Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23950 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.12/10/2017),  n. 23950

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1203-2015 proposto da:

M.A., B.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VARRONE 9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che

li rappresenta e difende unitamente agli avvocati DANIELE NICHOLAS

BOSCHI, CINZIA DI LUCIA giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIEGFRIED BRUGGER unitamente all’avvocato JAKOB BALDUR

BRUGGER giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 155/2014 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con atto di citazione notificato il 12 giugno 2011 Equitalia Nord SpA conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Rovereto, B.A. e M.A. chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia dell’atto di trasferimento dell’autovettura Bmw Serie 7, da B.A. ad M.A., allegando che, a fronte di un debito di oltre Euro 300.000 verso l’Erario, B.A. avesse recato pregiudizio alle ragioni del creditore cedendo la proprietà del veicolo con un atto avvenuto pochi giorni dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo, nella consapevolezza, da parte di entrambi i convenuti, che tale negozio avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi del creditore. Si costituivano in giudizio i convenuti, formulando eccezioni di rito e contestando, nel merito, i presupposti della pretesa;

Il Tribunale di Rovereto, con sentenza pubblicata il 19 dicembre 2012, accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponevano atto di appello, notilcato il 5 giugno 2013, il soccombenti insistendo per la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c., n. 4 attesa l’omessa precisa indicazione dei crediti per i quali risultava promossa l’azione, l’insussistenza del presupposto del consilium fraudis in considerazione del modesto valore del veicolo rispetto al presunto credito ed il divieto di doppia presunzione utilizzato dal Tribunale per ritenere sussistente tale presupposto;

con sentenza pubblicata il 13 maggio 2014 la Corte d’Appello di Trento respingeva l’impugnazione, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione B.A. e M.A. sulla base di due motivi. Resiste in giudizio Equitalia Nord S.p.A. con controricorso. I ricorrenti depositano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 4 per violazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4 e conseguente nullità delle sentenze di merito, poichè nell’atto di citazione non era presente alcuna indicazione precisa circa la qualità di creditore in capo ad Equitalia, con ciò non consentendo di individuare i crediti, al fine di consentire di identificare l’effettivo ente pubblico creditore delle somme pretese dall’attore;

la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè con la stessa si deduce in maniera specifica un profilo di nullità relativa all’insufficienza di elementi idonei ad identificare il credito ed il creditore a tutela dei quali l’agente della riscossione, concessionario del relativo servizio, avrebbe agito attraverso l’azione revocatoria, senza trascrivere il contenuto dell’atto di citazione e i successivi atti necessari a definire il thema decidendum in primo grado e ad individuare i profili oggetto di censura. Il motivo è inammissibile, altresì, perchè i ricorrenti non si confrontano con la decisione adottata dalla Corte territoriale riproponendo, quasi negli stessi termini, il motivo di appello relativo alla nullità dell’atto di citazione senza contestare le specifiche argomentazioni del giudice di secondo grado che ha rilevato che i crediti erano perfettamente individuati tramite le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, con la trascrizione dei relativi ruoli;

con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. riguardo all’inammissibilità della prova fondata sulla cd. doppia presunzione, rilevando che la Corte territoriale ricava la prova della scientia damni da una serie di presunzioni semplici e non da presunzioni legali;

con il terzo motivo lamentano la violazione delle medesime disposizioni sotto il profilo dell’inadeguatezza delle presunzioni poste a sostegno della decisione impugnata, riferite a presunzioni semplici e non legali, come il profilo relativo alla convivenza tra le odierne parti ricorrenti, dal quale la Corte desume la conoscenza da parte della M. delle vicende patrimoniali anche risalenti del B.;

le censure possono essere trattate congiuntamente perchè strettamente connesse e sono inammissibili per difetto di specificità, poichè non colgono nel segno. Infatti, i ricorrenti non contestano il primo elemento noto posto a sostegno della decisione e cioè “il fatto che, per come ammesso dagli stessi convenuti, essi erano al tempo dei fatti legati da un rapporto di convivenza di, natura sentimentale” e neppure l’altro dato oggettivo e cioè la quasi contestualità tra l’atto di vendita e la notifica del fermo amministrativo, da cui l’ulteriore presunzione fondata sulla massima di esperienza secondo cui “in una coppia legata da vincolo sentimentale di convivenza i soggetti della relazione comunichino reciprocamente circostanze che riguardano la vita in comune”. Tali corrette deduzioni non possono essere superate dal dato assolutamente evanescente secondo cui M.A., avendo fatto ingresso in Italia nell’anno 2008, non poteva essere a conoscenza di circostanze della vita personale e patrimoniale di B.A. relative agli anni precedenti;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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