Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23945 del 15/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23945
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MOBILIA FABRIZIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 79/2/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 29/05/08,
depositata il 10/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/10/2011 dal Presidente Relatore Dott. CARLO PARMEGGIANI;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite:
” P.R. propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 79/2/08 in data 29-5-2008, depositata in data 10-7-2008, che in parziale riforma della sentenza della CTP di Messina, che aveva riconosciuto il diritto del contribuente P.R. alla restituzione di parte del prelievo fiscale operato sul trattamento di fine rapporto dalla amministrazione Comunale di Messina, aveva espressamente indicato la data di decorrenza degli interessi legali sulle somme da liquidare, respingendo la istanza del contribuente di corresponsione del danno da svalutazione monetaria sulle stesse somme, e condannando la parte privata al pagamento delle spese del grado a favore dell’Ufficio. La Agenzia non svolge attività difensiva.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 1224 c.c., asserendo che erroneamente il giudice di appello aveva negato la spettanza del maggior danno da svalutazione monetaria sulle somme dovute a titolo di rimborso, in quanto la mancata previsione di tale voce di danno nella legge speciale non è ostativa alla applicazione della normativa civilistica, nel senso che la CTR avrebbe dovuto d’ufficio, a prescindere dalla prova in concreto data dal P., verificare se il saggio degli interessi legali fosse stato o meno inferiore anche per qualche periodo al saggio di rendimento dei titoli di stato ovvero al tasso di inflazione se ancora maggiore, e riconoscere tale differenza quale risarcimento del maggior danno.
Con il secondo motivo deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 dell’art. 92 c.p.c., comma 2, e del principio generale di soccombenza nel regolamento delle spese di causa, osservando che la CTR aveva posto a carico del contribuente le spese di lite del grado nonostante la parte stessa fosse stata parzialmente vittoriosa, in punto alla definizione della decorrenza degli interessi legali sulle somme liquidando Entrambi i motivi sembrano palesemente infondati.
Il primo, perchè è “ius receptum” anche nella giurisprudenza citata dalla parte (Cass. Sez. Un, n. 19499 del 2008) che ai sensi dell’art. 1224 c.c. la prova della sussistenza di un maggior danno risarcibile rispetto al regime ordinario degli interessi legali è a carico esclusivo della parte che lo invoca, e come enunciato nella sentenza impugnata nonchè riconosciuto dallo stesso ricorrente nessuna prova di tal genere è stata data in giudizio. Il secondo, perchè l’unico punto in cui il contribuente non è rimasto soccombente in appello, era in realtà meramente virtuale, in quanto la Agenzia sia in primo grado che in secondo grado non aveva svolto alcuna opposizione sul punto, talchè la CTR non ha risolto una questione controversa, limitandosi ad esporre la disciplina di legge la cui applicazione la Agenzia non aveva mai contestato, disponendone anzi la applicazione d’ufficio.
Ne consegue che rettamente la CTR ha ritenuto la soccombenza del contribuente, disponendo di conseguenza in ordine al regime delle spese”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione; che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso della Agenzia deve essere rigettato.
Nulla per le spese, in mancanza di costituzione della intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011