Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23948 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23948 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: BRONZINI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 19359-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo studio
dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
contro

2458

MONTANI LOREDANA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 945/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 22/10/2013

di

L’AQUILA,

depositata

il

22/08/2007

R.G.N.

100/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
BRONZINI;

verbale PESSI ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega

Udienza 4.7. 2013, causa n. 36
n. 19359 /2008

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di L’Aquila con sentenza del 5.7.2007, in riforma della
impugnata sentenza del Tribunale di Teramo del 24.1.2005, dichiarava la nullità
del termine apposto al contratto stipulato tra le Poste e Montani Loredana e
conseguentemente l’esistenza di un rapporto a tempo indeterminato con
decorrenza dal 2.11.2000, con condanna delle Poste al pagamento delle
retribuzioni dalla data di messa in mora delle Poste detratto l’aliunde perceptum
come da documentazione in atti.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso in cassazione Poste italiane spa
formulando plurimi motivi; è rimasta intimata la Montani Loredana.
Veniva prodotto verbale di conciliazione extragiudiziale. La Corte autorizzava la
motivazione semplificata della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse
avendo le parti conciliato la controversia come da verbale di conciliazione
sindacale. Nulla sulle spese.
P.Q.M.

La Corte: dichiara l’inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4.7.2013

R.G.

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