Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2395 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, (ud. 23/05/2018, dep. 29/01/2019), n.2395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso iscritto al n. 15953/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SILCOMPA Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Zoppini Giancarlo,

Pizzonia Giuseppe e Fruscione Alessandro, con domicilio eletto

presso lo studio dei primi due, in Roma, via della Scrofa n. 57,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 45/37/10, depositata il 22 aprile 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 maggio 2018

dal Cons. Tinarelli Fuochi Giuseppe.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Sorrentino Federico, che ha concluso per raccoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Udito l’Avv. dello Stato Zerman Paola per l’Agenzia delle dogane che

ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. Corvace Russo Giuseppe per la contribuente che ha

concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Silcompa Spa effettuava, tra il 1995 e il 1996, cessioni di alcool etilico in sospensione d’imposta verso la Grecia.

2. Nel gennaio 2000 l’Ufficio Tecnico di Finanza di Reggio Emilia eseguiva una verifica (con attivazione della procedura di cooperazione amministrativa Direttiva n. 92/12/CEE ex art. 19 e D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 7 (Testo Unico delle Accise – TUA)), accertando che i documenti amministrativi di accompagnamento (DDA) delle partite d’alcool spedite dal Silcompa Spa non erano mai stati ricevuti dalla Dogana greca e i timbri apposti erano falsi. L’Agenzia delle dogane, dunque, emetteva tre avvisi di pagamento (n. (OMISSIS), n. (OMISSIS), n. (OMISSIS)) per il recupero delle accise non versate per complessivi Euro 6.296.495,47. Avverso detti avvisi Silcompa Spa proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Bologna, la cui decisione era impugnata dall’Agenzia delle dogane innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, ove è tuttora pendente.

3. Nel gennaio 2005 la Dogana di Atene, in relazione alle medesime operazioni di cessioni intracomunitarie, emetteva “atti di addebito delle accise”, fondati sul presupposto della raggiunta prova dell’illegale immissione in consumo nel territorio ellenico dell’alcool etilico, spedito dalla Silcompa Spa a società “fantasma”. Tale accertamento si fondava, per quanto affermato dalle parti, da pregresse indagini penali sfociate nella sentenza del Tribunale penale di primo grado del Pireo (di data sconosciuta) che aveva accertato l’effettivo arrivo della merce presso gli operatori ellenici e la fraudolenta immissione in consumo dei prodotti.

4. In data 31 gennaio 2005 l’Amministrazione finanziaria ellenica avanzava, in forza della Direttiva 76/308/CEE, art. 7,come modificata dalla Direttiva 2001/44/CE, richiesta di assistenza all’Italia per il recupero dei crediti erariali.

5. In data 13 settembre 2005, pertanto, l’Agenzia delle dogane, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2003, art. 5, di attuazione della citata disciplina unionale, notificava, due inviti di pagamento (n. (OMISSIS) per Euro 10.280.291,66 e n. (OMISSIS) per Euro 64.218,25) con i quali chiedeva, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, il versamento in via bonaria delle somme richieste; tali atti venivano impugnati dalla società contribuente.

6. L’impugnazione, ritenuta inammissibile dal giudice di primo grado, era accolta dalla Commissione tributaria regionale del Lazio per la mancata notifica degli atti prodromici e insufficiente motivazione degli inviti.

7. L’Agenzia delle dogane, pertanto, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui resiste la contribuente con controricorso, con il quale deduce, tra l’altro, l’identità dei fatti contestati in via interna con quelli per i quali è richiesta la riscossione in regime di mutua collaborazione internazionale.

8. Va infine rilevato – per completezza dello sviluppo della vicenda – che:

8.1. l’Agenzia delle dogane, con avviso di pagamento n. (OMISSIS) reiterava le richieste già avanzate con gli avvisi n. (OMISSIS) -(OMISSIS), chiedendo un maggior importo in relazione ad ulteriori partite di merce.

8.2. l’Agenzia delle dogane – Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo (SAISA) emetteva cartella di pagamento in relazione ai medesimi importi già chiesti con gli avvisi n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS).

8.3. l’impugnazione avverso gli atti indicati ai punti 8.1. e 8.2., riuniti i separati ricorsi nelle fasi di merito, è attualmente pendente presso la Corte di Cassazione; il relativo giudizio è peraltro sospeso per aver la contribuente presentato istanza di definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 5-bis, in ordine alla pretesa erariale interna.

I motivi di ricorso per cassazione.

9. Va preliminarmente disattesa l’istanza di riunione al proc. N.R.G. 17785/15 relativo al giudizio instaurato in relazione ai “medesimi fatti”, non foss’altro perchè nel diverso giudizio è stata presentata istanza di definizione agevolata, sia pure con riguardo ai diritti d’accise richiesti dalla sola Amministrazione finanziaria, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 5-bis, sicchè non ricorrono i presupposti, neppure di economia processuale, per accedere all’istanza.

10. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, per aver la CTR ritenuto impugnabile l’avviso bonario.

11. La doglianza, che attiene all’asserita improponibilità dell’originario ricorso, appare, prima facie, infondata, dovendosi ritenere sempre ammissibile (in via facoltativa per il contribuente) l’impugnazione dell’avviso bonario (v. specificamente sull’avviso ex art. 14 Cass. n. 18731 del 27/08/2009; poi Cass. n. 10987/2011 sull’avviso bonario; in generale Cass. n. 17010 del 2012 e, da ultimo, Cass. n. 23469 del 2017).

12. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione della Direttiva 76/308/CEE, art. 12 e del D.Lgs. n. 69 del 2003, art. 6. L’Agenzia delle dogane lamenta, in sostanza, che in materia di assistenza intracomunitaria le doglianze relative al credito e al titolo esecutivo – in ispecie l’asserita mancata notifica degli atti prodromici da parte dell’autorità ellenica – vanno proposte davanti all’autorità nazionale del credito.

13. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c, n. 3, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, per aver la CTR ritenuto insufficiente la motivazione dell’avviso che non dava atto delle parallele procedure avviate in Italia in ordine al recupero dei diritti di accise sulle medesime operazioni.

14. Con il controricorso si deduce, in particolare, la nullità della pretesa avente ad oggetto gli stessi fatti contestati autonomamente dall’Agenzia delle dogane e, dunque, la duplicazione della pretesa impositiva.

15. Sul terzo motivo e con riferimento a quanto dedotto in controricorso (pur essendo rimasta la censura assorbita nel giudizio d’appello sebbene il giudice di merito si sia ugualmente espresso, in via incidentale, in termini positivi), questa Corte reputa necessario affrontare in via pregiudiziale la questione se, nel giudizio avverso la procedura esecutiva avviata nell’ambito della reciproca assistenza tra Stati in materia di recupero di diritti d’accisa, sia suscettibile di disamina l’eventuale “duplicazione della pretesa impositiva” per il contestuale avvio da parte sia dello Stato richiedente che dello Stato adito di una ripresa fondata sui medesimi fatti generatori.

Il contesto normativo: il diritto dell’Unione.

16. Assumono rilievo, specificamente, Direttiva del Consiglio n. 76/308/CEE, art. 12, n. 3, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2001/44/CE e della Direttiva del Consiglio n. 92/12/CEE, art. 20, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

17. La Direttiva n. 76/308/CEE, art. 12, come modificato dalla Direttiva del Consiglio n. 2001/44/CE prevede:

“Articolo 12

1. Se nel corso della procedura di ricupero un interessato contesta il credito o il titolo che ne permette l’esecuzione, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, egli deve adire l’organo competente dello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, in conformità delle norme di legge vigenti in quest’ultimo. Quest’azione deve essere notificata dall’autorità richiedente all’autorità adita. Essa può inoltre essere notificata

dall’interessato all’autorità adita.

2. Non appena l’Autorità adita abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, da parte dell’autorità richiedente o da parte dell’interessato, essa sospende la procedura di esecuzione in attesa della decisione dell’organo competente in materia salvo domanda contraria formulata dall’autorità richiedente ai sensi del secondo comma. Se lo ritiene necessario, e fatto salvo l’art. 13, essa può ricorrere a provvedimenti cautelari per garantire il ricupero, se le disposizioni legislative o regolamentari in vigore nello Stato membro i cui essa ha sede lo consentono per crediti analoghi.

3. Quando la contestazione riguarda i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, l’azione viene intrapresa davanti all’organo competente di questo Stato membro, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti.

4. Quando l’organo competente dinanzi al quale è stata intrapresa l’azione, conformemente al paragrafo 1, è un tribunale giudiziario o amministrativo, la decisione di tale tribunale, semprechè sia favorevole all’autorità richiedente e permetta il ricupero del credito nello Stato membro in cui l’autorità richiedente ha sede, costituisce il “titolo che permette l’esecuzione”, ai sensi degli artt. 6, 7 e 8; il ricupero del credito viene effettuato sulla base di tale decisione.

5. In deroga al paragrafo 2, primo comma, l’autorità richiedente può, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari

e delle prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui essa ha sede, chiedere all’autorità adita di ricuperare un credito contestato, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita in questione consentono una tale azione. Se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente ad ogni compensazione dovuta, secondo il diritto dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita”

18. La Direttiva n. 92/12/CEE, art. 20, nel testo ratione temporis vigente (oggi sostituito dalla Direttiva n. 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, art. 10), prevede:

“Articolo 20

1. Nel caso di irregolarità o infrazione nel corso della circolazione per la quale è esigibile l’accisa, quest’ultima deve essere pagata, nello Stato membro nel cui territorio l’irregolarità o l’infrazione è stata commessa, dalla persona fisica o giuridica resasi garante del pagamento dei diritti d’accisa conformemente all’art. 15, paragrafo 3, lasciando impregiudicato il ricorso ad azioni penali.

Quando la riscossione dell’accisa è effettuata in uno Stato membro diverso da quello di partenza, lo Stato membro che procede alla riscossione ne informa le autorità competenti del paese di partenza.

2. Quando nel corso della circolazione, una infrazione o una irregolarità è stata accertata, senza che sia possibile stabilire il luogo in cui essa è stata commessa, la stessa si presume commessa nello Stato membro in cui è stata accertata.

3. Fatto salvo l’art. 6, paragrafo 2, allorchè i prodotti soggetti ad accisa non giungono a destinazione e non è possibile stabilire il luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione si è verificata, tale irregolarità od infrazione si considera commessa nello Stato membro di partenza, che procede alla riscossione dei diritti d’accisa all’aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo prova, fornita entro un termine di 4 mesi a decorrere dalla data di spedizione dei prodotti stessi e ritenuta soddisfacente dalle autorità competenti, della regolarità dell’operazione ovvero del luogo in cui l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa.

4. Se, prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data del rilascio del documento di accompagnamento, si perviene a determinare lo Stato membro in cui l’irregolarità o l’infrazione è stata effettivamente commessa, detto Stato membro procede alle riscossioni dell’accisa all’aliquota in vigore alla data di spedizione delle merci. In tal caso, non appena sia fornita la prova di detta riscossione, l’accisa inizialmente riscossa viene rimborsata”.

Il contesto normativo: il diritto nazionale italiano.

19. Rilevano, in particolare, D.Lgs. n. 69 del 2003, artt. 5 e 6.

20. L’art. 5 in particolare dispone:

“Art. 5

Assistenza per il recupero dei crediti

1. Su domanda dell’autorità richiedente, il Ministero dell’economia e delle finanze dà corso sulla base dei titoli esecutivi ricevuti, al recupero dei crediti di cui all’articolo 1 sorti nello Stato membro in cui essa ha sede, secondo la normativa vigente per il recupero dei crediti analoghi sorti nel territorio nazionale; detti titoli, che banno diretta ed immediata efficacia esecutiva sono equiparati ai ruoli di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

2. L’autorità richiedente può formulare una domanda di recupero soltanto:

a) se il credito o il titolo che ne permette l ‘esecuzione non sono contestati nello Stato membro in cui essa ha sede, salva l’espressa volontà di procedere comunque al recupero in caso di contestazione;

b) quando essa ha avviato, nello Stato membro in cui ha sede, le procedure di recupero e nel caso in cui le misure adottate non porteranno al pagamento integrale del credito.

3. La domanda contiene:

a) il nome, la denominazione o ragione sociale, l’indirizzo o la sede e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione delle persone fisiche, delle persone giuridiche o di terzi debitori che detengono beni patrimoniali;

b) il nome, l’indirizzo e qualsiasi altro dato utile ai fini dell’identificazione dell’autorità richiedente;

c) il titolo esecutivo in base al quale si richiede il recupero, emesso nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente;

d) la natura e l’importo del credito, specificando la somma dovuta a titolo di capitale, interessi, eventuali penali, ammende e spese, nelle monete degli Stati membri in cui hanno sede l’autorità richiedente e quella adita;

e) la data di notificazione del titolo esecutivo all’interessato da parte dell’autorità richiedente o dell’autorità adita;

f) l’indicazione della data a decorrere dalla quale e il periodo durante il quale è possibile, secondo le disposizioni vigenti nello Stato membro richiedente, procedere al recupero;

g) la dichiarazione che il credito ed il titolo esecutivo non sono contestati nello Stato richiedente ovvero l’espressa volontà, in presenza dì contestazione, di recuperare comunque il credito. In ogni caso la richiesta deve contenere la dichiarazione che la procedura di recupero è stata avviata nello Stato membro richiedente e che non porterà al pagamento integrale del credito;

h) ogni altra informazione utile.

4. L’autorità richiedente invia all’autorità adita non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

5. La domanda di recupero di un credito deve essere accompagnata dall’originale o da una copia conforme del titolo esecutivo emesso nell’altro Stato membro e dagli altri documenti ritenuti necessari ai fini del recupero del credito. La domanda, il titolo esecutivo e gli altri eventuali documenti devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana.

6. Per il pagamento delle somme dovute, sentita l’autorità richiedente, possono essere accordate al debitore dilazioni o rateazioni nei limiti ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni nazionali. Gli interessi per il ritardato pagamento si applicano ai sensi dalle vigenti norme nazionali e decorrono dalla data in cui è pervenuto il titolo esecutivo per il recupero. Le somme eventualmente riscosse a titolo di interessi per le dilazioni o rateazioni accordate ovvero per ritardato pagamento vanno rimesse all’autorità richiedente.

7. II Ministero dell’economia e delle finanze recupera i crediti dal debitore e trattiene ogni spesa connessa con la procedura di recupero che si applica a crediti analoghi nell’ordinamento interno.

8. Per il recupero dei crediti di cui al presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. E successive modifiche e nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni.

9. Qualora il recupero dei crediti presenti una difficoltà particolare o l’importo delle spese sia molto elevato o l’operazione rientri nell’ambito della lotta contro le organizzazioni criminali, l’autorità richiedente e l’autorità adita possono convenire, caso per caso, modalità specifiche di rimborso.

10. Il Ministero dell’economia e delle finanze informa l’autorità richiedente del seguito dato alla domanda di recupero dei crediti” 21. L’art. 6, inoltre, dispone:

“Art. 6

Contestazioni del credito

1. L’interessato che intende contestare il credito o il titolo esecutivo emesso nello Stato membro richiedente deve adire l’organo competente in tale Stato, ai sensi delle leggi ivi vigenti; in tale caso il Ministero dell’economia e delle finanze, ricevuta notifica dell’avvenuta impugnazione dall’autorità richiedente o dall’interessato, sospende, salvo istanza contraria formulata dalla stessa autorità richiedente, la procedura esecutiva fino alla decisione del predetto organo. Qualora la procedura di recupero del credito contestato sia stata comunque intrapresa a seguito della richiesta dell’autorità richiedente e l’esito della contestazione risulti favorevole al debitore, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione dell’importo recuperato unitamente ad ogni ulteriore somma dovuta, secondo la legislazione italiana. Se sulla contestazione si pronuncia un organo giurisdizionale, la cui decisione sia favorevole all’autorità richiedente e permetta il recupero del credito nello Stato medesimo, la procedura esecutiva riprende sulla base di tale decisione.

2. L’interessato che intende contestare gli atti della procedura esecutiva deve adire l’organo competente, secondo le disposizioni dell’ordinamento interno.

3. Lo Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate, quanto all’esistenza del credito o alla validità del titolo emesso dall’autorità richiedente”

La giurisprudenza rilevante interna

22. Quanto alla giurisprudenza nazionale non si riscontrano pronunce rilevanti.

23. La Corte di cassazione, in particolare, ha sempre mantenuto ferma e netta la distinzione tra contestazioni che afferiscono al credito o al titolo (la cui disamina appartiene alla competenza dello Stato richiedente) e quelle che investono gli atti esecutivi, di competenza dello Stato adito (v. Sez. U, n. 760 del 17/01/2006; Sez. U, n. 21669 del 09/10/2006; Sez. U, n. 13357 del 23/05/2008; Sez. U, n. 18189 del 03/07/2008; Sez. U, n. 9671 del 23/04/2009; Cass. sez. 3, n. 19283 del 12/09/2014; Cass. sez. 5, n. 6925 del 17/03/2017).

La giurisprudenza rilevante della Corte di Giustizia

24. La Corte di Giustizia è intervenuta sull’interpretazione e portata della Direttiva n. 92/12/CEE, art. 12, comma 3, con la sentenza 10 gennaio 2010, in C-233/08, Milan Kyrian.

25. Tale decisione individua, dalla complessiva interpretazione della direttiva stessa, il limite generale dell’ordine pubblico alla prestazione della collaborazione (par. 42 “non è da escludersi che, in via eccezionale, gli organi dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita siano autorizzati a verificare se l’esecuzione del detto titolo sia atta a ledere, in particolare, l’ordine pubblico di quest’ultimo Stato membro”) ed ha affermato, anche, che “nell’ambito della reciproca assistenza istituita in forza della Direttiva 76/308, per essere posto in grado di far valere i suoi diritti, il destinatario di un titolo esecutivo che consente il recupero deve ricevere la notifica di tale titolo in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita” spettando al giudice nazionale, al fine di garantire il rispetto di tale diritto, “applicare il proprio diritto nazionale vegliando nel contempo affinchè sia garantita la piena efficacia del diritto comunitario”.

26. Si tratta, nel caso sopra considerato, di affermazioni, invero, che appaiono sempre inserite all’interno della cornice delineata con l’espressione “provvedimenti esecutivi” utilizzata dall’art. 12, comma 3.

27. Con la recente sentenza 26 aprile 2018, in C-34/17, Eamonn Donnellan, la Corte di Giustizia invece sembra riconoscere, a fronte dell’eccezionalità e particolarità della situazione ivi in giudizio, la possibilità per l’autorità adita di rifiutare l’assistenza al recupero sulla base del rilievo che il titolo del credito non è stato notificato correttamente dall’autorità dello Stato richiedente

28. La decisione in questione ha ad oggetto la riscossione, attraverso l’assistenza reciproca, di una sanzione e trova la sua disciplina nella diversa Direttiva del Consiglio 16 marzo 2010, n. 2010/24/UE, il cui art. 14, peraltro, fornisce una regolamentazione del riparto di competenza sulle contestazioni sostanzialmente omogenea a quella della Direttiva 92/12/CEE.

29. La decisione in questione sembra aver articolato l’esame del profilo ivi in contestazione sul rilievo della sua pertinenza a “condurre a un rifiuto di assistenza al recupero da parte” dell’autorità richiesta.

30. In ordine alla nozione di irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, infine, la sentenza 28 gennaio 2016, in C-64/15, BP Europa SE, (relativa, in particolare, Direttiva n. 2008/118/CE, art. 10, che ha sostituito la Direttiva 92/12/CEE), sembra postularne un carattere generale ed onnicomprensivo (v. paragrafo 42 “ai della Direttiva 2008/118, art. 10, il paragrafo 6 di tale articolo definisce l'”irregolarità” che esso contempla come una situazione che si verifica durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa diversa da quella di cui all’art. 7, paragrafo 4, di tale direttiva” – ossia la distruzione totale o perdita irrimediabile per causa inerente il prodotto – “a motivo della quale una circolazione o parte di una circolazione di prodotti non si è conclusa conformemente all’art. 20, paragrafo 2, di tale direttiva”).

Le ragioni del rinvio pregiudiziale

31. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione Direttiva del Consiglio n. 76/308/CEE, art. 12, n. 3, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2001/44/CE in relazione alla Direttiva del Consiglio n. 92/12/CEE, art. 20, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

32. Nell’ambito della procedura di assistenza reciproca per il recupero dei crediti di cui alla citata Direttiva (nella specie, diritti d’accisa) il riparto tra le giurisdizioni degli Stati interessati prevede, in forza della Direttiva n. 76/308/CEE, art. 12,citato, che venga adito lo Stato destinatario della richiesta quando la contestazione investa il provvedimento esecutivo, mentre, ove essa riguardi il titolo o il credito, occorre adire l’autorità dello Stato richiedente.

33. La Direttiva n. 92/12/CEE, art. 20, a sua volta, stabilisce criteri articolati per individuare, in caso di irregolarità od infrazione, lo Stato membro effettivamente competente per la riscossione dei diritti di accisa, che resta necessariamente unico. Solo il paragrafo 4 della norma (peraltro in collegamento al paragrafo 3) pare riflettere una eventuale duplicazione della riscossione, che viene risolta, sempre nell’ottica dell’effettività del luogo di commissione dell’infrazione, con la restituzione dell’accisa inizialmente versata sulla prova della riscossione di quella effettivamente dovuta.

34. Nella vicenda in giudizio sia l’Amministrazione finanziaria dell’Italia che della Grecia reputano, con distinti ed autonomi accertamenti, che il luogo di commissione dell’infrazione sia il rispettivo Stato.

35. In Italia, peraltro, le rispettive pretese sono, pur in termini differenziati, parimenti pendenti: quella promossa dall’Agenzia delle dogane che ha ritenuto luogo di commissione dell’infrazione l’Italia;

quella, esecutiva, promossa su impulso dell’Amministrazione finanziaria ellenica che ha chiesto la collaborazione dello Stato italiano per la riscossione dei diritti di accise, sul presupposto che l’infrazione sia stata commessa in Grecia.

36. Giova precisare, sul punto, che – alla stregua delle deduzioni delle parti – l’accertamento ellenico pare fondarsi su una sentenza penale, mentre l’accertamento della Dogana nazionale italiana si fonda sull’accertata falsità della documentazione doganale.

37. Si tratta, peraltro, di pretese doganali in evidenza “alternative”, nel senso che il luogo dell’infrazione, anche alla luce dei criteri di cui al citato art. 20, non può che essere unico e, dunque, unica l’obbligazione tributaria.

38. A fronte di tale assetto sussiste il rischio che la società Silcompa Spa sia tenuta a versare due volte i medesimi importi (per diritti di accise e sanzioni), che impone, anche a fronte dei considerevoli importi, un gravoso onere finanziario, oltre, naturalmente, un raddoppiato onere di contenzioso.

39. Non pare rilevante, sul punto, che, con riferimento alla pretesa interna, la società contribuente sia acceduta ad una procedura di definizione agevolata del debito (v. punto 8.3), che comunque comporta il versamento di consistenti somme.

40. E’ ben vero, poi, che la Direttiva n. 92/12/CEE, art. 20, u.c., prevede, a determinate condizioni, che, ove si pervenga successivamente a determinare il luogo dell’infrazione, l’accisa inizialmente riscossa (presso un diverso Stato) viene rimborsata; non va trascurato, peraltro, che tale accertamento deve avvenire “prima della scadenza di un termine di tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento”, nella specie ormai da tempo maturato.

41. Da tutto ciò, dunque, si pone la questione se, anche nell’ambito del giudizio che riguardi gli atti esecutivi di riscossione in adempimento della richiesta di assistenza, possa essere oggetto di disamina, quantomeno nella particolare situazione che caratterizza la vicenda (la stessa pretesa è avanzata sia dallo Stato richiedente che dallo Stato adito e presso quest’ultimo sono contemporaneamente pendenti sia il giudizio sulla pretesa interna sia quello sull’attività di riscossione per l’altro Stato), la sussistenza dei presupposti di cui alla Direttiva n. 92/12/CEE, art. 20.

42. Si tratterebbe, invero, di verifica che non pare investire, nè porre in dubbio, il credito od il titolo estero azionato ma che, invece, riguarda il presupposto ed il fondamento della legittimità della richiesta di assistenza e, quindi, di tutti gli atti esecutivi.

La questione pregiudiziale

In conclusione questa Corte, essendo giudice di ultima istanza e non avendo rinvenuto una specifica soluzione nella giurisprudenza comunitaria, intende domandare alla Corte di giustizia dell’Unione Europea – previa sospensione del presente giudizio – di pronunciarsi in via pregiudiziale, ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 267, sulla seguente questione:

“Se il disposto di cui alla Direttiva del Consiglio n. 76/308/CEE, art. 12, n. 3, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, come modificata dalla Direttiva del Consiglio n. 2001/44/CE, in relazione alla Direttiva del Consiglio n. 92/12/CEE, art. 20, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, possa essere interpretato nel senso che, nel giudizio avviato avverso gli atti esecutivi di riscossione, possa costituire oggetto di disamina, ed eventualmente in quali limiti, il presupposto del luogo (di effettiva immissione in consumo) in cui l’irregolarità o l’infrazione sia stata effettivamente commessa qualora, come nell’ipotesi in giudizio, la medesima pretesa, fondata sulle stesse ed uniche operazioni di esportazione, venga avanzata, autonomamente, nei confronti del contribuente dallo Stato richiedente e dallo Stato adito, e presso quest’ultimo siano pendenti, contemporaneamente, sia il giudizio sulla pretesa interna sia quello sull’attività di riscossione per l’altro Stato, assumendo un tale accertamento valore ostativo alla richiesta di assistenza e, dunque, a tutti gli atti esecutivi”.

PQM

La Corte visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 267, chiede alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulla questione di interpretazione del diritto dell’Unione indicata in motivazione.

Visto l’art. 295 c.p.c., ordina la sospensione del processo e dispone che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla cancelleria della stessa Corte di Giustizia, all’indirizzo di Rue du Fort Niedergreinewald, L-2925 Lussemburgo, mediante plico raccomandato.

Dispone altresì l’invio di copia del fascicolo della causa (sentenza impugnata, ricorso, controricorso, memorie difensive delle parti) ai sensi dell’art. 20 della nota informativa della Corte di Giustizia 2016/C-439/01.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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