Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23946 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. II, 25/09/2019, (ud. 06/03/2019, dep. 25/09/2019), n.23946

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11425/2014 proposto da:

C.A., C.V., C.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, Salita San Nicola da Tolentino

1/B, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO NASO, rappresentati e

difesi dagli avvocati PIETRO COSTA E GIANFRANCO DALMASO;

– ricorrenti –

contro

CR.AL., C.E., G.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 13, presso lo studio

dell’avvocato AGOSTINO GESSINI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

P.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO

80, presso lo studio dell’avvocato PIERO ENRICO TURETTA,

rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO AQUINO, GIACINTO BUFO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

C.D., C.M., C.A.M.,

CR.MI., CR.AL., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1551/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/03/2019 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.O., con atto di citazione regolarmente notificato, premesso che, in data 26/4/88, era deceduto ab intestato il fratello C.P. e che egli era l’erede legittimo, unitamente ai figli e nipoti degli altri loro due fratelli premorti ( Al. e Ge.), conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri C.I. (figlia di Ge.), C.A., C.V., C.G., Cr.Fa. (figli di Al.), Cr.Mi., Cr.Al., C.F. (figli di C.F. nipote del de cuius), al fine di ottenere la divisione dei beni ereditari.

Si costituivano C.I. che assumeva di essere creditrice della massa ereditaria e Cr.Fa., A., V. e G., sollevando varie contestazioni in ordine ai beni facenti parte dell’asse ereditario da dividere.

Due dei tre immobili facenti parte dell’asse ereditario, uno sito in (OMISSIS) e l’altro in (OMISSIS) venivano sottoposti a sequestro giudiziario.

All’esito dell’istruttoria il Tribunale di Velletri con sentenza n. 493/07 disponeva la divisione dei beni ereditari, assegnando a C.O. in proprietà l’appartamento sito in (OMISSIS); a C.I. (figlia ed unica erede del fratello Ge., poi deceduta e alla quale è subentrata P.L.) quello sito in (OMISSIS) ed agli altri coeredi (gli eredi del premorto fratello Al.) in comproprietà il villino sito in (OMISSIS); condannava C.O. a corrispondere a C.I., a titolo di conguaglio, la somma di Euro 16.945,00, ed a C.A., C.V., C.G., Cr.Fa., Cr.Mi., Cr.Al. e C.F. la somma di Euro 255.330,00 oltre interessi dalla data di decesso del de cuius; condannava C.O. a pagare, in favore di C.I., la somma di Euro 31.539,00 e gli altri coeredi la somma di Euro 52.563,00 a titolo di frutti; distribuiva la somma depositata presso il c/c intestato al de cuius in tre parti, in favore di ciascuna stirpe, revocava il sequestro giudiziario degli immobili e compensava le spese tra le parti.

Avversa detta sentenza proponevano appello C.A., C.V., C.G. e Cr.Fa. (eredi di Cr.Al.), sostanzialmente per due motivi: contestando il criterio adottato dal Giudice di primo grado nell’attribuzione dei beni immobili ed, in secondo luogo, assumendo che la valutazione economica del villino di (OMISSIS) loro assegnato effettuata dal c.t.u. era eccessiva. Chiedevano, pertanto che, previa rinnovazione della c.t.u., si procedesse ad una diversa attribuzione dei beni immobili tra i coeredi.

Si costituiva C.I., chiedendo il rigetto dell’appello e proponeva appello incidentale in ordine ai capi della sentenza che avevano rigettato le domande già formulate in primo grado.

Cr.Al. e C.F. (eredi di Cr.Fe.) rimanevano contumaci.

Si costituiva, anche, Cr.Mi. (uno degli eredi di Cr.Fe.) che censurava la sentenza per avere attribuito al bene immobile sito in (OMISSIS) un valore superiore a quello di mercato e chiedeva di rinnovare la c.t.u..

Con autonomo atto di appello, C.O. chiedeva la riforma della sentenza per i seguenti motivi: 1) perchè contestava di aver goduto in via esclusiva e nel proprio interesse l’immobile sito in (OMISSIS), di cui era stato nominato custode giudiziario; 2) per non avere la sentenza disposto nulla circa i beni mobili, altri crediti nè in ordine alla gestione ed alle spese del custode, limitandosi a disporne la revoca. Concludeva chiedendo un accertamento tecnico-contabile sui beni mobili, previa richiesta di rendiconto da parte del custode giudiziario nominato per l’immobile di (OMISSIS), geom. N..

Si costituiva, anche, in questo procedimento C.I., instando per il rigetto del primo motivo di appello proposto da C.O. e chiedendo la stima e la divisione dei beni mobili facenti parte della massa ereditaria, nonchè, proponendo appello incidentale nei termini sopra indicati.

Cr.Mi. si costituiva, anche, in questo giudizio assumendo le stesse conclusioni. Cr.Al. e C.F. rimanevano contumaci.

I due appelli venivano riuniti.

Nel corso del processo decedeva C.I. e si costituiva, come sua unica erede universale P.L., che faceva proprie le conclusioni già rassegnate dalla propria madre.

A seguito della morte di C.O. il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi di quest’ultimo, C.D., C.M. e C.A.M..

La Corte di Appello di Roma con sentenza n. 1551 del 2013, rigettava l’appello principale e gli appelli incidentali, compensava interamente le spese del giudizio. Secondo la Corte distrettuale, il Tribunale aveva operato correttamente avendo provveduto all’assegnazione dei beni immobili, facente parte dell’asse ereditario, tenendo conto di due elementi: dell’assegnazione per stirpe e dello stato di fatto preesistente. Corretta era la decisione del Tribunale, anche in ordine ai beni mobili, crediti e compenso al custode.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta: 1) da C.A., C.V. e C.G. (Eredi di Cr.Al.) con ricorso notificato il 24 aprile 2014 e affidato ad un motivo. 2) e da G.P., c.a. ed C.E. (eredi di Cr.Fa. a sua volta erede di Cr.Al.), con ricorso notificato il 28 aprile 2014 e affidato a due motivi. P.L. ha resistito con controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi. G.P., Cr.Al. e C.E. hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale di P.L..

All’udienza del 3 ottobre 2018 questa Corte con ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per integrazione del contraddittorio nei confronti di Cr.Mi. con termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

P.L. e G.P. unitamente ai sigg. Cr.Al. ed E. hanno chiesto con istanza la remissione in termini per la notifica nei confronti degli eredi di Cr.Mi. ( D.F.G., C.S., Cr.An.) essendo, questi, risultato morto alla data del (OMISSIS).

La notifica del ricorso per integrazione del contraddittorio nei confronti di Cr.Mi. è stata effettuata in data 9 novembre 2018, presso lo studio dell’avv. Maurizio Moroni difensore costituito nel giudizio di secondo grado e presso il quale Cr.Mi. aveva eletto domicilio, ed essendo tale notifica effettuata prima della morte di quest’ultimo, non occorre effettuare altra notifica nei confronti degli eredi dello stesso. Il contraddittorio deve pertanto ritenersi integro.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

A) In via preliminare vanno riuniti i ricorsi dei sigg. C. ( A., V. e G.) e il ricorso di G.P., c.a. ed C.E., perchè rivolti avverso la stessa sentenza. Posto che il ricorso dei sigg. G.P., c.a. ed C.E. risulta depositato prima del ricorso dei sigg. C., il primo va considerato quale ricorso principale e il secondo quale ricorso incidentale.

B) Sempre in via preliminare il Collegio osserva che la notifica del ricorso per integrazione del contraddittorio nei confronti di C.M. è stata effettuata in data 9 novembre 2018, presso lo studio dell’avv. Maurizio Moroni difensore costituito nel giudizio di secondo grado e presso il quale C.M. aveva eletto domicilio, ed essendo tale notifica effettuata prima della sua morte, non occorre effettuare altra notifica nei confronti degli eredi dello stesso. Il contraddittorio deve pertanto ritenersi integro.

A.- Ricorso principale proposto dai sigg. G.P., c.a. ed C.E. (eredi di Cr.Al.).

1.- Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 720 e 727 c.c.. Difetto di motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale nell’assegnare il villino di (OMISSIS) alla stirpe di Cr.Al. fratello del de cuius non avrebbe tenuto presente che avrebbe potuto assegnarlo soltanto se effettivamente richiesto, e gli eredi di Al. non avevano effettuato alcuna richiesta. E di più, l’assegnazione effettuata violerebbe la normativa di cui all’art. 727 c.c., perchè l’ingente conguaglio previsto creerebbe una disomogeneità tra le quote.

1.1.- Il motivo è infondato.

Va qui osservato che in tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio, indicato nell’art. 720 c.c., della “preferenziale” assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purchè assolva all’obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata (Cass. n. 22857 del 28 ottobre 2009).

Ora, come emerge dalla sentenza impugnata la Corte distrettuale ha proceduto all’assegnazione dei beni immobili facenti parte dell’asse ereditario di cui si dice, tenendo conto di due elementi: dell’assegnazione per stirpe e dello stato di fatto preesistente. Sicchè, considerando che Fa., uno dei sette coeredi della stirpe di Cr.Al., possedeva il villino di (OMISSIS) ha proceduto all’assegnazione dello stesso alla stirpe di cui si dice. Come afferma la sentenza impugnata: “(…) La circostanza di assegnare il villino di (OMISSIS) (che costituisce l’immobile di maggior valore) in comproprietà ai rimanenti coeredi non può costituire alcun danno – come sostenuto nell’appello principale – rappresentando, al contrario, una soluzione logica, anche tenendo conto che il villino era in possesso di uno dei sette coeredi ( Fa.) appartenenti alla stirpe degli aventi, causa dal fratello premorto Al.. Il fatto poi che l’entità del conguaglio complessivo da corrispondere in favore di C.I. ammonti ad Euro 255.330,00 è giustificato dal valore del villino stimato in Euro 626.330,00 e dalla possibilità che, ove il possessore intenda acquistarne la proprietà esclusiva potrà versare la dovuta differenza agli altri comproprietari e corrispondere il prescritto conguaglio all’avente diritto, ovvero, in caso contrario, gli appellanti potranno procedere alla vendita dell’immobile e soddisfare con una parte del ricavato le ragioni di C.I. (…)”. E’ questa una valutazione ed una scelta compiuta dalla Corte distrettuale, consentita dall’art. 720 c.c., dovendosi considerare che tale normativa esprime semplicemente una preferenza, come è detto “preferibilmente”, ma non un vincolo per il Giudice di ricondurre il bene indivisibile nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore (o anche nella porzione di più coeredi se questi ne richiedono congiuntamente l’attribuzione), e quale valutazione di merito razionalmente e giuridicamente condivisibile non è suscettibile di un sindacato di legittimità.

1.2.- Ovviamente, e appare opportuno specificare che, nel caso in esame, non ricorre l’ipotesi, di cui all’ultima parte dell’art. 720 c.c., cioè di ricondurre il bene immobile, non comodamente divisibile, nella porzione ereditaria spettante a più coeredi (ove questi ne avessero fatto richiesta) perchè i coeredi sarebbero le tre stirpi, partecipanti all’assegnazione e non sembra che più coeredi (cioè più stirpi), ammesso pure che ciò fosse possibile, abbiano fatto richiesta di assegnazione.

1.3. – Infondato è anche il richiamo alla normativa di cui all’art. 727 c.c., dovendosi considerare che l’art. 727 c.c., esplicitamente, fa salvo quanto disposto dagli artt. 720 e 722 c.c., per cui, in presenza di immobile non comodamente divisibile, non insorge un problema di omogeneità delle quote. Senza dire che, nel caso in esame, essendo le quote, di cui si dice, costituite da beni immobili e, in particolare, da fabbricatii l’omogeneità deve ritenersi rispettata.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano Violazione e falsa applicazione degli artt. 726 e 728 c.c., omesso esame su un punto decisivo della controversia, difetto di motivazione. Secondo i ricorrenti, la Corte distrettuale, preso atto delle contestazioni degli appellanti in merito alla consulenza espletata e, soprattutto, la richiesta della parte di un rinnovo della CTU, avrebbe dovuto disporre una nuova consulenza aggiornata ai valori degli immobili al momento della decisione della causa. D’altra parte, il notorio crollo del valore degli immobili e il conguaglio di notevole importo posto a carico degli attuali ricorrenti renderebbe ingiusta la sentenza della Corte di Appello di Roma.

2.1.- Il motivo è infondato.

Il ricorrente ripropone una questione esaminata e decisa, dalla Corte distrettuale, correttamente, comunque, non valutazione di merito, non sindacabile in questa sede. Infatti, come afferma la sentenza impugnata “(…) quanto alle censure mosse alla c.t.u. estimativa esse appaiono palesemente infondate, considerato che in primo grado non furono sollevate obiezioni e che, comunque, le critiche sono del tutto generiche, limitandosi gli appellanti a sostenere che la valutazione effettuata dal perito d’ufficio è eccessiva, senza supportare tali apodittiche affermazioni con concreti elementi (…)”. E, il ricorrente non offre, neppure in questa sede, elementi utili a superare la valutazione specifica effettuata dalla Corte distrettuale, per quanto è affermazione assolutamente generica quella relativa al cc. dd. “crollo” del valore degli immobili.

A.- Ricorso incidentale proposto dai sigg. C. ( A. V. e G.).

3.- Con l’unico motivo di ricorso i sigg. C. lamentano violazione ed errata applicazione di norme di diritto ex artt. 485,486,713,720 c.c.. I ricorrenti ritengono che la Corte distrettuale avrebbe errato nell’aver fondato l’assegnazione dei cespiti esclusivamente sul possesso di alcuni beni da parte di alcuni soltanto dei coeredi. Ciò avrebbe comportato, secondo i ricorrenti, la assoluta impossibilità per gli altri tra cui gli odierni ricorrenti (componenti la stirpe del premorto Al.) di essere posti nella condizione di poter materialmente acquisire e beneficiare della loro quota ereditaria composta dal solo immobile di (OMISSIS). Per altro, la indivisibilità del bene attribuito alla stirpe dei ricorrenti, villino unico non frazionabile in lotti, ha determinato l’impossibilità per i sigg. C.A., V. e G. di poter, eventualmente, adempiere, anche volendo, alle obbligazioni nascenti a loro carico.

3.1.- Il motivo per quanto non rimane assorbito dal ricorso principale, è infondato.

In via preliminare, va precisato che nel presente giudizio non sembra sia stata avanzata domanda di scioglimento della comunione all’interno della stirpe che fa capo a Cr.Al., ma il presente giudizio, ha avuto ad oggetto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria relativa alla successione di C.P.. Si trattava di assegnare a ciascuna delle tre stirpi ( O., Al. e Ge.) i beni dell’asse ereditario e, in particolare, di assegnare i tre beni immobili (appartamento sito in (OMISSIS), altro appartamento in (OMISSIS) e un villino sito in (OMISSIS)), ciascuno non facilmente (o comodamente) divisibile. E, trattandosi di beni per se stessi non facilmente divisibili, l’assegnazione di cui si dice, andava effettuata, secondo il criterio posto dall’art. 720 c.c., nella consapevolezza, come già si è detto esaminando il ricorso principale, che quel criterio è derogabile e non vincolante potendo, il Giudice della divisione, tenere conto degli interessi specifici di tutti i coeredi.

Ora, la sentenza impugnata, confermando quanto deciso dal Tribunale, ha ritenuto che l’assegnazione dei beni immobili di cui si dice, non facilmente divisibili, andava effettuata, tenendo conto della situazione di fatto esistente ed, in particolare, del possesso esercitato sul bene da uno o da tutti i componenti una stirpe ereditaria. Si tratta, dunque, di una decisione corretta in punto di diritto e, pertanto, va confermata.

C.- Ricorso incidentale condizionato presentato da P.L.

4.- P.L. lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso incidentale, la violazione degli artt. 723,724,725,726,1104,2031 c.c., artt. 112 e 785 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel rigettare le domande dirette ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per le varie cause civili intentate nell’interesse della massa ereditaria, avrebbe errato nel ritenerle domande nuove posto che il giudizio di divisione ereditaria è un giudizio aperto nel quale, pretese, come quelle in esame, sarebbero dovute entrare di diritto.

b) Con il secondo motivo di ricorso incidentale, violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 1 e del giudicato costituita dal capo della sentenza del Tribunale che a C.I. aveva riconosciuto il diritto ad una indennità, liquidata a carico di C.O. e della stirpe degli redi di Al., che avevano avuto il godimento dei beni ereditari loro attribuiti, la violazione inoltre dell’art. 112 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 4). Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale avrebbe omesso la decisione in ordine alla domanda di “liquidare a C.I. l’ulteriore danno e le ulteriori indennità per il godimento dei beni ereditari, maturate dopo la sentenza impugnata”.

4.1. – Entrambi i motivi proposti in forma condizionata rimangono assorbiti dal rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale dei sigg. C. ( A. V. e G.).

In definitiva, va rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dai sigg. C. ( A. V. e G.); va dichiarato assorbito il ricorso incidentale proposto dalla P.. I ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali vanno condannati in solido a rimborsare a controparte le spese del presente giudizio di cassazione che vengono liquidate con il dispositivo. Vanno compensate le spese tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali (sigg. Cristini). Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali (dei sigg. C.A., V. e G.), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale ed incidentale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale, condanna i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali (i sigg. C.A., V. e G.) rimborsare alla parte controricorrente ( P.L.), le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro 5.800,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; compensa le spese del presente giudizio di cassazione tra i ricorrenti principali ed i ricorrenti incidentali (i sigg. C.), dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale (dei sigg. C.), a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile di questa Corte di Cassazione, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA