Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23947 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23947

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CPM C0STRUZI0NI DI CATERINO CIPRIANO SAS;

– intimata –

avverso la sentenza n. 125/28/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 30/06/08, depositata il 22/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

concluso per il rigetto dell’istanza di rimessione in termini nel

merito e per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n, 125/28/08, in data 30-6- 2008, depositata in data 22-9-2008, che dichiarava inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso della contribuente CPM Costruzioni s.a.s., di C.C. avverso tre avvisi di pagamento per il recupero del credito di imposta di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 8 per gli anni 2002, 2003, 2004, sul rilievo della carenza di specificità dei motivi di gravame.

In data 30 agosto 2011 l’Agenzia comunicava che non era stato possibile notificare il ricorso al resistente CPM Costruzioni di Caterino Cipriano s.a.s presso il domicilio eletto presso il difensore per irreperibilità di quest’ultimo e che il consiglio dell’ordine competente non aveva risposto alla tempestiva richiesta di informazioni dell’indirizzo di studio. Poichè il procedimento notificatorio non era stato ripreso, la Agenzia chiedeva di essere rimessa in termini ai sensi ai sensi dell’art. 184 bis c.p.c. per procedere alla rinnovazione della notifica, esponendo che doveva ritenersi ipotesi di errore scusabile in quanto la sentenza della Sezioni Unite di questa Corte secondo cui nella ipotesi di notificazione di atto processuale non conclusa positivamente per fatto non imputabile al richiedente, il notificante ha l’onere di riprendere il procedimento notificatorio entro un congruo termine, innovativa della precedente giurisprudenza, era stata depositata il 24 luglio 2009, laddove la notifica a mezzo servizio postale era stata tentata in data 23 ottobre 2009.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

La istanza non può trovare accoglimento.

A prescindere dal fatto che la notificazione è stata compiuta quasi tre mesi dopo il deposito della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di cui si fa menzione (n. 17352 del 2009) pertanto a tale data ben conoscibile, deve tenersi conto che i principi ivi espressi erano già immanenti al sistema, in quanto ritenere, in relazione alla intervenuta scissione temporale tra il perfezionamento della notifica per il notificante rispetto al destinatario, la validità, per il notificante della data di consegna dell’atto all’Ufficiale giudiziario, implicava pur sempre la continuità in termini ragionevoli del procedimento notificatorio.

Infatti, la deroga al principio della necessità di ricorso al giudice per ottenere la autorizzazione alla rinnovazione della notificazione, era stata giustificata in forza di ragioni di speditezza processuale, in quanto l’ottenimento del provvedimento giurisdizionale allungava notevolmente i tempi del giudizio; è evidente che tale “ratio” viene meno in caso di allungamento oltre misura del procedimento notificatorio, e certamente in caso di sostanziale abbandono dello stesso da parte del notificante.

Nella specie, sulla base della stessa documentazione prodotta dalla Agenzia, dopo la richiesta di chiarimenti al consiglio dell’ordine dei commercialisti di Caserta, in data 5-11-2009, nulla è stato fatto fino alla richiesta di rimessione in termini, in data 30 agosto 2011.

Ne consegue che il procedimento notificatorio si è interrotto per non giustificabile indugio della parte.

Il ricorso quindi è inammissibile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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