Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2395 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 31/01/2017, (ud. 06/04/2016, dep.31/01/2017),  n. 2395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22957/2010 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata per legge in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INTERNI s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE, 1, presso

gli avv. SALVATORE E ANTONIO CANTELLI, che la rappresentano e

difendono unitamente all’avv. GIOVANNI BERARDINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della

Lombardia in Milano, n. 92/15/09, depositata il 28.8.2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6

aprile 2016 dal relatore Cons. Dott. Raffaele Sabato;

udito per la ricorrente l’avvocato dello stato Giulio Bacosi;

udito per la controricorrente l’avv. Salvatore Cantelli anche per

delega dell’avv. Antonio Cantelli;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott.

GIACALONE Giovanni, il quale ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – La società Interni s.r.l. ha proposto ricorso innanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano avverso l’iscrizione a ruolo, quale emersa a seguito di notifica di cartella di pagamento per Euro 10.039,00 oltre sanzioni e accessori, per un totale di Euro 13.874,04; tanto all’esito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, dei modd. Unico 2004 e 770/2004 per l’anno di imposta 2003, per la parte non oggetto di sgravio parzialmente ottenuto dall’ufficio di Desio (OMISSIS) a seguito di istanza in autotutela, per asseritamente indebita compensazione di credito di imposta di cui alla L. n. 449 del 1997, art. 11, recante incentivi per il commercio, mediante credito di imposta da far valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

2. – L’adita commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso.

3. – La sentenza, appellata dall’agenzia, è stata confermata dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano.

4. – Avverso questa decisione l’agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, rispetto al quale la Interni s.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Vanno disattese, in via preliminare, le eccezioni sollevate con il controricorso dalla Interni s.r.l..

In particolare:

a) non emerge dagli atti che il richiamo operato dalla sentenza impugnata a una massima giurisprudenziale in tema di riparto di onere della prova nel giudizio tributario, seguito da una affermazione secondo cui l’ufficio non avrebbe dato la prova dei fatti costitutivi, sia autonoma “ratio decidendi” tale da imporre all’agenzia la specifica impugnazione (anche) di tale distinta ragione della decisione; invero, il passaggio della sentenza di merito cui è operato riferimento va letto congiuntamente con altro brano della stessa sentenza in cui si riporta che “la società contribuente assume… di non avere indicato nel quadro RU il beneficio per mero errore” (p. 4), essendo precedentemente chiarito (p. 2) che trattasi del “quadro RU della dichiarazione modello UNICO 2004” (ciò che rileva ad altri fini); la lettura congiunta dei due passaggi fa comprendere che il fatto costitutivo, ossia la mancata indicazione del credito d’imposta nella dichiarazione ritenuta dall’ufficio rilevante, è affermato come pacifico e non necessitante prova, onde il predetto riferimento a non meglio specificati altri fatti costitutivi (che la stessa controricorrente non indica, leggendo essa il riferimento come operato, in concreto, alla mancata indicazione in dichiarazione) deve ritenersi un “obiter dictum”; altra questione è, ovviamente, il rilievo che, ai fini della decisione, riveste la mancata indicazione nella dichiarazione relativa ad una annualità di imposta o alla successiva (cfr. infra);

b) nella medesima logica, non costituisce ragione di inammissibilità del ricorso la mancata indicazione in esso del contenuto documentale di dette dichiarazioni dei redditi, posta l’anzidetta pacificità dell’omissione nella dichiarazione predetta;

c) infine, il motivo di ricorso (e specificamente il quesito di diritto, su cui si concentra la controricorrente) formulato dall’agenzia non viola, per inconferenza con il “thema decidendum”, l’art. 366 c.p.c., limitandosi in esso l’agenzia a riportare la dizione della L. n. 317 del 1991, art. 11, secondo cui il credito di imposta va indicato nella dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è concesso; la questione relativamente al se la dichiarazione nella quale, in base al controllo effettuato, l’agenzia ha ritenuto omessa l’indicazione sia o meno quella relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è stato concesso è questione non trattata nella sentenza impugnata nè devoluta a questa corte mediante idoneo motivo di ricorso principale o incidentale; l’individuazione delle preclusioni che dovessero derivarne costituisce, in tale quadro, apprezzamento sottratto a questa corte.

2. – Con l’unico motivo di ricorso, che si conclude con quesito di diritto per quanto detto idoneo, l’agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 449 del 1997, art. 11 e L. n. 317 del 1991, art. 11.

Sostiene che, a fronte della L. n. 317 del 1997, art. 11, impositivo della decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio disposto dalla L. n. 449 del 1997, art. 11, disposizione che quanto alle modalità attuative rinvia alla cennata disposizione della L. n. 317 del 1991, art. 11, la sentenza impugnata avrebbe “ritenuto il contrario”.

2. – Il motivo è fondato.

3. – La citata L. n. 449 del 1997, art. 11, più volte modificato, dispone nel suo contenuto essenziale per quanto qui interessa, sotto la rubrica “Incentivi fiscali per il commercio” che – al comma 1 – “è concesso un credito d’imposta alle piccole e medie imprese commerciali” definite dalla stessa normativa; che – al comma 2 – esso “può essere fatto valere ai fini dell’IVA, dell’IRPEF e dell’IRPEG anche in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241” e che “è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui alla L. 5 ottobre 1991, n. 317, art. 10 e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto del medesimo art. 10, ai commi 2, 4 e 6. Al credito d’imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui della citata L. n. 317 del 1991, artt. 11 e 13”.

L’art. 11 – come sopra richiamato – della L. n. 317 del 1991, dispone tra l’altro, al comma 3, che “il credito d’imposta di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione di cui all’art. 10, comma 3, che deve essere allegata alla medesima dichiarazione dei redditi oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo.”

4. La sentenza impugnata, leggendo la L. n. 317 del 1991, art. 11, isolatamente dall’anzidetto rinvio operato dalla L. n. 449 del 1997, art. 11, ha ritenuto che, poichè l’indicazione a pena di decadenza de credito di imposta è testualmente riferita, nella L. n. 317, art. 11, a “il credito d’imposta di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9” di cui alla stessa legge, la decadenza stessa non potesse applicarsi alla diversa agevolazione di cui alla L. n. 449, art. 11. Tale interpretazione è, con ogni evidenza, errata, in quanto la seconda legge, nel prescrivere che “al credito d’imposta si applicano altresì, fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui della citata L. n. 317 del 1991, artt. 11 e 13” ha inteso operare un rinvio al contenuto sostanziale della norma antecedente (ossia alla decadenza in caso di mancata indicazione in dichiarazione), affermata applicabile all’agevolazione successiva proprio dalla citata norma operante il rinvio, a prescindere dal tenore testuale della originaria statuizione normativa, limitata nell’oggetto ad altre agevolazioni.

5. – L’impugnata sentenza va dunque cassata, per essere stato violato il principio di diritto che deriva dall’anzidetto quadro legislativo, per cui “la L. n. 317 del 1997, art. 11, impone la decadenza dal beneficio del credito di imposta ove la relativa somma non sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio anche quando si tratti dell’agevolazione prevista dalla L. n. 449 del 1997, art. 11; ciò in virtù del rinvio che la seconda disciplina opera – tra l’altro – alla prima”.

6. – Ai fini della concreta applicazione del suindicato principio di diritto, da parte del giudice di rinvio, è necessario altresì integrare la sua formulazione con il richiamo del generale quadro ermeneutico in cui esso va inserito, quale desumibile dalle statuizioni delle sezioni unite di questa corte (n. 13378 del 2016, richiamata da n. 17757 del 2016; v. altresì ad es. sez. 5, n. 18670 del 2016), secondo cui “il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa… e dall’istanza di rimborso…, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggior pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”. La decisione n. 13378 del 2016 chiarisce l’ambito delle “dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze” (n. 23), da un lato, e “l’inapplicabilità” in “sede” di “processo tributario… delle decadenze prescritte”, dall’altro, “per la sola fase amministrativa” (n. 26; v. anche nn. 29 e 31).

7. – Deriva da quanto innanzi che compete al giudice del rinvio, appurato il sussistere della decadenza come dall’affermato principio di diritto, qualificarne la natura, anche alla luce dei presupposti sostanziali del credito d’imposta di cui specificamente si tratta (quali la disponibilità solo per determinati settori di attività, nonchè entro i “limiti dello stanziamento”, nonchè l’inutilizzabilità a fini di rimborso – cfr. cit. L. n. 449 del 1997, art. 11), verificando poi – quanto a questi ultimi – la prova del sussistere degli stessi in base agli atti già ritualmente acquisiti, nonchè valutare – infine – la consequenziale opponibilità o meno del credito medesimo a prescindere dalle modalità e termini di inserimento nella dichiarazione, ove allegato un errore di fatto o di diritto.

8. – Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, in diversa composizione, per una nuova valutazione del punto controverso, che si adeguerà al principio esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

9. – La stessa posizione vittoriosa dell’amministrazione finanziaria esclude ogni ipotizzata responsabilità per lite temeraria, i danni derivante dalla quale la controricorrente ha invocato innanzi a questa corte.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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