Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23945 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 22/03/2017, dep.12/10/2017),  n. 23945

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11515-2014 proposto da:

P.F. in proprio, QUADRIFOGLIO SRL in persona del suo

presidente e legale rappresentante P.F., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO CODERONI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI QUADRI giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA GENTILE

DA FABRIANO, 3, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAVALIERE,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SILVIA CRIBIU’

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1655/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/03/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato AMATORI per delega;

udito l’Avvocato RAFFAELE CAVALIERE per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17/4/2013 la Corte d’Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dal sig. P.F., legale rappresentante della Società Quadrifoglio s.r.l., in relazione alla pronunzia Trib. Milano 23/12/2008, di rigetto della domanda proposta nei confronti del sig. N.F. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell’attività dal medesimo prestata in qualità di curatore del Fallimento della società (OMISSIS) in liq. “con grave negligenza ed incuria nello studio e nella lettura degli atti del fallimento”, avendo in particolare presentato denuncia penale nei suoi confronti per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, in ragione della ravvisata simulazione del contratto di associazione in partecipazione nel luglio del 1994 costituita con quest’ultima e con la neo costituita società Atr Quadrifoglio s.r.l. asseritamente dissimulante una cessione d’azienda della società (OMISSIS) in liq. volta a realizzare l'”appropriazione del pacchetto clienti della società fallita nonchè di parte del suo patrimonio”. Reati dai quali è stato poi assolto con formula piena.

La corte di merito ha altresì respinto il gravame in via incidentale proposto dal N. in ragione del rigetto della domanda in via riconvenzionale proposta di condanna del P. ex art. 96 c.p.c.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il P. – in proprio – e la Società Quadrifoglio s.r.l. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi.

Resiste con controricorso il N..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1, il 2 e il 3 motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 4 motivo denunziano “violazione e falsa applicazione dell’art. 366, n. 4 e 5 in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il ricorso per cassazione richiede, da un lato, per ogni motivo la formulazione della relativa rubrica con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo – tra quelli espressamente previsti dall’art. 360 c.p.c. – è proposto; dall’altro, esige l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (v. in particolare Cass., 19/8/2009, n. 18421).

Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di legittimità che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa, con – fra l’altro – l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, essendo inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di merito (cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692).

Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve necessariamente costituire una premessa a sè stante ed autonoma rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è tuttavia indispensabile che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, nonchè delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti soltanto mediante il ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri scritti difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata (v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass., 17/4/2000, n. 4937; Cass., 22/5/1999, n. 4998).

E’ cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).

Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati dagli odierni ricorrenti.

I motivi risultano infatti formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti fanno riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla costituzione “il 28 luglio 1994 di una “Associazione in partecipazione (doc. 1 citazione di 1^ grado)”, alla “deposizione avanti il Tribunale Penale” dell’avv. De Naro Papa, all'”istanza di sequestro inoltrata alla Procura (doc. 2 citazione di 1^ grado, pag. 8)”, alla “relazione sulla gestione di bilancio della Quadrifoglio s.p.a.” della dott.ssa C., alla “sentenza resa il 02 Febbraio-31 Marzo 2004 n. 993/04” del “Tribunale Penale”, all'”istanza-denuncia al P.M. (doc. 2 citazione di 1^ grado, pag. 7), all'”atto di citazione”, alla “transazione”, alla “memoria 23 luglio 2007”, alla sentenza del giudice di prime cure, alla “pag. 24 della Comparsa conclusionale (di primo grado) del N.”, alla “pag. 9 della Comparsa di risposta sempre di primo grado”, all’atto di appello) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

Va per altro verso posto in rilievo che non risultano invero nemmeno sviluppati argomenti in diritto coerenti con le norme di diritto denunziate come asseritamente violate, con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi i ricorrenti limitati a muovere apodittica e non ben comprensibili doglianze, sicchè quanto dedotto si risolve nella proposizione in realtà di “non motivi” (cfr. Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Deve ulteriormente sottolinearsi, con particolare riferimento al 1 motivo, che pur formalmente denunziando nell’intestazione del 1 motivo violazione dell’art. 132 c.p.c., risulta nel corpo del motivo in realtà dai ricorrenti inammissibilmente dedotto un vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), giacchè alla stregua della vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel caso ratione temporis applicabile, il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione si sostanzia solamente nell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche l'”erroneità” o l'”illogicità” o l’insufficienza della motivazione, come viceversa nella specie, laddove i ricorrenti si dolgono che lo “scritto è un accenno” e che esso “manca di logica” (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, da ultimo, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può infine sottacersi, da un canto, che gli odierni ricorrenti, anzichè argomentare a sostegno della lamentata nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., nel corpo del motivo deducono doglianze circa la diligenza nella specie mantenuta dal curatore fallimentare N., senza invero nemmeno indicare la norma che intendono censurare, e sotto quale profilo. Per altro verso, che nella parte in cui lamentano “un totale travisamento dei fatti” e una “falsa rappresentazione della realtà” in realtà tendono ad un’inammissibile rivalutazione dei fatti di causa, laddove non prospettino inammissibili vizi revocatori ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera rispettiva doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Trattandosi nel caso di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006 (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2) relativamente a giudizio instaurato in primo grado anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, e trovando nel caso applicazione non già l’art. 96 c.p.c., comma 3 bensì l’art. 385 c.p.c., comma 4 (giacchè la relativa abrogazione disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 20, è ex art. 58, comma 1 medesima legge efficace soltanto per i ricorsi per cassazione proposti dopo l’entrata in vigore di detta legge, contro provvedimenti pronunciati nell’ambito di giudizi introdotti in primo grado dopo di essa: cfr. Cass., 17/2/2017, n. 4288; Cass. n. 5599 del 2014; successivamente, Cass. n. 4930 del 2015; Cass. n. 15030 del 2015; Cass. n. 2684 del 2016), ricorrendone i presupposti (stante l’esistenza di plurime ragioni di inammissibilità) va ai sensi del suindicato art. 385 c.p.c., comma 4 disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento in via solidale di ulteriore somma – che si stima equo fissare nella misura di Euro 12.000,00 – in favore del controricorrente.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore di quest’ultimo dell’ulteriore somma di Euro 12.000,00 ex art. 385 c.p.c., comma 4.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA