Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23948 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23948

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

BIZZARRA SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS) in persona del

liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI GIUSEPPE,

rappresentata e difesa dall’avvocato D’ARRIGO DOMENICO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/67/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 14/04/08,

depositata l’01/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Preesidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:

“Bizzarra s.r.l in liquidazione propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sez staccata di Brescia, n. 100/67/08 in data 14-4-2008 depositata in data 1-10-2008, che, in parziale riforma della sentenza della CTP di Brescia confermava la pretesa impositiva dell’Ufficio in ordine all’annullamento del credito di IVA esposto dalla contribuente nella dichiarazione relativa all’anno 2000, in quanto fondata su operazioni inesistenti.

La Agenzia resiste con controricorso.

Con il primo motivo deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, commi 9 e 10 sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere che fosse consentito alla Amministrazione procedere, anche a seguito della definizione automatica di cui all’art. 9 cit., alla verifica della sussistenza dei presupposti del credito di imposta o del diritto al rimborso. Formula il seguente quesito di diritto: ” dica la Corte se la L. n. 289 del 1992, art. 9 per un periodo di imposta definito ai sensi di detta norma inibisca all’Ufficio finanziario di procedere ad accertamento e rettifica dei crediti esposti nella dichiarazione condonata”.

Con il secondo deduce violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 in relazione agli artt. 2697 , 2727 e 2729 in quanto ad avviso della contribuente la CTR erroneamente aveva ritenuto che la fittizietà delle operazioni fosse desumibile da elementi certi e precisi, mentre dagli atti doveva evincersi il contrario.

Formula il seguente quesito di diritto; “dica la Corte se in caso di contestazione di operazioni inesistenti relative ad un periodo di imposta coperto da condono ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 l’Amministrazione abbia adempiuto al suo onere probatorio adducendo elementi indiziari tra loro contrastanti?” Il primo motivo pare inammissibile per errata formulazione del quesito di diritto, che si limita a formulare alla Corte una domanda astratta senza alcun riferimento alla ” regula iuris” applicata nella sentenza impugnata. Peraltro l’assunto è infondato, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (v, Cass. n. 375 del 2009) “In tema di condono fiscale, la previsione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 9 per il quale la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, se comporta che nessuna modifica di tali importi può essere determinata dalla definizione automatica, non sottrae all’ufficio il potere di contestare il credito. Pertanto, quando sia stato chiesto il rimborso dell’IVA e l’ufficio abbia motivo di ritenerla mai versata, trattandosi di operazioni inesistenti, l’Erario non è tenuto, per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, nè gli è inibito l’accertamento diretto a dimostrare l’inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco, i quali restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’uffici”.

Il secondo motivo è palesemente inammissibile, censurando sotto il profilo del diritto motivazioni di fatto con richiamo ad assunti generici e totalmente privi di autosufficienza, con quesito di diritto del pari inammissibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente alle spese a favore della Amministrazione, che liquida in Euro 6.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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