Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23949 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23949

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato PELLICCIARI IRENE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASTRANGELO COSIMO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/07/2009 della Commissione Tributaria

Regionale di TRIESTE del 9.3.09, depositata il 27/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE CIRILLO;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IMMACOLATA

ZENO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: Il 6 ottobre 2008 la CTR-Friuli ha rigettato l’appello R.S. contro Agenzia delle entrate, confermando l’avviso di accertamento notificato al contribuente per recupero a tassazione IRPEF, IVA, IRAP 2003. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione; l’amministrazione si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso.

Con il ricorso, privo di articolazione in motivi specifici, il contribuente da un lato afferma di voler proporre gravame ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parti, nonchè per la violazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, dall’altro, sembra lamentare la violazione degli artt. 148 e 156 c.p.c., riguardo all’assoluta nullità della notifica dell’atto impositivo impugnato.

E’ del tutto preliminare e assorbente il rilievo che il ricorso è irrimediabilmente viziato dall’assoluta inosservanza dell’art. 366 bis c.p.c. (vigente per le sentenze pubblicate dal 2 marzo 2006 e abrogato per le sentenze pubblicate dal 4 luglio 2009), nella parte in cui prevede che, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 (pure in riferimento all’art. 112 c.p.c.), “l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”. Nel ricorso in esame, non solo manca del tutto la prescritta formulazione conclusiva, ma manca persino graficamente qualsivoglia riferimento ad un quesito di diritto vero e proprio.

E’, infatti, inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 7258 del 26/03/2007).

Nè il quesito di diritto può essere desunto dal contenuto del motivo, poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ., consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20409 del 24/07/2008).

Inoltre, il quesito di diritto va formulato anche quando la censura sia affidata ad un unico motivo, come nella specie, trattandosi di obbligo del tutto indipendente dal dato formale dell’unicità o pluralità di motivi, poichè in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ. consiste proprio, come si è detto, nell’imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa (Cass. Sez. U, n. 19444 del 10/09/2009).

Infine, il ricorrente trascura che, nel vigore dell’art. 366 bis c.p.c., il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere accompagnato da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità; il motivo, cioè, deve contenere – a pena d’inammissibilità – un’indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (Sez. U, Sentenza n. 12339 del 20/05/2010). Nulla di tutto ciò è leggibile nel caso di specie.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti costituite; osservato che, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, il Collegio ritiene che ricorra l’ipotesi della manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione;

considerato, infine, che le spese di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 3.500,00 per onorario, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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