Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23950 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21450/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

F.N. (OMISSIS), Z.S., Z.

K. in proprio e in quaità di eredi di Z.R.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,

presso lo studio dell’avvocato SPANO’ DANIELA, che li rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 91/20/2008 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 18.1.08, depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Daniela Spanò che si riporta agli

scritti;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 18 luglio 2008 la CTR – Lazio accoglie parzialmente l’appello degli eredi di Z.R. nei confronti dell’Agenzia delle entrate e, in fattispecie di accertamento per IVA e IRPEF 1999, “determina nella percentuale nel 20% il maggior ricarico sia per le macchine agricole che per i pezzi di ricambio ed accessori”.

Motiva la decisione ritenendo che, escluso il rilievo dei problemi familiari del titolare dell’impresa, l’Ufficio abbia comunque errato nell’estendere all’anno 1999 la medesima percentuale di ripartizione dei costi dei ricavi dell’anno 1997, non avendo considerato che l’autonomia di ciascun periodo d’imposta, sancito dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 1, impone come ineludibile l’inerenza dei dati raccolti. Aggiunge “…che alla stregua degli elementi acquisiti circa il rapporto tra il costo del venduto e i ricavi complessivamente registrati, possa nel caso presente, con prudente apprezzamento, rimanere determinato nella misura del 20% il maggiore ricarico sia per macchine agricole che per pezzi di ricambio ed accessori”.

Propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, l’Agenzia delle entrate; resistono con controricorso F.N. e Z.S. e K.. All’esito della relazione ex art. 380 bis c.p.c., e delle comunicazioni e notificazioni di rito, i controricorrenti presentano memoria.

Il ricorso è fondato.

Con il primo motivo, corredato da idoneo quesito, l’Agenzia denuncia fondatamente la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2 – lett. d), e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 59, avendo i giudici d’appello trascurato, oltre che minori irregolarità formali, soprattutto la “inattendibilità delle scritture contabili per essersi il contribuente limitato a enunciare il valore globale delle rimanenze di magazzino”. Sul punto trascrive, per autosufficienza, il rilievo contenuto nella memoria di costituzione in appello (pag. 4 – 5) e il punto saliente del p.v.c. (fg. 8) richiamato nelle difese erariali. Sul punto specifico si legge: “La ditta veri-ficata ha iscritto in bilancio, al 31.12.1997, tra i componenti positivi del reddito, rimanenze finali per complessive L. 265.280.000. Richiesto formalmente il prospetto analitico delle suddette rimanenze, la parte non ha esibito tali scritture, non ottemperando a quanto disposto dall’art. 59 del T.U.I.R.”.

La circostanza non è contestata.

Ciò posto, deve ribadirsi, in conformità del resto a giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescindono la CTR e i controricorrenti, che:

a. in materia di determinazione del reddito d’impresa, l’art. 59 cit.

T.U.I.R. postula in campo tributario il cosiddetto principio di continuità dei valori contabili, per cui le rimanenze finali di un esercizio costituiscono esistenze iniziali dell’esercizio successivo e le reciproche variazioni concorrono a formare il reddito d’esercizio (Sez. 5, Sentenza n. 11748 del 12/05/2008);

b. è legittimo il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all’onere della loro specificazione distinta per categorie omogenee di beni (Sez. 5, Sentenza n. 9946 del 23/06/2003);

c. la presenza di irregolarità contabili tali da rendere inattendibili le scrittura aziendali legittima di per sè sola l’adozione del metodo induttivo, senza che sui presupposti per il ricorso ad esso incidano le modalità con cui tale forma di accertamento viene poi eseguita, potendo l’amministrazione utilizzare elementi esterni rispetto alle scritture e anche dati da queste emergenti (nella misura in cui risultino singolarmente affidabili), così come può servirsi, nel corso del medesimo accertamento, del metodo analitico di cui al D.P.R. n. 600, art. 39, comma 1, oppure contemporaneamente di entrambe le metodologie 18 dicembre 2006 (Sez. 5, Sentenza n. 27068 del 18/12/2006).

Con il secondo motivo, corredato da idoneo momento di sintesi, la ricorrente fondatamente denuncia vizio di motivazione, lamentando che i giudici d’appello abbiano svalutato i dati di ricarico applicati d’ufficio per il 1999 e desunti dalla contabilità 1997 e li abbiano arbitrariamente sostituiti con una percentuale determinata senza alcun riscontro. In effetti, la motivazione della CTR sul punto specifico, si riduce alle poche righe sopra riportate, precedute da alcune generiche considerazioni sull’autonomia dei periodi d’imposta.

Invero, i principi d’inerenza dei dati raccolti a un determinato e specifico periodo d’imposta e di effettività della capacità contributiva, se escludono la legittimità della “supposizione della costanza del reddito” in anni diversi da quello in cui è stata accertata la produzione, però non precludono all’Amministrazione finanziaria di avvalersi, nell’accertamento del maggior reddito, di dati o notizie comunque raccolti, con la conseguenza che la percentuale di ricarico può essere legittimamente determinata con riferimento alla dichiarazione del contribuente relativa a periodo d’imposta precedente, a fronte di un volume di vendite accertato sulla base di dati afferenti all’esercizio in corso (Sez. 5, Sentenza n. 5049 del 02/03/2011), fatta ovviamente salva specifica prova contraria da parte del contribuente.

Nella specie, nel ragionamento del giudice d’appello, quale risulta dalla sentenza e come censurato dalla ricorrente, è riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico/dimostrativo che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, parzialmente favorevole alla parte contribuente, nella riduzione al 20% del “maggiore ricarico sia per macchine agricole che per pezzi di ricambio ed accessori” (cfr. in generale Cass. 15693/2004).

Il diverso assunto prospettato in memoria dai controricorrenti si risolve nell’inammissibile tentativo di prospettare una rivisitazione generalizzata delle risultanze processuali, che appartiene esclusivamente al giudice del merito.

In conclusione, il Collegio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta fondatezza del ricorso, per tutte le ragioni sopra indicate; da ciò consegue la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR (anche per le spese), affinchè la lite sia decisa sulla base dei principi innanzi affermati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR – Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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