Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2395 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. U Num. 2395 Anno 2014
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

Data pubblicazione: 04/02/2014

SENTENZA

sul ricorso 1529-2013 proposto da:
SCARCELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PETRAROTA VITO,
per delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ACQUEDOTTO

PUGLIESE

S.P.A.,

in

persona

, dell’Amministratore Unico pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BALDUCCI PIERLUIGI, per delega in calce

– controricorrente –

sul ricorso 10562-2013 proposto da:
SCARCELLI VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato PETRAROTA VITO,
per delega in calce al ricorso;
– ricorrente contro

ACQUEDOTTO

PUGLIESE

S.P.A.,

in

persona

dell’Amministratore Unico pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BALDUCCI PIERLUIGI, per delega in calce
al controricorso;
– controricorrente –

avverso le sentenze nn. 6041/2011 depositata il
15/11/2011 (ricorso r.g. n. 1529/2013) e n. 382/2013
depositata il 23/01/2013 (ricorso r.g. n. 10562/2013)
entrambe del CONSIGLIO DI STATO;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

al controricorso;

MAMMONE;
uditi gli avvocati Vito PETRAROTA, Pierluigi BALDUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

_

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Trani Scarcelli
Vincenzo, già dipendente dell’Ente autonomo Acquedotto Pugliese cui
era subentrata la Acquedotto Pugliese s.p.a., chiedeva il
riconoscimento della superiore qualifica di assistente tecnico ed il
relativo trattamento economico, nonché la corresponsione di
differenze retributive maturate per indennità di missione e compenso
di lavoro straordinario. Il Tribunale con sentenza del 26.11.02
declinava la giurisdizione in favore del giudice amministrativo
ritenendo la controversia riferibile a questioni relative a periodo del
rapporto di lavoro antecedente il 30.06.98.
2.- Dichiarato inammissibile l’appello avverso tale sentenza dalla
Corte d’appello di Bari e proposto dallo Scarcelli ricorso al TAR Puglia
con la richiesta di riconoscimento del superiore inquadramento e degli
emolumenti arretrati già avanzata al giudice ordinario, il Tribunale
amministrativo con sentenza del 17.01.06 n. 139 riteneva non operante
la translatio judicii di cui all’art. 50 c.p.c. nel rapporto tra diversi ordini
giurisdizionali e, pertanto, dichiarava la decadenza di cui all’art. 45, c. 7,
del d.lgs. 31.03.98 n. 80 (ora art. 69, c. 7, del d.lgs. 30.03.01 n. 165)
essendo stato il ricorso proposto dopo il 15.09.00.
3.- Proposto appello da Scarcelli, che riteneva non realizzata la
decadenza e riproponeva le questioni di merito, il Consiglio di Stato,
Sezione sesta, non definitivamente pronunziando ai sensi dell’art. 36, c.
2, c.p.a., con sentenza 15.11.11 n. 6041 accoglieva l’impugnazione in
rito, facendo applicazione della sentenza Corte cost. 12.03.07 n. 77 e
ritenendo non realizzata la decadenza per l’intervenuta translatio.
Respingeva dunque la domanda quanto alle pretese relative al periodo
del rapporto di lavoro antecedente al 30.06.98, e sollevava conflitto
negativo di giurisdizione con il Tribunale di Trani, giudice del lavoro,
in relazione alle domande afferenti al periodo successivo al 30.06.98.
4.- Con sentenza 13.04.12 n. 5873 le Sezioni unite della Corte di
cassazione dichiaravano inammissibile il conflitto, ravvisando
l’esistenza di giudicato sulla giurisdizione.
5.- Scarcelli, dopo la sentenza delle Sezioni unite, da un lato
proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza 15.11.11 n. 6041,
dall’altro riassumeva il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato.
Quest’ultimo con sentenza 23.01.13 n. 382 (anch’essa pronunziata
dalla Sesta Sezione) esaminava quella parte dell’appello proposto
contro la sentenza del TAR Puglia concernente le domande afferenti al
periodo successivo al 30.06.98, già oggetto del regolamento di ufficio,
ed accoglieva parzialmente l’impugnazione, riconoscendo all’attore
l’indennità di missione dovuta per i giorni 9, 12, 13, 15, 16, 26 e 29
9-10. Scarcelli Vincenzo c. Acquedotto Pugliese s.pa. (r.g. 1529-13 + 10562-13) 1

Svolgimento del processo

ottobre 1998, oltre interessi e rivalutazione. Scarcelli impugnava per
cassazione anche quest’ultima sentenza.
6.- Entrambi i ricorsi proposti dallo Scarcelli sono contrastati
dalla s.p.a. Acquedotto Pugliese con controricorso. Entrambe le parti
hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

9-10. Scarcelli Vincenzo c. Acquedotto Pugliese s.pa. (r.g. 1529-13 + 10562-13) 2

7.- Lo Scarcelli con i suoi ricorsi chiede di cassare le due
sentenze del Consiglio di Stato (definitiva e non definitiva) e di
“decidere sul conflitto negativo” affermando la giurisdizione del
giudice ordinario per le domande attinenti l’intero rapporto di lavoro.
Dato che i due ricorsi debbono essere trattati in unico contesto il
ricorso più recente, iscritto a r.g. 10562/13 (proposto contro la
sentenza C.S. 23.01.13 n. 382) deve essere riunito a quello iscritto a r.g.
1529/13 (proposto contro la sentenza C.S. 15.11.11 n. 6041).
8.- Tanto premesso, i ricorsi sono inammissibili.
Lo Scarcelli in entrambi i casi deduce un unico complesso
motivo di impugnazione, variamente articolato in censure attinenti la
violazione di legge e la carenza di motivazione. Egli chiede a questa
Corte la cassazione delle due sentenze in punto di giurisdizione con
affermazione della competenza dell’a.g.o. sull’intera domanda e, quindi,
anche per quella parte concernente il periodo anteriore al 30.06.98, con
annullamento delle sentenze impugnate nella parte in cui affermano la
giurisdizione del giudice amministrativo e rimessione al giudice
ordinario ritenuto competente.
I ricorsi sono inammissibili, atteso che quanto alla giurisdizione
esiste un giudicato, già rilevato da queste Sezioni unite con la sentenza
13.04.12 n. 5873, pronunziata in contraddittorio con entrambe le parti
dell’odierno giudizio sulla richiesta di regolamento d’ufficio avanzata
dal Consiglio di Stato. Con questa pronunzia la Corte ha affermato che
il TAR Puglia con la sentenza 17.01.06 n. 139, nel dichiarare che lo
Scarcelli era caduto nella decadenza prevista dall’art. 45, c. 17, del d.lgs.
31.03.98 n. 80, aveva implicitamente riconosciuto la giurisdizione del
giudice amministrativo. In ragione del consolidato principio affermato
dalle Sezioni unite a partire dalla sentenza 9.10.08 n. 24883 e in
mancanza di impugnazione — principale o incidentale — della sentenza
del Tribunale amministrativo sul punto, quella implicita statuizione
sulla giurisdizione impedisce che la questione possa essere di nuovo
messa in discussione.
9.- Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e
vanno complessivamente liquidate in € 300 per esborsi ed in € 4.500
per compensi, ai sensi del d.m. 20.07.12 n. 140, tab. A-Avvocati, con

qtt

-

Per questi motivi
La Corte, riuniti i ricorsi iscritti al n. 1529/13 r.g. e al n.
10562/13 r.g., così provvede:
a) dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente alle
spese del giudizio di legittimità che liquida complessivamente in €
4.500 (quattromilacinquecento) per compensi ed in € 300 (trecento)
per esborsi, oltre Iva e Cpa;
b) ai sensi dell’art. 13 1 c. 1 quater, del d.P.R. 30.05.02 n. 115, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale n. 10562/13 r.g., a norma del c.
1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2013
Il Presidente

t At

riferimento alle tre fasi previste per il giudizio di cassazione (studio,
introduzione, decisione) ed allo scaglione del valore indeterminato.
10.- Il d.P.R. 30.05.02 n. 115, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,
all’art. 13, c. 1 quater, introdotto dall’art. 1, c. 17, della 1. 24.12.12 n. 228
(legge di stabilità per l’anno 2013), prevede che “quando
l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o
incidentale, a norma del comma 1 bis” e che “Il giudice dà atto nel
provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito
dello stesso”. Tali disposizioni, ai sensi del successivo c. 18 del
menzionato art. 1, trovano applicazione ai procedimenti iniziati dal
trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di
stabilità (la quale è entrata in vigore il 1 0 .01.13).
Nel caso di specie il ricorso per cassazione iscritto al n.
10562/13 r.g., proposto contro la sentenza del Consiglio di Stato
23.01.13 n. 382, risulta notificato in data 5.04.13 e rientra, pertanto, nel
campo di applicazione di detto art. 1, c. 17. Nel dispositivo della
presente sentenza deve, pertanto, darsi atto dei presupposti per il
versamento dell’ulteriore importo fissato dalla richiamata disposizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA