Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23949 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 14/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8700/2016 R.G. proposto da:

S.G. PEGASUS S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa dall’avv. Nadir Plasenzotti, con domicilio

eletto in Roma, alla Via Carlo Felice n. 63, presso l’avv. Barbara

Sermarini;

– ricorrente –

contro

ASSITECNICA E.F. DI F.E. E C. S.N.C., in persona del legale

rappresentante p.t..;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste n. 620/2015,

depositata in data 6.10.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

14.7.2020 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Assitecnica s.a.s. ha proposto ricorso monitorio dinanzi al tribunale di Tolmezzo nei confronti della S.G. Pegasus s.r.l., per il pagamento di Euro 10.530,70, oltre accessori, a titolo di corrispettivo dei lavori di riparazione di un impianto di riscaldamento di un immobile, condotto in fitto dall’ingiunta.

Avverso il decreto ingiuntivo n. 163/2011, la S.G. Pegasus ha proposto opposizione, sostenendo che l’intervento di riparazione era stato richiesto per conto del proprietario dell’immobile e che i danni all’impianto erano stati provocati da un precedente intervento effettuato nel (OMISSIS) dall’Assitecnica s.n.c. e non eseguito a regola d’arte.

Ha esposto inoltre che l’amministratore di detta società aveva denunciato il sinistro all’assicurazione, dichiarandosi responsabile dell’accaduto e che, in contraddittorio con l’assicuratore stesso, era stato accertato che l’impianto era stato danneggiato a causa del mancato svuotamento delle acque dai circuiti e dalla successiva gelata del liquido, provocando la rottura dei vasi di espansione, delle pompe di ricircolo, di alcuni radiatori e della caldaia.

Con sentenza n. 132/2013, il tribunale ha respinto l’opposizione.

La pronuncia è stata confermata in appello.

Il giudice distrettuale ha sostenuto che, come riferito dal proprietario dell’immobile e come confermato dal L., amministratore della Assitecnica, che si era impegnato a risarcire il danno, l’intervento alla caldaia era stato maldestramente eseguito dal legale rappresentante della S.G. Pegasus s.r.l.; che l’amministratore della società resistente, nel denunciare il sinistro all’assicuratore, assumendosene la responsabilità, aveva in realtà agito con disinvoltura, avendo le parti erroneamente confidato nel pagamento dell’indennizzo.

Per la cassazione della sentenza la SG Pegasus s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo.

L’Assitecnica E.F. di F.E. e c. s.n.c. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., artt. 2697,2735 e 2727 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza conferito prevalente valore probatorio alla deposizione del C., proprietario dell’immobile, affermando che la denuncia di sinistro era stata effettuata per mera benevolenza dall’amministratore della resistente, mentre tale denuncia integrava una confessione resa al terzo, valorizzabile come prova piena dell’insussistenza del fatto costitutivo della pretesa di pagamento, dato che l’assicurata non aveva alcun interesse a dichiarare fatti non conformi al vero.

La Corte distrettuale, nel valorizzare le dichiarazioni del L. (amministratore senza poteri di rappresentanza della SG Pegasus) e nel sostenere che questi aveva confidato nel pagamento dell’indennizzo assicurativo, avrebbe dovuto considerare che dette dichiarazioni erano state rese in data 12.3.2009, prima dell’inoltro della denuncia di sinistro, risalente al 31.3.2009, e che, come risultante dalla prova acquisita al giudizio, il documento era state predisposto dal proprietario dell’immobile, che ne aveva chiesto la sottoscrizione quale condizione per ricevere la riconsegna dell’immobile locato e per definire bonariamente ogni rapporto con la S.G. Pegasus, rinunciando ai canoni insoluti, trattandosi, pertanto, di deposizioni prive di effettivo valore probatorio.

Quanto ai fatti dichiarati dal C., proprietario dell’immobile, questi – contrariamente a quanto sostenuto in sentenza – aveva riferito esclusivamente di aver avuto un colloquio telefonico con il M., amministratore della Pegasus, mentre, quanto alla partecipazione all’incontro in occasione del quale era stato sottoscritto il documento del 12.3.2009, era emerso che il M. in quella data si trovava all’estero. Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, il L. non avrebbe affatto ammesso di aver concordato che la S.G. Pegasus (di cui era amministratore) che avrebbe risarcito il danno ove l’assicuratore non avesse versato l’indennizzo.

Il motivo è infondato.

La censura appare evidentemente volta a ottenere una non consentita revisione della valutazione delle prove, attraverso una lettura personale (e disarticolata) dei singoli elementi acquisiti al giudizio, finendo per censurare inammissibilmente singoli passaggi della decisione di primo grado (sempre riguardo alla valutazione delle prove), che non trovano alcun riscontro nella sentenza di appello, e per contestare – nella sostanza – la correttezza della motivazione con cui la Corte distrettuale, confermando la pronuncia del tribunale, ha ritenuto decisiva la deposizione del proprietario dell’immobile e contrastanti le altre risultanze processuali, evidenziando che il teste non aveva alcun interesse a dichiarare il falso.

La valorizzazione degli indicati elementi di convincimento appare frutto del legittimo apprezzamento delle prove, stante, nello specifico, la mancata acquisizione di prove legali ed il valore di elemento liberamente valutabile della stessa denuncia di sinistro resa dall’amministratore della resistente (trattandosi di dichiarazione a contenuto confessorio resa al terzo), cui del tutto la Corte distrettuale ha ritenuto di negare valore probatorio.

Il convincimento espresso in proposito dal giudice di merito appare logicamente motivato sulla scorta della ravvisata insussistenza di un interesse concreto del proprietario dell’immobile a dichiarare fatti non conformi al vero e alla luce della stessa dichiarazione del 12.3.2009.

Appare, in definitiva, del tutto inconferente la lamentata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., essendo estranea all’ambito applicativo di tali disposizioni ogni questione che involga il modo in cui siano state valutatile prove (cfr. Cass. 23940/2017; Cass. 24434/2016), nonchè dello stesso art. 2697 c.c., poichè la pronuncia non si fonda sul criterio formale di riparto dell’onere della prova, ma sulla complessiva e coordinata valutazione di tutti gli elementi acquisiti in istruttoria, essendo la norma – per contro – invocabile solo ove il giudice abbia posto detto onere a carico di una parte che non ne era gravata in base alla scissione della fattispecie tra fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018).

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 14 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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