Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23944 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. II, 25/09/2019, (ud. 23/01/2019, dep. 25/09/2019), n.23944

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11753/2015 proposto da:

Z.G., Z.F., Z.L.,

Z.V., P.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

UDINE 6, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO LUCERI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO ZAMBELLI;

– ricorrenti –

contro

B.T., ZE.SI.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 350/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 12/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/01/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato:

che i sig.ri Z.G., P.N., Z.V., Z.F. e Z.L. (quest’ultimo quale avente causa a titolo particolare dei signori Z.F. e V.), proprietari di fondi derivanti dal frazionamento dell’originaria particella 615 del catasto terreni del Comune di Ranzanico, ricorrono per la cassazione della sentenza della corte d’appello di Brescia che, confermando sul punto la sentenza del tribunale di Bergamo, ha accertato l’esistenza di una servitù di passo – contrattualmente costituita nel 1968 – gravante sulla suddetta particella 615 a favore del fondo di proprietà dei signori B.T. e Ze.Si.;

che il sig. Z.L. è legittimato alla presente impugnazione, pur non avendo partecipato al giudizio di merito, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., avendo egli acquistato da Z.F. e V., in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza qui impugnata, talune delle particelle risultanti dal frazionamento della suddetta particella (OMISSIS);

che la corte territoriale ha argomentato, per un verso, che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla circostanza che la suddetta servitù non risultava menzionata nell’atto di acquisto del fondo dominante da parte dei signori B. e Ze., richiamando, al riguardo, il principio che il trasferimento dei fondi comporta anche quello delle relative servitù attive e passive, quando il relativo titolo costitutivo risulti regolarmente trascritto; per altro verso che l’accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare nella proprietà del fondo dominante non richiede, ai sensi dell’art. 1146 c.c., comma 2, l’espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto;

che, sotto altro aspetto, la corte bresciana ha rilevato che gli odierni ricorrenti non avevano sollevato nel giudizio di primo grado una specifica eccezione di estinzione della servitù per prescrizione, nè peraltro avevano dimostrato il relativo fondamento fattuale, vale a dire il non uso della servitù protratto per oltre un ventennio;

che il ricorso per cassazione si articola su quattro motivi;

che con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 1 e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo non sollevata nè provata l’eccezione di prescrizione;

che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 2 e artt. 112 e 115 c.p.c., in cui la corte territoriale sarebbe incorsa, sotto un primo profilo, ritenendo irrilevante la dichiarazione in data 2 febbraio 1984 a firma della signora Z.V. e, sotto un secondo profilo, omettendo di pronunciarsi sulla impossibilità di riconoscere a tale dichiarazione efficacia interruttiva della prescrizione della servitù per non uso;

che con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 1 e dell’art. 2697 c.c., comma 2, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di considerare il riconoscimento del non uso ultraventennale, formulato da controparte, e omettendo di esaminare i fatti decisivi, emergenti dalle risultanze testimoniali, che il passaggio sul fondo servente, per un verso, era possibile a tutti e non riservato ai titolari del fondo dominante e, per altro verso, risultava temporalmente collocabile in epoca anteriore al 1968;

che con il quarto motivo di ricorso, riferito all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa dell’art. 112 c.p.c. e art. 1418 c.c., nonchè l’omesso esame di fatto decisivo, in cui la corte territoriale sarebbe incorsa omettendo di rilevare e dichiarare la nullità, per indeterminabilità dell’oggetto, del contratto del 6 giugno 1968, asseritamente costitutivo della servitù di cui si discute;

che gli intimati non hanno spiegato difese in questa sede;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di Camera di consiglio del 23 gennaio 2019, per la quale i ricorrenti hanno depositato, fuori termine, una memoria illustrativa;

ritenuto:

che il primo motivo di ricorso è fondato, giacchè:

– sotto un primo profilo, l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui gli odierni ricorrenti non avevano sollevato nel giudizio di primo grado l’eccezione di prescrizione per non uso ventennale della servitù dedotta in giudizio risulta smentita dal riferimento al “non uso ventennale” contenuto nello stralcio della comparsa di costituzione dei signori Z. e P. davanti al tribunale di Bergamo, trascritto a pagina 22 del ricorso per cassazione (“il mappale (OMISSIS) non può considerarsi gravato da servitù di passo… ed in ogni caso per non uso ventennale”);

– sotto un secondo profilo, l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui la suddetta eccezione di prescrizione sarebbe rimasta sfornita di prova si pone in contrasto con i disposto dell’art. 115 c.p.c., là dove omette di considerare che la circostanza del “non uso ventennale” della servitù di passo esulava dal thema probandum in quanto aveva formato oggetto di esplicita ammissione nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, depositata nel giudizio di primo grado dai signori Ze. e B., là dove, con riferimento alla dichiarazione sottoscritta dalla signora Z.V. in data 2 febbraio 1984, si scrive che “tale dichiarazione vale ad interrompere la prescrizione della servitù costituita con l’atto notarile del 1968, che si sarebbe senz’altro verificata dell’inerzia del titolare del diritto ove non fosse intervenuta la dichiarazione del 1984” (si veda lo stralcio di detta memoria trascritto a pagina 23 del ricorso per cassazione);

che l’accoglimento del primo motivo di ricorso trascina con sè l’accoglimento del secondo motivo, in quanto, cassate le statuizioni relative alla mancata proposizione dell’eccezione di prescrizione della servitù per non uso ventennale ed alla mancata dimostrazione dei relativi fatti costitutivi, l’apprezzamento della portata interruttiva di tale prescrizione ipoteticamente ascrivibile alla dichiarazione sottoscritta dalla signora Z.V. in data 2 febbraio 1984 risulta, al contrario di quanto affermato dalla corte territoriale, certamente rilevante, così che esso dovrà essere svolto in sede di rinvio;

che il terzo motivo di ricorso risulta assorbito dall’accoglimento del primo e dalla conseguente estromissione dal thema probandum della circostanza del non uso ultraventennale della servitù;

che il quarto mezzo di ricorso va giudicato ammissibile alla stregua dei principi fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 26242/14; esso, tuttavia, è infondato, giacchè la nullità del contratto dedotta dai ricorrenti non sussiste;

che, infatti, nella specie non ricorre l’ipotesi della indeterminabilità dell’oggetto del contratto, perchè il fondo servente risulta individuato nel mappale (OMISSIS) e il fondo dominante risulta individuato nei “fondi trasferiti”, a propria volta immediatamente individuabili per tabulas nell’atto di compravendita Z. – T. nel 1968; eventuali incertezze sulla individuazione degli altri fondi dei compratori a cui vantaggio venga costituita la servitù gravante sulla particella (OMISSIS) dei venditori non impediscono, infatti, di individuare come fondi dominanti, quanto meno, quelli oggetto del trasferimento disposto con il medesimo contratto contenenti la costituzione della servitù, il che basta ad escludere la dedotta nullità del contratto trasferimento (cfr. Cass. 10169/18: “Ai fini della costituzione convenzionale di una servitù prediale non si richiede l’uso di formule sacramentali o di espressioni formali particolari, essendo sufficiente che dall’atto scritto si desuma la volontà delle parti di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l’imposizione di un peso o di una limitazione su un altro fondo appartenente a diverso proprietario, sempre che l’atto abbia natura contrattuale, che rivesta la forma stabilita dalla legge ad substantiam e che da esso la volontà delle parti di costituire la servitù risulti in modo inequivoco, anche se il contratto sia diretto ad altro fine”;

che quindi, in definitiva, si devono accogliere i primi due mezzi del ricorso, dichiarare assorbito il terzo e rigettare il quarto, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Brescia, perchè si attenga agli enunciati principi e regoli altresì le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il terzo e rigetta il quarto, cassa la sentenza gravata in relazione ai motivi accolti e rimette la causa ad altra sezione della corte di appello di Brescia, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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