Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23945 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23945 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 11392-2012 proposto da:
CALDERONE FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SALARIA 320, presso lo studio dell’avvocato
LUTRARIO LUCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SIRACUSA ANGELO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2425

CUTRUPIA GAETANO;
– Intimato –

Nonché da:
CUTRUPIA GAETANO, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 22/10/2013

VIA GAETA 64, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE
COSIMO, che lo rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– controri corrente e ricorrente incidentale contro

VIA SALARIA 320, presso lo studio dell’avvocato
LUTRARIO LUCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
SIRACUSA ANGELO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 227/2012 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 09/02/2012 R.G.N. 508/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato SIRACUSA ANGELO;
udito l’Avvocato GENOVESE COSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso
principale, assorbiti i primi 2 motivi del ricorso
incidentale, in subordine accoglimento per quanto di
ragione del terzo motivo.

CALDERONE FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA,

,

RG 11392-12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Messina, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione,riformando quella non definitiva del Tribunale di Barcellona P.G.

sentenza, dichiarava illegittimo il licenziamento del 6 luglio 1994 intimato
a Calderone Franco da Cutrupia Gaetano con condanna di quest’ultimo alla
riassunzione entro tre giorni o al pagamento di quattro mensilità
dell’ultima retribuzione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

La Corte del merito, inoltre, con la sentenza in parola, decidendo
sull’appello del 31 gennaio 2005, rideterminava la somma riconosciuta dal
primo giudice con sentenza definitiva richiesta dal Calderone a titolo di
differenze retributive per superiore inquadramento, lavoro straordinario,

e pronunciando sull’atto d’impugnazione del 3 dicembre 2002 avverso detta

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indennità di preavviso e TFR.

La Corte del merito poneva a fondamento del

decisum,

per quello che

interessa in questa sede, il rilievo secondo il quale il giudice di primo
grado, nel considerare, nella predetta sentenza non definitiva, il secondo
tamquam

licenziamento del 6 settembre 1994

non

esset

per essere stato

intimato oralmente e riconoscendo, quindi, la tutela reale era andato
petita

ultra

in quanto, tale licenziamento, non era stato mai impugnato dal

lavoratore. Sicché, secondo la predetta Corte, poteva valutarsi solo il
. licenziamento precedente del 6 luglio 1994 che, poiché non sorretto da
giusta causa o giustificato motivo, doveva essere dichiarato illegittimo con
applicazione della garanzia del regime c.d. obbligatorio.

I

Calderone Franco chiede l’annullamento di questa sentenza sulla base di sei
motivi.

Cutrupia Gaetano resiste con controricorso con il quale propone impugnazione
incidentale assistita da tre censure cui si oppone, con controricorso,

Vengono depositate memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della
stessa sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale il ricorrente

denuncia

violazione degli artt. 340, 2 ° comma, e 324 cpc.

Il ricorrente rileva che

controparte, successivamente al deposito del

dispositivo della sentenza non definitiva di primo

grado, nonostante

avesse formulato – all’udienza del l luglio 2002 – riserva di appello, ha,
poi,invece, proposto appello con riserva dei motivi che sono stati
esplicitati successivamente con ricorso del 3 dicembre 2002.In casi del
genere, si sostiene da parte del ricorrente, l’impugnazione immediata va
dichiarata inammissibile in quanto, considerata la riserva di appello, il
Cutrupia avrebbe dovuto impugnare la sentenza non definitiva unitamente a
quella definitiva. Conseguentemente, prospetta il ricorrente, poiché con
l’appello avverso la sentenza definitiva si è impugnato il solo capo della
sentenza non definitiva riguardante il corretto inquadramento di esso

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Calderone Franco.

lavoratore si è formato il giudicato sul capo della sentenza non definitiva
concernente l’applicazione della tutela reale.

Parte resistente, pur non smentendo la ricostruzione de//’iter processuale

proposta dal ricorrente e che con l’appello avverso la sentenza definitiva

declaratoria nel superiore inquadramento, assume che gli artt. 340 e 324 cpc
si riferiscono alla sentenza nella integralità e non già al dispositivo.

La censura è fondata.

In proposto va rilevato che costituisce giurisprudenza oramai consolidata di
questa Corte il principio secondo il quale lAt”impugnazione immediata di una
sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l’impugnazione
differita è inammissibile (Cfr. per tutte Cass.12 aprile 2002 n.5282, Cass.
7 ottobre 2002 n.14319 e Cass. 22 luglio 2010 n.17233) atteso che dal
differimento delle impugnazioni proponibili nei confronti della sentenza non
definitiva consegue,

ex

art. 340 cpc, l’onere di proporle unitamente a

quelle contro le successive sentenze definitive, o non definitive
immediatamente impugnate.

Siffatta regola è ritenuta da questa Corte applicabile anche alle
controversie di lavoro con l’unica differenza che la riserva può essere
formulata già dopo la lettura del dispositivo in udienza e prima del
deposito della motivazione (V. per tutte Cass. 25 agosto 2003 n. 12482 e
Cass. 22 luglio 2010 n.17233 cit.).

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si è impugnato il solo capo della sentenza non definitiva afferente la

Applicando siffatti principi la caso di specie emerge che il Cutrupia, pur
avendo fatto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva, ha
proposto immediato appello avverso questa sentenza, non reiterando
nell’appello avverso la sentenza definitiva il motivo d’impugnazione
afferente l’applicazione della tutela reale conseguente alla declaratoria

Tanto, del resto trova conferma nella stessa decisione di appello dove la
questione dell’operatività della tutela reale viene affrontata dalla Corte
del merito sul presupposto che tale questione è stata devoluta con l’appell
immediato avverso la sentenza non definitiva.

Tutto ciò comporta che essendo l’appello immediato avverso la sentenza non
definitiva inammissibile in conseguenza dell’esercizio da parte
dell’appellante del potere di differimento dell’impugnazione e difettando
nell’appello avverso la sentenza definitiva l’impugnazione del capo della
sentenza non definitiva con il quale, dichiarato illegittimo il
licenziamento, è stata applicata la tutela reale, non poteva la Corte del
merito pronunciarsi sulla relativa questione essendo tale capo della
sentenza non definitiva di primo grado divenuto cosa giudicata.

Il motivo in esame, pertanto va accolto, rimanendo nelle esposte
considerazioni assorbite le altre due censure relative rispettivamente – la
seconda – alla violazione dell’art. 112 cpc per non avere la Corte del
‘ merito valutato le deduzioni svolte riguardo alla predetta inammissibilità
dell’appello immediato e – la terza – alla violazione dell’art. 112 cpc ed
al vizio di motivazione afferente l’interpretazione della domanda e della

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d’illegittimità del licenziamento di cui alla sentenza non definitiva.

sentenza di primo grado sempre con riguardo alla questione del
licenziamento.

. Con la quarta critica il ricorrente principale, denunciando violazione
• dell’art. 112 cpc anche in relazione all’art. 429, 30 comma, cpc e all’art.

impugnato il capo della sentenza non definitiva che non ha riconosciuto
sull’indennità risarcitoria, di cui alla applicata tutela reale,gli
interessi e la rivalutazione monetaria la Corte del merito ha omesso di
pronunciarsi.

La censura è fondata nel senso che avendo la Corte del merito riformato la
sentenza non definitiva di primo grado in punto d’applicabilità della tutela
reale ed avendo riconosciuto la tutela obbligatoria ha sancito la spettanza
degli interessi e della rivalutazione monetaria sull’indennità ex art. 8
della legge n. 604 del 1966 e non su quella ex art. 18 della Legge n. 300
del 1970.

Il quinto motivo del ricorso principale con il quale, in via subordinata, si
assume la violazione dell’art. 8 della Legge n. 604 del 1966 e dell’art. 2
della Legge n.108 del 1990 per l’inadeguatezza dell’indennità di cui al
richiamato art. 8 della Legge n. 604 del 1966, rimane assorbito.

La sesta censura, con la quale si critica la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 91 cpc in relazione alla mancata condanna del Cutrupia,
• in quanto parte sostanzialmente soccombente, alle spese del giudizio di
appello, è infondata.

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150 disp.att. cpc,denuncia che pur avendo, con appello incidentale,

Nella specie il giudice di appello ha compensato le spese del giudizio
d’impugnazione.

Orbene è ius receptum

nella giurisprudenza di questa Corte che in tema

‘ di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso

condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e
che con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di
cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio
secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte
vittoriosa (Cfr. per tutte Cass. 11 gennaio 2008 n. 406).

Tanto comporta che non risultando violato il principio della soccombenza la
censura in esame va disattesa.

Passando all’esame del ricorso incidentale osserva il Collegio che con il
primo motivo il Cutrupia, allegando violazione degli artt. 91 e 92 cpc
nonché vizio di motivazione, deduce che le spese del giudizio di appello in
considerazione della significativa correzione dell’entità delle somme
dovute andavano poste a carico del Calderone.

Il motivo è infondato.

Valgono in proposito le osservazioni svolte in relazione all’esame
dell’ultimo motivo del ricorso principale.

* Con la seconda critica il ricorrente incidentale, denunciando violazione
degli artt. 15 preleggi, 1418,2626,2697 cc, 115, 415 cpc, 18 della Legge n.

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nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere

300 del 1970 e 8 della Legge n. 604 del 1966, sostiene l’inapplicabilità
della tutela reale ed obbligatoria.

La censura è assorbita dal passaggio in giudicato su punto della sentenza di
primo grado per essere inammissibile, come rilevato in precedenza, l’appello

definitiva.

Con il terzo motivo il Cutrupia denuncia che con la cessazione dell’attività
aziendale nel 1996 si è interrotto il nesso di causalità giuridica fra
licenziamento ed il danno lamentato.
Il motivo è inammissibile in quanto non è indicato in quale dei motivi
previsti dall’art. 360, primo comma, cpc la censura è riconducibile(Cfr. per
tutte Cass. 18 maggio 2005 n. 10420 secondo cui

il ricorrente

incidentale, come quello principale – ha l’onere di indicare con precisione
gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la
natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione,
il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il

devolutum della

sentenza impugnata).
In conclusione il primo ed quarto motivo del ricorso principale vanno
accolti, il sesto va rigettato e gli altri dichiarati assorbiti.
Il ricorso incidentale va respinto.

In conseguenza dell’accoglimento dei suddetti motivi del ricorso principale
. la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio
di legittimità, alla Corte di Appello di Catania.

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immediato del Cutrupia avverso il relativo capo della sentenza non

P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo ed quarto motivo del ricorso
principale, rigetta il sesto e dichiara assorbiti gli ‘altri. Rigetta il
ricorso incidentale. Cassa in relazione ai motivi del ricorso principale
accolti la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2013

Il Presidente

legittimità alla Corte di Appello di Catania.

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