Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23951 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 21/04/2017, dep.12/10/2017),  n. 23951

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22444-2014 proposto da:

I.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI

114-A, presso lo studio dell’avvocato FRANCO PASCUCCI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DOMENICO CARPONI

SCHITTAR, CLAUDIO MARUZZI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA RISPARMIO FERMO SPA, in persona del Presidente del C.d.A. e

legale rappresentante pro tempore Ing. G.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 44, presso lo studio

dell’avvocato MARTA LETTIERI, rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO DE MINICIS giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 385/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2017 dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il (OMISSIS), in un locale della Cassa di Risparmio di Fermo, venne rinvenuta una cartellina portadocumenti che custodiva una relazione manoscritta concernente i rapporti tra la stessa Cassa e due clienti, nonchè fotocopie della documentazione interna relativa ai rapporti con uno di essi, Gi.Br.. A seguito di denuncia del Presidente della banca e delle conseguenti indagini, P.G. e I.F., entrambi dipendenti di tale istituto di credito, furono imputati di concorso in ricettazione (artt. 110 e 648 c.p.) delle copie dei documenti riservati anzidetti, provenienti da precedente delitto – alternativamente individuato in quelli di furto, sottrazione di cose comuni, appropriazione indebita e truffa, commesso in danno della medesima Cassa. Con sentenza del 12 maggio 1993 il Pretore di Fermo ritenne entrambi gli imputati responsabili del delitto loro ascritto e condannò ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, nonchè al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede ed al rimborso delle spese processuali in favore della Cassa, costituitasi parte civile;

a seguito di impugnazione la Corte di Appello Penale, con sentenza del 30 novembre 1993, in riforma della decisione del Pretore, impugnata dagli imputati, mandò assolti entrambi perchè il fatto non sussiste e dichiarò interamente compensate le spese processuali tra i predetti e la parte civile: secondo la Corte, i reati di cui agli artt. 621 e 622 c.p., avendo ad oggetto beni immateriali, non potevano fungere da presupposti della ricettazione, il furto d’uso era caduto sugli originali dei documenti e le relative fotocopie non potevano essere considerate prodotto o profitto di tale reato ai sensi e per gli effe:ti di cui all’art. 648 c.p.;

proposero ricorso per cassazione sia gli imputati – che dolendosi della marcata condanna della parte civile alle spese ed ai danni – che la Cassa la quale, ai soli effetti civili, che dedusse l’erronea applicazione dell’art. 648 c.p.. Con sentenza del 19 aprile 1994 questa Corte Suprema Penale, ritenuto che le fotocopie erano qualificabili come prodotto del reato presupposto di furto d’uso, accolse l’impugnazione della parte civile, annullò la decisione gravata e dispose il rinvio della causa alla medesima Corte territoriale in sede civile la quale, con sentenza pubblicata il 17 aprile 1999, condannò la P. e lo I., in solido, al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede, in favore della stessa parte nonchè al rimborso delle spese del procedimento;

a Corte, premesso che non era contestato che le fotocopie costituivano prodotto del reato di furto d’uso degli originali, talchè la loro ricezione rappresenta condotta penalmente illecita, ha affermato che il giudicato si era, altresì, formato sulla sussistenza storica del reato presupposto; ha ritenuto ampiamente sufficienti le prove della responsabilità di entrambi gli imputati in ordine alla ricezione delle fotocopie stesse, osservando che la cartellina, che custodiva la documentazione, apparteneva allo I. e che il manoscritto era stato riconosciuto dalla P. come proprio, e dando rilievo probatorio alla lettera dello stesso I. del 7.6.1991; parimenti provati erano la piena consapevolezza della illecita provenienza delle fotocopie ed il dolo specifico richiesto dall’art. 648 c.p.; il fatto era idoneo ad arrecare turbamento all’ordinario svolgimento dell’attività della Cassa ed a lederne l’immagine; la potenzialità dannosa della condotta era sufficiente a fondare una pronuncia di condanna generica e non era esclusa dal giudicato formatosi tra le stesse parti (sentenza in data 8.5.1995 del Giudice del lavoro, confermata nei successivi gradi di giudizio), per effetto del quale era stato annullato il licenziamento dei predetti dipendenti, che era stato loro intimato per gli stessi fatti di cui è causa; la relativa decisione affermava, infatti, che la detenzione delle fotocopie non costituiva di per sè motivo di licenziamento e che mancava del tutto la prova della divulgazione del contenuto dei documenti, e con essa del correlativo danno della Cassa, ma tale divulgazione non rappresentava l’unico evento di danno probabile. Con atti separati la P. e lo I. chiesero la revocazione della pronuncia ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5, nonchè la cassazione della stessa;

con sentenza depositata il 4 ottobre 2001 la stessa Corte territoriale ha revocato la precedente decisione ed ha condannato la Cassa al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuta ammissibile la domanda di revocazione osservando tra l’altro che lo I. e la P. sollevarono l’eccezione di giudicato esterno solo in comparsa conclusionale e che pertanto la sentenza revocanda, di natura civile e non penale, pronunciò, sul punto, irritualmente; nel merito l’ha ritenuta fondata così motivando: il Pretore del lavoro ritenne non necessario accertare il fatto storico della acquisizione o ricezione dei documenti, non concretando esso giusta causa di licenziamento; il giudice di appello affermò, però, la totale carenza di prove di tale condotta con conseguente giudicato su tale motivazione; e poichè la domanda proposta in sede penale dalla Cassa e proseguita in sede di rinvio ex art. 622 c.p.p., aveva quale presupposto il solo reato di ricettazione, nessun rilievo poteva esplicare la distinta condotta di divulgazione del contenuto dei documenti;

avverso la pronuncia civile emessa in sede di rinvio ha proposto ricorso per cessazione l’istituto di credito. La Corte di Cassazione con sentenza n. 13672 del 2003, riuniti i ricorsi, in accoglimento del secondo motivo del ricorso n. 326/02 ha cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per revocazione; provvedendo sul ricorso n. 20181/99, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata per vizio di composizione del collegio e ha rimesso la causa alla stessa Corte di Appello di Ancona;

in questa sede la Cassa ha chiesto l’affermazione della responsabilità dei convenuti ed il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede. Gli appellati hanno eccepito il giudicato esterno relativo al giudizio svolto davanti al Giudice del lavoro che aveva annullato i licenziamenti, escludendo ogni condotta illecita dei dipendenti e qualunque danno per la Cassa. Con sentenza pubblicata il 2 luglio 2013 la Corte d’Appello di Ancona condannava I. e P. al risarcimento dei danni in favore della Cassa di Risparmio di Fermo, da liquidare in separata sede;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione I.F. sulla base di sette motivi. Resiste in giudizio la Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. con controricorso e i difensori del ricorrente depositano memoria ai sensi dell’art. 380 bis e nota spese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli art. 2909 c.c., e art. 324 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, il giudicato esterno si fondava sul fatto che l’oggetto dei due giudizi, di responsabilità civile e di licenziamento, era il medesimo: l’avvenuta illecita acquisizione delle fotocopie, la divulgazione del loro contenuto e il danno subito dalla Cassa. La causa petendi ed il petitum mediato erano identici, mentre soltanto il petitum immediato, costituito dal licenziamento, divergeva; il giudice del lavoro aveva accertato che non vi era stata divulgazione dei documenti, che la detenzione delle fotocopie non era finalizzata alla propalazione di segreti contro l’Istituto di credito, ma all’invio di un esposto ad un amministratore della Cassa;

la censura, che presenta profili di inammissibilità perchè si risolve in una serie di apprezzamenti di fatto, incompatibili con il sindacato di legittimità involgendo indagini circa il contenuto sostanziale della pronuncia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice di merito e resta incensurabile in sede di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 12/12/2006, Rv. 594116 – 01), è infondata. Infatti, non vi è identità degli elementi costitutivi in quanto, nella causa di lavoro, la domanda era proposta esclusivamente dai lavoratori, al fine di ottenere la revoca del licenziamento e l’indagine del giudice era limitata alla valutazione della legittimità del provvedimento sanzionatorio; in ambito di responsabilità extracontrattuale la valutazione risultava necessariamente più ampia. E’ evidente, infatti, che il Pretore ha valutato esclusivamente il profilo della detenzione delle fotocopie, al fine di verificare l’illiceità della finalità e, quindi, l’uso dei documenti, in maniera tale da giustificare i licenziamenti conferendo al fatto una rilevante gravità. Esulava dalla valutazione del Pretore il profilo dell’illecita acquisizione dei documenti in copia e cioè il presupposto costituito dal reato di furto, come pure quello della legittimità o meno della detenzione. Ciò conferma l’insussistenza di una identità di causa petendi ed una divergenza in ordine agli accertamenti essenziali in fatto;

con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione delle medesime disposizioni di cui al motivo precedente, per avere la Corte territoriale frainteso il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione delle 19 aprile 1994, che si sarebbe limitata ad affermare un principio di diritto, senza alcun accertamento in punto di responsabilità penale dei dipendenti;

il motivo è inammissibile, perchè si risolve in un accertamento in fatto; inoltre, non è specifico rispetto alla sentenza impugnata, la quale non ha fatto derivare dalla citata sentenza di legittimità la dichiarazione di responsabilità dei due dipendenti, ma trae argomenti per un autonomo giudizio;

con il terzo motivo deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d’Appello omesso di considerare una serie di elementi probatori e altri dati fondati su considerazioni di logica o presuntivi, di senso contrario rispetto alla tesi accolta nella sentenza impugnata;

con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 648 c.p., sotto il profilo dell’esistenza dell’elemento soggettivo, nonchè la violazione degli artt. 2105,2697 e 2727 c.c., prospettando una diversa lettura degli elementi processuali, attraverso una rivalutazione del comportamento processuale, in sede civile, penale e lavoro, sulla base di considerazioni in fatto e di presunzioni legate all’interesse della controparte all’esito del giudizio;

i motivi sono strettamente connessi e vanno trattati congiuntamente. I rilievi sono inammissibili poichè riguardano esclusivamente la valutazione comparativa del materiale probatorio ed elementi prettamente in fatto, al fine di addivenire ad una ricostruzione dell’intera vicenda civile e penale maggiormente confacente alla tesi del ricorrente;

con il quinto motivo lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto appurare se, in concreto, emergeva la prova della consapevolezza del ricorrente circa l’illecita provenienza dei documenti e, solo in un secondo momento verificare la sussistenza di un concorso morale per adesione psicologica. Nello specifico la Corte avrebbe omesso di considerare le argomentazioni e le allegazioni fornite lungo tutto l’arco del giudizio di merito dal ricorrente;

analogamente a quanto già rilevato, il motivo è inammissibile poichè consiste, di fatto, in una censura sull’adeguatezza e congruità della motivazione, che non è più consentita dal testo vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e, per il resto, consiste in una minuziosa rivalutazione di tutti gli elementi di fatto relativi alla complessa vicenda, del tutto inibita in questa sede per le ragioni già espresse con riferimento ai motivi precedenti;

con il sesto motivo deduce l’inesistenza della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, riguardo alla sussistenza del danno morale, anche nei limiti della pronunzia di una condanna generica, difettando ogni riferimento al fatto concreto e al danno morale;

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità trattandosi di mera condanna generica. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, in caso di condanna generica è sufficiente verificare che il fatto sia potenzialmente produttivo di danno. Nello specifico, la Corte ha motivato rilevando che la condotta dell’odierno ricorrente era idonea a mettere in pericolo l’immagine della banca, sotto il duplice profilo della sua capacità di martenere la riservatezza dei documenti relativi ai rapporti con la clientela e della corretta amministrazione. Tale profilo rileva necessariamente anche ai fini del danno morale;

con il settimo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 rappresentato dalla pronunzia del Pretore del lavoro di Fermo dell’8 maggio 95, che aveva escluso che la detenzione delle fotocopie fosse finalizzata alla propalazione di segreti con danno per l’Istituto di credito, mentre il contenuto di quei documenti era stato utilizzato per inviare un esposto ad uno degli amministratori della Cassa e tale attività era rimasta “nell’ambito dell’azienda”;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità, poichè riprende la questione relativa all’efficacia di giudicato della statuizione del giudice del lavoro, pur in presenza di fattispecie e presupposti differenti per quanto già detto più analiticamente con riferimento ai primi due motivi di impugnazione. Sotto altro profilo, quanto evidenziato dal ricorrente è inconferente, poichè in questa sede non rileva l’ulteriore intenzione di comunicare ad altri le notizie, ma il fatto in sè del reato, quale presupposto per la risarcibilità del danno morale;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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