Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23948 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. II, 25/09/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 25/09/2019), n.23948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20243-2015 proposto da:

GEOBAU SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO DEFLORIAN,

PAOLO CORTI;

– ricorrente –

contro

GUNTSCHNA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALO’, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ALESSANDRO GABRIELLI, CHRISTOPH

SENONER;

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 70, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TITO BOSCAROLLI;

– controricorrenti –

e contro

S.L.;

– intimato –

nonchè

sul ricorso proposto da:

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 70, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TITO BOSCAROLLI;

– ricorrente incidentale –

contro

GEOBAU SRL, rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO DEFLORIAN,

PAOLO CORTI;

– controricorrente –

e contro

S.L., GUNTSCHNA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/2015 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO, SEZ.

DIST. DI BOLZANO, depositata il 23/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, il quale ha concluso per l’accoglimento del quinto

motivo ed il rigetto dei restanti motivi del ricorso principale,

nonchè per il rigetto del ricorso incidentale;

uditi l’Avvocato Deflorian, l’Avvocato Calò e l’Avvocato Letizia

Caroli per delega dell’Avvocato Boscarolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Geobau s.r.l. ha proposto ricorso articolato in cinque motivi avverso la sentenza n. 97/2015 della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, depositata il 23 maggio 2015. Resiste con controricorso la Guntschna s.r.l., rimane intimato senza svolgere attività difensive S.L., mentre la UnipolSai s.p.a. (già Unipol Assicurazioni s.p.a.), oltre a difendersi con controricorso, ha proposto ricorso incidentale articolato in unico motivo. Al ricorso incidentale della UnipolSai s.p.a. ha resistito la Geobau s.r.l., notificando controricorso.

La Geobau s.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. in data 25 marzo 2019.

La causa ebbe inizio con domanda del 13 febbraio 2007 rivolta dalla Geobau s.r.l. ad ottenere dalla Guntschna s.r.l. il saldo del corrispettivo d’appalto per i lavori svolti nel cantiere (OMISSIS). La committente convenuta aveva eccepito che il mancato pagamento dell’importo preteso trovasse giustificazione nella inesatta installazione di una parte della paratia di micropali e nei danni subiti. Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 12 giugno 2012, ritenuta la sussistenza di un debito risarcitorio incombente sulla Geobau s.r.l., come anche di un credito per il prezzo residuo alla stessa spettante, ed operata la relativa compensazione, negata altresì ogni responsabilità del geometra S.L., chiamato in causa, condannò la Guntschna s.r.l. al pagamento in favore della Geobau s.r.l. dell’importo di Euro 18.861,15, e l’altra chiamata in causa Aurora Assicurazioni s.p.a. a tenere indenne la Geobau s.r.l. di quanto dovuto alla Guntschna s.r.l..

Proposto appello in via principale dalla Guntschna s.r.l. ed in via incidentale dalla Unipol Assicurazioni s.p.a. (già Aurora Assicurazioni s.p.a.), la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha ritenuto che alla Guntschna s.r.l. spettasse un credito verso la Geobau s.r.l. in misura doppia a quella accertata dal Tribunale, e quindi superiore al controcredito riconosciuto in favore della Geobau s.r.l., sicchè nulla era dovuto dalla Guntschna s.r.l.; è stato invece rigettato l’appello incidentale della Unipol Assicurazioni inerente ai rapporti con l’assicurata Geobau s.r.l.

Il ricorso era stato inizialmente fissato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c., ma, con ordinanza pronunciata all’esito dell’adunanza del 5 aprile 2019, ritenuta la particolare rilevanza della questione di diritto posta a fondamento del quinto motivo del ricorso principale, la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

La Geobau s.r.l. ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il primo motivo di ricorso della Geobau s.r.l. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1669 c.c., nonchè degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. Si assume l’erroneità del punto della sentenza impugnata che ha addebitato un’ultrapetizione al Tribunale di Bolzano, avendo il giudice di primo grado ravvisato un concorso colposo tra la Guntschna s.r.l., per il fatto del proprio ausiliario ingegnere M., colpevole di un errore di progettazione, e la Geobau s.r.l. La Corte d’Appello ha evidenziato che l’attrice Geobau non aveva mai allegato che il progettista ingegnere M. avesse assunto la posizione di ausiliario della Guntschna e che quindi gli errori del professionista fossero a questa riferibili ex art. 1228 c.c.

Piuttosto, secondo la Corte di Bolzano, i riferimenti contenuti nella citazione della Geobau s.r.l. all’ingegnere M. avrebbero potuto giustificare una responsabilità concorrente del progettista per il crollo della paratia berlinese, ma non una riferibilità della sua attività alla committente. Assume la ricorrente che, avendo essa in citazione indicato la causa del crollo della paratia nelle piogge straordinarie verificatesi, alcuna ultrapetizione emerge nell’accertamento, operato dal Tribunale, del fatto del terzo (il progettista, ausiliario della committente) quale diversa causa del danno occorso.

Il secondo motivo di ricorso della Geobau s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1228,1667,1668,1669 e 2697 c.c., nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo. La Corte d’Appello ha evidenziato come l’art. 1228 c.c. disciplini in ogni caso la responsabilità del debitore verso il creditore, e non introduca limiti al diritto del creditore di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento. Peraltro, la sentenza impugnata pone in evidenza come la Ctu non avesse dimostrato alcuna erroneità del progetto redatto dall’ingegnere M., ed avesse piuttosto sottolineato la negligenza dell’appaltatrice Geobau s.r.l., la quale avrebbe dovuto segnalare al direttore dei lavori l’eventuale rilevamento di situazioni geomeccaniche in contrasto con le ipotesi di progetto. Al contrario, non doveva essere la committente Guntschna, secondo i giudici di appello, ad accertare le problematiche geologiche del terreno o le insufficienze del progetto. Tale ragionamento, secondo la ricorrente Geobau s.r.l., ha finito per gravare l’appaltatrice di una responsabilità eccedente i limiti delle invocate disposizioni codicistiche. Si censura anche l’omesso esame del fatto correlato alla perizia geologica del 1978, che da sè sola avrebbe imposto una rielaborazione del progetto M. e che era stata consegnata dallo stesso ingegnere M. al Ctu.

Il terzo motivo di ricorso della Geobau s.r.l. deduce in subordine la violazione degli artt. 1227,1669 e 2697,2727 e 2729 c.c. e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., ribadendosi dalla ricorrente che i fatti accertati in istruttoria conclamassero la corresponsabilità colposa della committente Guntschna nella causazione del crollo della paratia.

I.1. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi e si rivelano infondati.

La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, dunque, ha ritenuto, in riforma della pronuncia di primo grado, che alcuna decurtazione del risarcimento spettante alla committente Guntschna s.r.l. per il crollo della paratia fosse dovuta per le presunte colpe del progettista ingegnere M., ovvero per la concorrente colpa della stessa committente.

Essendo in gioco la responsabilità dell’appaltatrice Geobau s.r.l. per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo, non ha senso invocare l’art. 1228 c.c. con riferimento alle colpe attribuite all’ingegnere M., incaricato dalla committente. L’art. 1228 c.c. avrebbe, infatti, rilevato ove l’appaltatrice stessa si fosse avvalsa, per eseguire l’opera, di un ausiliario, sorgendo la sua responsabilità nei confronti del committente allorchè vi sia colpa (o, a fortiori, dolo) dell’ausiliario medesimo, colpa che, nei rapporti esterni con il creditore, è considerata come propria del debitore, senza che occorra una distinta ed autonoma colpa dell’appaltatore, quale, in particolare, la culpa in eligendo (Cass. Sez. 3, 22/03/1967, n. 672). D’altro canto, a smentire l’essenzialità decisoria dell’argomento legato alla contestata “ultrapetizione” della statuizione relativa al ruolo di ausiliario della committente, basta osservare che, una volta allegato, da parte del debitore inadempiente, il fatto colposo del creditore danneggiato, il giudice, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, è comunque tenuto a esaminare d’ufficio l’eventuale incidenza causale del comportamento colposo di quest’ultimo nella produzione dell’evento dannoso (da ultimo, Cass. Sez. 3, 10/05/2018, n. 11258).

In ogni modo, secondo costante interpretazione di questa Corte, l’appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche per mancanza dell’ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente, potendo andare esente da responsabilità, che si presume ai sensi dell’art. 1669 c.c., solamente ove le condizioni geologiche non risultino in concreto accertabili con l’ausilio di strumenti, conoscenze e procedure “normali”, avuto riguardo alla specifica natura e alle peculiarità dell’attività esercitata. Rientra, cioè, tra gli obblighi di diligenza dell’appaltatore, senza necessità di una specifica pattuizione, esercitare il controllo della validità tecnica del progetto fornito dal committente, anche in relazione alle caratteristiche del suolo su cui l’opera deve sorgere, posto che dalla corretta progettazione, oltre che dall’esecuzione dell’opera, dipende il risultato promesso (Cass. Sez. 2, 12/06/2018, n. 15321). In tal senso, sussiste un vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore ed il progettista, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente per i difetti della costruzione dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, rientrando nei compiti di entrambi l’indagine sulla natura e consistenza del terreno edificatorio (Cass. Sez. 2, 27/08/2012, n. 14650).

Gli errori della progettazione delle opere redatta dall’ingegnere M., ove pur dimostrati (ed in ciò sta la non decisività dell’assunto omesso esame della perizia geologica del 1978, circostanza che, se pur esaminata, non avrebbe, cioè, determinato un esito diverso della controversia) non costituivano, dunque, un’esimente e neppure un’attenuante della responsabilità risarcitoria per inadempimento dell’appaltatrice Geobau s.r.l. verso la committente Guntschna, avendo la danneggiata facoltà di domandare l’intero ad appaltatore e progettista, suddividendosi poi l’obbligazione risarcitoria nel versante interno tra i coobbligati in proporzione alla gravità delle colpe e all’entità delle conseguenze dannose. Nè è predicabile una colpa della committente Guntschna, perchè a conoscenza delle problematiche geologiche del terreno, anche alla luce della perizia del 1978, o perchè a conoscenza dell’insufficienza del progetto dell’ingegnere M.. Va qui ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, nel caso di gravi difetti di costruzione dell’immobile suscettibili di pregiudicarne la stabilità, le iniziative tecniche ed i lavori volti ad eliminare, ove possibile, la causa dei vizi inerenti all’immobile all’epoca della sua consegna, incombono sull’appaltatore, mentre l’appaltante ha soltanto la facoltà, ma non l’obbligo, di sostituirsi a quello. Pertanto, non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la responsabilità dell’autore del danno a norma dell’art. 1227 c.c., nel comportamento del committente che non si sia sostituito all’appaltatore nell’esecuzione di opere atte a limitare le conseguenze dei gravi difetti dell’opera oggetto di appalto (Cass. Sez. 2, 05/12/1997, n. 12347; Cass. Sez. 2, 29/07/1992, n. 9081; Cass. Sez. 2, 01/08/2003, n. 11740).

II. Il quarto motivo di ricorso della Geobau s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo la Corte d’Appello posto le spese processuali sostenute dal geometra S., chiamato in causa dalla convenuta Guntschna s.r.l., a carico solidale delle due società per entrambi i gradi di giudizio, avendo la committente inutilmente citato il terzo a sua discolpa ed avendo invece Geobau proposto a sua volta domanda risarcitoria, dichiarata inammissibile, nei confronti di quello. La ricorrente sostiene che la decisione sul punto resa dalla Corte d’Appello è errata, non avendo essa ritenuto di convenire direttamente il S., essendo rimasta irrilevante ai fini della difesa di quest’ultimo l’estensione della domanda e non avendo essa appellato la declaratoria di inammissibilità della estensione della domanda operata nei confronti del medesimo S..

II.1. Anche questo quarto motivo è infondato.

La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, avendo posto a carico solidale dell’attrice Geobau s.r.l. e della convenuta Guntschna s.r.l. le spese processuali sostenute in entrambi i gradi di giudizio dal terzo S.L., chiamato in causa da quest’ultima, il destinatario altresì di domanda da parte della Geobau s.r.l., ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa comunque necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore abbia, o meno, proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, rimanendo il rimborso altrimenti a carico della sola parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo unicamente qualora l’iniziativa del chiamante si sia rivelata palesemente arbitraria (Cass. Sez. 1, 14/05/2012, n. 7431; Cass. Sez. 3, 26/02/2008, n. 5027).

III. Il quinto motivo di ricorso della Geobau s.r.l. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., art. 277 c.p.c., comma 1 e art. 346 c.p.c., avendo la Corte d’Appello ritenuto di non poter estendere la condanna alla manleva dell’assicuratrice Unipol alla più consistente somma stabilita a titolo risarcitorio nel giudizio di appello (Euro 48.150,29, piuttosto che Euro 28.772,68 determinati in primo grado), non avendo l’appellata Geobau s.r.l. riproposto la relativa domanda ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Per la ricorrente, tale statuizione è errata, in quanto la domanda di garanzia portata verso l’assicuratrice era stata comunque accolta in primo grado, seppur per il minor importo della condanna risarcitoria resa dal Tribunale, sicchè non si poneva alcun onere dell’assicurata di proporre appello incidentale o di riproporre la propria domanda verso la Unipol Assicurazioni s.p.a., dovendosi piuttosto estendere gli effetti della manleva quale automatica conseguenza dell’accertata efficacia della garanzia e dell’ampliamento della condanna operato in favore della danneggiata Guntschna s.r.l.

III.1. Neppure questa quinta censura merita accoglimento.

Questa Corte ha già affermato che, nel caso di appello da parte dell’attore vittorioso, il quale chieda il riconoscimento di una somma maggiore di quella riconosciutagli, il convenuto soccombente in primo grado, ma vittorioso quanto alla domanda di garanzia nei confronti del terzo che egli abbia chiamato in causa, non deve proporre appello incidentale condizionato – come invece dovrebbe nella diversa ipotesi in cui sia stato vittorioso ed intenda essere garantito per il caso di accoglimento totale o parziale del gravame principale proposto nei suoi confronti dall’attore soccombente – ma è sufficiente che chieda l’estensione della garanzia per l’evenienza che la sentenza di appello accolga la domanda dell’attore per un importo maggiore di quello riconosciuto dovuto dal tribunale (Cass. Sez. 1, 25/09/2007, n. 19927).

In sostanza, la riproposizione nel giudizio di appello, da parte del convenuto, della domanda di manleva, formulata nei confronti di un assicuratore chiamato in garanzia ed accolta dal primo giudice in misura corrispondente all’importo dovuto dall’assicurato al danneggiato, pur non implicando lo spiegamento, da parte sua, di un’impugnazione incidentale, rimane comunque assoggettata al regime processuale dell’art. 346 c.p.c. sulla riproposizione delle domande o eccezioni non accolte in primo grado, per l’ipotesi in cui venga accolta la pretesa del danneggiato di conseguire un maggior importo, restando perciò imposto all’assicurato, al fine di evitare la presunzione di rinunzia, di manifestare (sin dal primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza: Cass. Sez. U, 21/03/2019, n. 7940) la propria volontà di chiedere la condanna dell’assicuratore a tenerlo indenne della diversa somma determinata in sede di gravame (arg. da Cass. Sez. 1, 05/07/2000, n. 8973; Cass. Sez. L, 30/01/2014, n. 2051; Cass. Sez. U, 19/04/2016, n. 7700; Cass. Sez. 6 – 2, 16/01/2017, n. 832; Cass. Sez. U, 25/05/2018, n. 13195).

Perchè il giudice d’appello adegui la condanna dell’assicuratore della responsabilità civile a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare al terzo danneggiato in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, avendo riguardo al maggior ammontare della somma liquidata dalla sentenza di secondo grado, non basta, perciò, un generico richiamo dell’assicurato alle difese svolte in primo grado, occorrendo, piuttosto, che lo stesso evidenzi la sua volontà di mantenere comunque ferma la propria domanda di garanzia, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito.

IV. L’unico motivo del ricorso incidentale della UnipolSai s.p.a., proposto in via subordinata al rigetto dei primi quattro motivi del ricorso della Geobau s.r.l., denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss.. La ricorrente incidentale insiste per l’inoperatività della copertura assicurativa, in quanto il crollo della paratia posizionata dalla Geobau concretava un inadempimento contrattuale, e non un fatto accidentale causa di un danno involontariamente cagionato a terzi. Viene richiamato il punto della polizza secondo cui “l’assicurazione non comprende i danni alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori”. La garanzia, secondo la ricorrente incidentale, opererebbe per la sola responsabilità dell’assicurata che cagioni danni a terzi, e non può essere intesa come tale da prevedere quale beneficiario dell’indennizzo l’assicurata stessa. Gli importi trattenuti dalla Guntschna s.r.l. non costituirebbero oggetto di risarcimento erogato ad un terzo dall’assicurata Geobau s.r.l., quanto la diminuzione del corrispettivo dovuto dalla committente in rapporto alla somma erogata a terzi per sostituire quella parte dell’opera danneggiata rientrante nella prestazione contrattuale dell’appaltatrice. La Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, invece, ha sostenuto che la spesa per l’intervento di ripristino resosi necessario a seguito del crollo della paratia ed eseguito da una terza impresa, descritto a pag. 24 e ss. di sentenza, costituisce risarcimento dei danni cagionati alla società committente, e non rifacimento delle opere, danni rientranti nella copertura assicurativa, come specificato al punto 18 delle Estensioni di garanzia contenute nella polizza prodotta in atti.

IV.1. Il motivo del ricorso incidentale della UnipolSai s.p.a. è inammissibile.

Innanzitutto, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di un testo negoziale (nella specie, delle clausole di un contratto di assicurazione relative alla portata ed all’estensione del rischio assicurato), ha l’onere, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non solo di specificare i canoni interpretativi, ex artt. 1362 c.c. e ss., che in concreto assuma violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato (non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata), ma anche di indicare il contenuto delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti, al fine di consentire alla Corte di cassazione di verificare l’erronea applicazione della disciplina normativa. Il ricorso incidentale della UnipolSai s.p.a., invece, richiama unicamente il contenuto della clausola di esclusione sub art. 3, lett. h della polizza, mentre la sentenza impugnata affronta la questione dell’ambito della copertura assicurativa con riferimento altresì ai punti 13 e 18 delle Estensioni di garanzia, e definisce, inoltre, tardiva (con autonoma ratio decidendi non censurata sotto il profilo dell’eventuale violazione delle norme processuali di cui agli artt. 183 e 345 c.p.c., relative alla determinazione del thema del giudizio di primo grado e del giudizio di appello) la deduzione di esclusione dei danni a cose di proprietà della committenza, giacchè non svolta dalla compagnia assicuratrice in primo grado, ed anzi avanzata in appello soltanto nella comparsa conclusionale.

D’altro canto, l’interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione, in ordine, appunto, alla portata ed all’estensione del rischio assicurato, rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se, come nella specie, rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione (cfr. Cass. Sez. 3, 29/05/2006, n. 12804).

Il ricorso incidentale è altresì carente dei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, imposti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto non si correla alle argomentazioni costituenti la ratio decidendi della sentenza della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano.

I giudici di secondo grado hanno, invero, risolto la questione di diritto, oggetto del ricorso della UnipolSai s.p.a., in modo conforme al principio enunciato da Cass. Sez. 1, 17/07/1993, n. 7971, che deve essere riaffermato.

La stipula di un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbliga la società assicuratrice a tener indenne l’appaltatore assicurato di quanto questi è costretto a pagare a terzi in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitato a titolo di responsabilità da inadempimento. A norma dell’art. 1917 c.c., comma 1, sono esclusi dalla garanzia assicurativa unicamente i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato, ma non certamente quelli colposi, anche se dovuti a colpa grave, in quanto l’assicurazione per la responsabilità civile presuppone ontologicamente una colpa dell’assicurato, e cioè un’imputabilità del fatto dannoso a titolo di colpa, come fondamento dell’obbligazione di risarcire il danno. L’appaltatore stipula, del resto, un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile proprio in quanto intende evitare le eventuali possibili conseguenze patrimoniali negative connesse al contratto di appalto a seguito di un inadempimento o di un inesatto adempimento dell’appalto imputabile all’appaltatore a titolo di colpa ai sensi dell’art. 1218 c.c. Sotto tale profilo, sono evidentemente diversi l’interesse dell’assicurato nell’assicurazione della responsabilità contro i danni e l’interesse nell’assicurazione sulla responsabilità civile. Nel primo caso, l’interesse dell’assicurato, che legittima la conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1904 c.c., è il risarcimento del danno subito da un proprio determinato bene in conseguenza di un sinistro. Nell’assicurazione della responsabilità civile, invece, l’assicurato si cautela contro il rischio dell’alterazione negativa del suo patrimonio, ponendo in essere con l’assicuratore un contratto in base al quale quest’ultimo si impegna a tener indenne ed a reintegrare il patrimonio dell’assicurato attraverso il pagamento di una somma di danaro pari all’esborso dovuto dall’assicurato stesso. Alla differente valutazione dell’interesse nelle due forme di assicurazione, si aggiunge la diversa disciplina dei fatti addebitabili a colpa grave dell’assicurato, esclusi nell’assicurazione contro i danni, e che sono, per contro, alla base dell’assicurazione sulla responsabilità civile.

Nel caso di specie, per quanto accertato in fatto nelle pregresse fasi di merito, le parti stipularono un’assicurazione della responsabilità civile sottoscritta dall’appaltatrice Geobau s.r.l. con lo scopo di restare indenne da eventuali richieste di risarcimento di danni connessi all’appalto, contro le possibilità dell’insorgere verso terzi di un debito di responsabilità civile per l’attività di impresa, anche a carattere colposo, tutelando in tal modo l’assicurata non un bene determinato, ma l’intero suo patrimonio (e così ben si spiega la dedotta esclusione dalla copertura assicurativa dei “danni alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori”).

Il risarcimento del danno in caso di vizi dell’opera appaltata costituisce un rimedio alternativo ed autonomo rispetto alle tutele (riduzione del prezzo e risoluzione) approntate a favore del committente dall’art. 1668 c.c., e normalmente consiste proprio nel ristoro delle spese sopportate dall’appaltante per provvedere, a cura di terzi, ai lavori ripristinatori, sicchè ove, come nella specie, l’oggetto dell’appalto sia costituito dalla realizzazione di una “res”, gli interventi emendativi si rapportano all’opera come sarebbe dovuta risultare, ove realizzata a regola d’arte. (arg. da Cass. Sez. 2, 06/11/2012, n. 19103). L’importo di tali spese dei lavori di ripristino eseguiti da terzi, e conseguenti al crollo della paratia, è stato determinato dai giudici del merito, con apprezzamento di fatto che resta sottratto al sindacato di legittimità se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ed il contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato dall’appaltatrice obbliga certamente l’assicuratore a tenere indenne la medesima appaltatrice delle spese che questa abbia dovuto rimborsare al committente per il rifacimento dell’opera viziata effettuata da un terzo.

III. Conseguono il rigetto del ricorso principale della Geobau s.r.l. e l’inammissibilità del ricorso incidentale della UnipolSai s.p.a., compensandosi nel rapporto tra le stesse le spese processuali del giudizio di cassazione in ragione della reciproca soccombenza, e condannando la Geobau s.r.l. a rimborsare alla controricorrente Guntschna s.r.l. le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non occorre provvedere al riguardo per l’altro intimato S.L., il quale non ha svolto attività difensive.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale della Geobau s.r.l., dichiara inammissibile il ricorso incidentale della UnipolSai s.p.a., compensa nel rapporto tra la Geobau s.r.l. e la UnipolSai s.p.a. le spese del giudizio di cassazione e condanna la Geobau s.r.l. a rimborsare alla controricorrente Guntschna s.r.l. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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