disposta, per le ipotesi in cui non si fruisse del condono, dalla L. n. 289 del 2002, art. 10, e che non era obbligatoria l’utilizzazione del procedimento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, tanto più che nel caso in esame l’accertamento faceva riferimento ad una indagine cominciata nel gennaio e finita nell’aprile 1999, ovverosia in date precedenti a quella di presentazione della dichiarazione del redditi per il 1998.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio rileva che nel ricorso per cassazione e nella procura a margine la ricorrente sas SALES di M.T.T., in persona del socio accomandatario T.M.T., dichiara che la società stessa è stata cancellata dal registro delle imprese in data 16 novembre 2006.

Occorre quindi stabilire, alla luce della riforma del diritto societario realizzata con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, entrata in vigore il 1 gennaio 2004, le conseguenze nei giudizi pendenti della cancellazione della società dal registro delle imprese, ora da considerarsi, in base all’art. 2495 c.c. nel nuovo testo, produttiva dell’estinzione dell’ente: effetto estintivo destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al 1 gennaio del 2004, o a partire da quella data se si tratti di cancellazione avvenuta in un momento precedente (Cass., sez. un., 22 febbraio 2010, n. 4060, Cass., sez. un., 12 marzo 2013, n. 6070).

Le sezioni unite di questa Corte hanno in proposito affermato che “la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 L. Fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c., e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso” (Cass. sez. un. n. 6070 del 2013 cit.; Cass. n. 21517 del 2013).

Nella specie la sas SATES si qualifica “cancellata il 16 novembre 2006”, vale a dire in epoca successiva all’entrata in vigore della riforma del diritto delle società, sicchè è alla detta data che si è verificato l’effetto estintivo; pertanto, l’appello proposto dalla sas SATES, in persona del socio accomandatario T.M.T., con ricorso depositato il 7 marzo 2008, si rivela inammissibile.

La sentenza impugnata deve essere perciò cassata e dichiarata l’inammissibilità dell’appello.

Tanto le spese del presente giudizio che quelle del secondo grado vanno dichiarate compensate fra le parti, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento si è formato in epoca successiva.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara l’inammissibilità dell’appello.

Dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio e quelle del grado d’appello.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2015.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2016

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