Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23951 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23951 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 20036-2010 proposto da:
MANZO ANTONIO MNZNTN53C15Z352P, n. q. di procuratore
speciale di SCHIRO FRANCESCA, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,
presso lo studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROLLE
2013

CARLO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2513
t

contro

i

BIANCO

GIOVANNA

BNCGNN30M66L819Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso

Data pubblicazione: 22/10/2013

lo studio dell’avvocato FERRI GIANCARLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TRENTI
GIOVANNI, giusta delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 849/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato ROLLE CARLO;
udito l’Avvocato FERRI GIANCARLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

di TORINO, depositata il 27/07/2009 R.G.N. 862/2008;

FATTO
Il Tribunale di Torino rigettava la domanda proposta da Manzo Antonio,
nella qualità di procuratore speciale della madre Schiro Francesca, intesa
ad ottenere la condanna di Bianco Giovanna, ex datrice di lavoro della
Schiro, al risarcimento del danno patito da quest’ultima a causa
dell’inadempimento contributivo da parte della Bianco, danno da liquidarsi
in corso di causa, anche in via equitativa.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Torino, con

sentenza del 27.7.2009, che rigettava tanto l’appello principale del Manzo
che quello incidentale della Bianco.
La Corte territoriale rilevava: che con due sentenze, passate in giudicato,
era stata accertata definitivamente la sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato tra la Schiro e la Bianco, nel periodo dal 1.12.1970
all’8.11.1994, avente ad oggetto i lavori di pulizia delle parti comuni dello
stabile di proprietà della Bianco; che, in via definitiva, l’autorità giudiziaria
aveva dichiarato prescritto il debito contributivo della Bianco nei confronti
dell’INPS con conseguente annullamento della relativa posizione
contributiva; che il Manzo, nella qualità, a sostegno della domanda aveva
allegato che sua madre, a causa del mancato versamento dei contributi da
parte della Bianco, non aveva potuto fruire della pensione di vecchiaia di
cui sarebbe potuta diventare titolare dal 1°.1.1986; che correttamente il
Tribunale aveva respinto la domanda del Manzo, nella qualità, per
intervenuta prescrizione (decennale) del diritto al risarcimento del danno
pensionistico facendo corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte
di Cassazione secondo cui il termine prescrizionale comincia a decorrere
dal momento del verificarsi del pregiudizio, costituito dalla perdita del diritto,
vale a dire da quando l’interessato, raggiunta l’età pensionabile e gli altri
requisiti di legge, non possa conseguire la pensione in conseguenza della
omissione contributiva; che, nel caso in esame, l’inizio della decorrenza del
termine di prescrizione era stato individuato dal primo giudice, all’esito di
una consulenza tecnica, nell’anno 1990 allorché la Schiro aveva maturato il
diritto alla pensione per il raggiungimento del requisito minimo contributivo,
mentre il primo dei due ricorsi introduttivi (poi riuniti) del giudizio era stato
notificato solo nell’agosto 2006 e, prima di tale data, l’unica richiesta
risarcitoria rivolta alla convenuta era individuabile nel tentativo obbligatorio
di conciliazione comunicato il 14.12.2004. La Corte osservava, altresì, che
non era condivisibile, proprio alla luce della prevalente giurisprudenza di
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legittimità, la tesi dell’appellante per la quale il termine di prescrizione
doveva decorrere dal provvedimento dell’INPS di diniego della prestazione
pensionistica, né poteva aver rilievo la circostanza che la natura
subordinata del rapporto di lavoro tra la Schiro e la Bianco fosse stata
accertata solo nel 1999 in quanto la personale inerzia della parte non
poteva influire sul decorso della prescrizione di un diritto il cui insorgere era
localizzabile nel tempo con il realizzarsi del requisito dell’età e di quello
contributivo.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Manzo affidato a
quattro motivi.
Resiste con controricorso la Bianco.
DIRITTO
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso non
essendo indicate specificamente nella intestazione del ricorso le procure
notarili che attribuirebbero al Manzo la qualità di procuratore speciale della
madre (nella intestazione, infatti, era detto: “..in forza delle procure notarili
prodotte nel giudizio di merito di primo grado”) .
Osserva il Collegio che dall’esame diretto degli atti – consentito essendo
stato eccepito il difetto di “legitimatio ad processum” ovvero un “error in
procedendo” ( cfr. per tutte, Cass. Sez. U,

n. 24179 del 16/11/2009) –

emerge che già il Tribunale di Torino aveva rilevato che la rappresentanza
processuale era stata conferita al Manzo con la procura del 29.4.05,
allegata al ricorso introduttivo, ed integrata con le procure del 29.10.97 e
11.4.97 (rispettivamente prodotte, la prima, alla udienza del 12.12.06 e,
quella dell’11.4.97, allegata al secondo ricorso) con le quali era stata
conferita al ricorrente anche la rappresentanza sostanziale in ordine ai
rapporti dedotti in giudizio. Il primo giudice aveva anche ritenuto che
l’originario difetto di rappresentanza era stato emendato nel corso del
giudizio, ex art.182 c.p.c. e art. 1399 c.c., per iniziativa del soggetto
legittimato. Tali statuizioni non risultano essere state oggetto di appello e,
dunque, sulle stesse si è formato il giudicato.
Passando all’esame del ricorso si rileva che con il primo motivo viene
dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2116, 2934, 2935 e 2946
c.c. e 38 Cost..
Si assume che, nella individuazione del dies a quo della decorrenza del
termine di prescrizione decennale, all’indirizzo della giurisprudenza di
legittimità seguito dalla Corte di merito doveva essere preferito il diverso
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principio affermato nella decisione n. 3790/1988 da questa Suprema Corte
secondo cui la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ex art.
2116 c.c., per omessa o irregolare contribuzione assicurativa iniziava a
decorrere nel momento in cui, verificatosi l’evento assicurato, l’istituto
previdenziale aveva, con provvedimento definitivo, negato, in tutto o in
parte, la prestazione assicurativa la cui perdita ( totale o parziale), avente
natura costitutiva della fattispecie risarcitoria, restava accertata dal detto
provvedimento al quale non poteva essere riconosciuta natura dichiarativa

(ma costitutiva, come detto).
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione — sotto
distinto profilo – degli artt. 2094, 2116, 2126, 2909, 2934, 2935 e 2946 e 38
Cost..
Il ricorrente argomenta che solo all’esito delle sentenze nn. 2833 del 1999
e 11512 del 2004 del Tribunale di Torino era stata accertata la sussistenza
del rapporto di lavoro subordinato tra le parti, accertamento questo che era
il presupposto per il riconoscimento della pensione. E, dunque, aveva
errato la Corte di merito nel ritenere che il termine di prescrizione del diritto
al risarcimento del danno per omissione contributiva potesse decorrere
prima del passaggio in giudicato delle suddette decisioni.
Con il terzo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione — sotto
differente profilo — degli artt. 2094, 2114, 2115, 2116, 2126, 2909, 2934,
2935, 2946 c.c. e 38 Cost. laddove il giudice del gravame aveva ritenuto la
irrilevanza nel presente giudizio del fatto che solo nel 1999 era stata
accertata giudizialmente, per la prima volta (ed in via non definitiva), la
natura subordinata del rapporto lavorativo non regolarizzato. Si evidenzia
che, pendente il giudizio tra datore di lavoro ed istituto previdenziale avente
ad oggetto il rapporto assicurativo nella sua sussistenza ovvero sulla
debenza e quantificazione dei contributi, non poteva ritenersi che il diritto al
risarcimento del danno, ex art. 2116 c.c., da omissione contributiva poteva
essere fatto valere autonomamente ed anticipatamente al passaggio in
giudicato della decisione su detto rapporto.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione —
sotto ulteriore profilo — degli artt. 2094, 2116, 2909, 2934, 2935, 2943 e
2946 , nonché degli artt. 414 c.p.c. e 38 Cost. per non avere la Corte di
merito tenuto conto del giudicato formatosi nelle controversie intentate dalla
Schirò nei confronti della Bianco per l’accertamento della sussistenza del
rapporto di lavoro, controversie nelle quali la lavoratrice aveva portato a
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conoscenza la parte datoriale della propria volontà di conseguire ogni diritto
per legge riconducibile al rapporto di lavoro, ivi comprese le prestazioni
previdenziali, pretesa di cui era stato dato atto nelle decisioni passate in
giudicato. In particolare, il giudice del gravame nulla aveva detto sul punto
finendo per negare efficacia interruttiva del termine prescrizionale ai ricorsi
con i quali il lavoratore aveva azionato i propri diritti nei confronti del datore
di lavoro.
Il primo motivo è infondato.

L’impugnata sentenza ha correttamente applicato l’orientamento
prevalente di questa Corte – dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi secondo il quale il termine decennale di prescrizione della azione intesa ad
ottenere il risarcimento del danno per l’avvenuta perdita della pensione, il
termine di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore, raggiunta
l’età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il relativo diritto
(o lo vede ridotto) a causa dell’omissione contributiva (Cass. n. 24768 del
25/11/2009; Cass. n. 13997 del 15/06/2007; Cass. n. 22751 del
03/12/2004). E’ questo il momento, infatti, in cui si realizza il danno
cagionato dall’inadempimento contrattuale del datore di lavoro consistito
nella omissione contributiva.
Tale principio è consolidato e la decisione di segno diverso di questa Corte
n.3790 del 1988 — secondo cui il

dies a quo di decorrenza della

prescrizione era costituito dal provvedimento con il quale l’istituto
previdenziale aveva negato la pensione – e sulle cui argomentazioni è
interamente fondato il motivo è, ormai, definitivamente superata.
Peraltro, va rilevato che non risulta essere stata censurata la sentenza
nella parte in cui aveva affermato che al provvedimento dell’INPS del
27.7.2004

– dal quale, nell’assunto del ricorrente, avrebbe dovuto

decorrere il termine prescrizionale – non si poteva neppure riconoscere
valore di provvedimento negatorio della pensione richiesta in quanto una
domanda in tale senso non risultava essere mai stata formulata dalla
Schiro.
Del pari infondato è il secondo mezzo.
Ed infatti, è evidente che se il danno si produce quando il lavoratore,
raggiunta l’età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il
relativo diritto (o lo vede ridotto) a causa dell’omissione contributiva, sulla
decorrenza del termine prescrizionale non può in alcun modo influire la
circostanza che non sia stata ancora accertata la sussistenza di un
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rapporto di lavoro subordinato (in relazione al quale la contribuzione
sarebbe stata omessa). Nel caso in esame, quindi, dal momento in cui la
Schiro aveva raggiunto l’età pensionabile ( nel 1990, secondo quanto
accertato dal Tribunale) ed in presenza della omissione contributiva ella,
piuttosto che rimanere inerte (come rilevato dalla Corte di merito), avrebbe
potuto chiedere la condanna generica, ex art. 2116 c.c., del datore di lavoro
o azionarla, nel giudizio in cui era stata chiesto l’accertamento della
sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Inammissibile oltre che infondato è il terzo motivo di ricorso.
In primo luogo, si rileva che non è conferente con la motivazione della
decisione impugnata che si intende censurare. Ed infatti, la Corte di merito
ha affermato, come precisato nella disamina del secondo mezzo, che era
irrilevante per il decorso della prescrizione la circostanza che una decisione
circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la Schiro e la
Bianco risalisse al 1999 mentre nessun riferimento è stato operato al
giudizio tra l’INPS e datore di lavoro – avente ad oggetto la debenza e
quantificazione dei contributi – conclusosi con sentenza del Tribunale di
Torino del 2003 e di cui alla comunicazione dell’istituto alla Schiro in data
27.7.2004 con la quale la si notiziava della perdita della pensione a seguito
dell’annullamento dei versamenti contributivi.
E’, inoltre, infondato alla luce del principio affermato da questa Corte
secondo cui ” la prescrizione (decennale) del diritto del lavoratore
subordinato al risarcimento del danno per l’inadempimento da parte del
datore di lavoro dell’obbligo di contribuzione assicurativa inizia a decorrere
nel momento di verificazione, per effetto del detto inadempimento, della
perdita totale o parziale della prestazione previdenziale, restando irrilevante
il diverso momento in cui sia maturata la prescrizione del credito
contributivo; ne’ la decorrenza della prescrizione della detta azione
risarcitoria (ex art. 2116 cod. civ.) è impedita dalla mancanza di una
sentenza contenente l’accertamento e la quantificazione della retribuzione
spettante al lavoratore, atteso che il principio secondo il quale la
prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto
valere (art. 2935 cod. civ.) si riferisce alla sola possibilità legale e non
anche a quella materiale – e meno ancora all’incuria del titolare, anche se
dovuta alla mancata conoscenza della facoltà spettantegli, di esercitare il
diritto” ( Cass. n. 1247/1987; Cass. n. 1106/1986; Cass. n. 1445/85).
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Peraltro è stato anche precisato che, nel caso di omissione contributiva, se
è vero che il diritto al risarcimento del danno non può sorgere prima del
verificarsi di un pregiudizio, è altrettanto vero che il lavoratore può chiedere
la tutela della sua aspettativa concernente le prestazioni assicurative ancor
prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni
previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda di condanna generica
al risarcimento dei danni, volta ad accertare la potenzialità dell’omissione

del prodursi dell’evento dannoso, l’azione risarcitoria ex art. 2116, secondo
comma, cod. civ., o quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge
12 agosto 1962 n. 1338 ( Cass. 13997/2007 e 22751/2004 cit.; Cass. 20
marzo 2001, n. 3963; Cass. 26 maggio 1995, n. 5825).
Il quarto motivo è inammissibile perché non autosufficiente.
Vale ricordare che ai fini del rituale adempimento dell’onere – imposto al
ricorrente dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. – di indicare
specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di
trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di
doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si
provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta
presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (cfr. per
tutte Cass. n. 8569 del 09/04/2013).
Orbene, il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto dei ricorsi
introduttivi dei giudizi conclusisi con le richiamate sentenze passate in
giudicato onde consentire a questa Corte di valutare se effettivamente agli
stessi potesse essere riconosciuto il valore di atti interruttivi della
prescrizione non valutati dal giudice del merito. Inoltre, nel motivo sono
stati trascritti solo stralci delle sentenze richiamate ( n. 2833/1999 e n.
11512/1999 del Tribunale di Torino) non utili all’assunto del ricorrente.
Per quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono
poste a carico del ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del presente
giudizio, liquidate in euro 50,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per
compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2013.

contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento

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