Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23944 del 22/10/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 23944 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 6125-2012 proposto da:
CONSERVE
ITALIA
SOCIETA’
COOPERATIVA
AGRICOLA
028584508584, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI
GERARDO, che la rappresenta e difende unitamente agli
2013
2422
avvocati NICOLI ANNALISA, DONDI GERMANO, giusta delega
in atti;
t
– ricorrente contro
MARIOTTI GIULIANO MARIANO, elettivamente domiciliato
Data pubblicazione: 22/10/2013
in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio
dell’avvocato GABELLINI SPARTACO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato SIGILLO’ MASSARA
GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– controri corrente –
CON.A.L – CONSORZIO ALIMENTARI LAZIO S.C.A.R.L. IN
L.C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4797/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 06/07/2011 R.G.N. 886/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato DELLA VALLE GIROLAMO per delega VESCI
GERARDO e Avv. NICOLI ANNALISA;
udito l’Avvocato GABELLINI SPARTACO e Avv. SIGILLO’
MASSARA GIUSEPPE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso, in subordine accoglimento per
guanto di ragione.
nonchè contro
RG 6125-12
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di cui si chiede la
cassazione, ritiene, per quello che interessa in questa sede,inefficacie
A.L. (Consorzio Alimentari Lazio) soc. cooperativa arl e per l’effetto
dichiara la sussistenza e la giuridica continuità del rapporto di lavoro
subordinato tra detto Mariotti e la società Conserve Italia cooperativa
arl alla quale, secondo la Corte del merito, era stata trasferita dalla
predetta società Con. A.L. l’azienda e non un solo ramo della stessa, con
condanna di ambedue le società in solido al pagamento delle retribuzioni
maturate dalla data del licenziamento sino al ripristino del rapporto.
A fondamento del decisum la Corte distrettuale pone il rilievo fondante
in base al quale dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio emerge
la dimostrazione che la società Con. A.L. aveva trasferito l’intera
azienda alla società Conserve Italia con la conseguenza che, essendo
continuato – ex art. 2112 cc – il rapporto di lavoro del Mariotti con la
società cessionaria il licenziamento intimatogli dalla società cedente,
in quanto non proveniente dal reale datore di lavoro, è inefficace.
La società Conserve Italia coop. Agricola ( già Conserve Italia società
cooperativa arl) chiede l’annullamento della sentenza sulla base di
diciasette motivi,illustrati da memoria.
Il Mariotti resiste con controricorso precisato da memoria.
il licenziamento intimato a Mariotti Giuliano Mariano dalla società Con.
La società Con.A.L. non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima censura la società ricorrente deduce nullità della sentenza
per violazione degli artt. 132,145, 330 e 331 cpc.
d’indicare, nella sentenza, quale parte del procedimento la società Con.
A.L. della quale non hanno proceduto a dichiarare la contumacia.
Inoltre afferma la società ricorrente che l’appello andava notificato non
ai difensori di primo grado della società Con.A.L., nei cui confronti era
stata disposta la rinnovazione della notifica, ma nei confronti dei
liquidatori di tale ultima società essendo stata questa posta in
liquidazione coatta amministrativa come da estratto di misura camerale
reso noto al Mariotti e alla Corte di Appello con la memoria di
costituzione in appello.
Il motivo non è fondato.
In primo luogo mette conto rilevare che la società ricorrente, ancorché
deduca la nullità della notifica dell’atto di appello alla società
Con.A.L. perché non eseguita, in sede di disposta rinnovazione della
notifica, nei confronti dei liquidatori bensì dei difensori di primo
grado, non trascrive nel ricorso, in violazione del principio di
autosufficienza, la relata di detta notifica sì da consentire a questa
Corte di esprimere il proprio sindacato di legittimità sulla questione di
cui trattasi.
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Sostiene al riguardo la società che i giudici di appello hanno omesso
/)
A tanto va aggiunto che la Corte del merito – come
desumesi dalla
copia dei verbali d’udienza allegati al controricorso – decide la causa
dopo aver disposto, a seguito di eccezione sollevata dalla società
Conserve Italia, la rinnovazione della notifica dell’atto di appello alla
società Con.A.L. e dopo il deposito – nel corso dell’udienza del 29
società, valutando implicitamente, in tal modo, la regolarità,e della
notifica di appello alla società Con.A.L. posta in liquidazione coatta
amministrativa, e del contraddittorio.
Tenuto conto, poi, che dallo svolgimento del processo e dalla motivazione
febbraio 2009 – della copia notificata dell’appello a tale ultima
P1
(
della sentenza impugnata si desume che la decisione in esame è riferibile
anche alla società Con.A.L., devesi ritenere, in conformità alla
giurisprudenza di questa Corte ( per tutte V. Cass. 26 marzo 2010 n. 7343
e Cass. 28 settembre 2012 n. 16535), stante la non configurabilità della
violazione del relativo contraddittorio, non affetta la sentenza
impugnata dalla nullità denunciata.
Analoghe ragioni portano ad escludere la rilevanza, ai fini di cui
trattasi, della mancata dichiarazione, della contumacia della parte non
costituita, non rappresentando siffatta dichiarazione una formalità
essenziale ( per tutte Cfr. Cass. 3 agosto 2005 n. 16229).
Con i motivi da due a
sette la società ricorrente denuncia vizio di
motivazione rispettivamente:
1.alla parte in cui la sentenza afferma, senza, spiegarne la ragione, che
determinati documenti ed elementi rappresentino un compendio probatorio,
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tale che considerati unitariamente e nella loro logica connessione
portano a ritener essere intervenuta tra le due società un successione di
fatto dell’intera azienda;
2.per aver indicato a sostegno della tesi in base alla quale il Mariotti
delibere dell’asserito cedente Con.A.L. sul presupposto che si sarebbe
espressamente previsto che la cessione dell’azienda dovesse avvenire con
mantenimento dei livelli occupazionali;
3. per aver affermato che la lettera d’impegno del Presidente di Conserve
Italia a sollevare Con.A.L. dagli oneri aggiuntivi derivanti dal
licenziamento sarebbe sintomatica della consapevolezza di Conserve
Italia del fatto che il Mariotti sarebbe dovuto passare alle dipendenze
della medesima a seguito del trasferimento d’azienda e che il
licenziamento avrebbe creato problemi a Con.A.L.;
4.per aver asserito che la lavorazione del pomodoro avrebbe costituito il
core business del cedente Con.A.L.;
5.per aver affermato l’effettività della cessione d’azienda e la
continuazione dell’attività di lavorazione del pomodoro con il
superamento della condizione sospensiva apposta al contratto di cessione
di ramo d’azienda;
6. nella parte in cui la sentenza non prende alcuna posizione in ordine
alla contestazione mossa da Conserve Italia circa la non configurabilità
di un ramo d’azienda in relazione ai beni Con.A.L. di fatto utilizzati
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doveva passare alle dipendenze di Conserve Italia ex art. 2112 cc due
da conserve Italia nei quattro anni di permanenza nello
stabilimento
Arsil.
I motivi non sono infondati.
I vizi di motivazione per come dedotti, invero, si risolvono nella
utilizzato dalla Corte del merito per pervenire alla conclusione che,
nella specie, vi è stato, non il trasferimento di un ramo di azienda, ma
la cessione dell’intera azienda che come tale ha comportato,
ex art. 2112
cc, la continuazione del rapporto di lavoro facente capo al Mariotti alle
dipendenze delle società acquirente.
Una critica di tal genere, però, come è stato più volte affermato da
questa Corte, non può trovare ingresso in sede di legittimità perché la
stessa, sostanzialmente – a fronte di una sentenza formalmente coerente
con equilibrio dei vari elementi che ne costituiscono la struttura
argomentativitk – si sostanzia nella prospettazione di una diversa
valutazione delle emergenze istruttorie.
Con la censura di cui all’art. 360 n. 5 cpc, infatti, non può chiedersi
a questa Corte, come nella specie, un accertamento di fatto atteso che
nel nostro ordinamento processuale la deduzione di un vizio di
motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione
conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il
merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la
sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice
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contestazione della valutazione di ciascun elemento istruttorio
del merito al quale spetta, in via esclusiva, il compito di valutare le
prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così,
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti
tutte V. Cass. 12 febbraio 2008 n. 3267 e 27 luglio 2008 n.2049).
Né può sottacersi che al fine di adempiere all’obbligo della motivazione,
il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le
risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate
dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le
une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende
fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per
implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non
menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la
decisione adottata (Cfr.Cass. 25 maggio 1995 n. 5748 e Cass. 14 aprile
2011 n. 8767).
Con l’ottavo motivo la società ricorrente, denunciando violazione degli
artt. 2655 e 2112 cc, 47 della legge n.429 del 190 nonchè 115 e 116 cpc,
afferma che la Corte del merito, omettendo di prendere in considerazione
le eccezioni sollevate e sulla base di una non corretta valutazione
delle prove testimoniali e documentali, ha erroneamente ritenuto la
sussistenza della cessione dell’intera azienda.
Il motivo è inammissibile.
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(salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) ( in tal senso per
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge,
invero, consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma
di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo
della stessa (di qui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione
viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma di legge e impinge nella tipica valutazione
del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di
legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione. La differenza tra
l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a causa
dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero
erronea applicazione della legge in ragione della carente o
contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta – è segnata, in
modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la
prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa
(V.Cass. 22 febbraio 2007 n.4178, Cass. 26 marzo 2010 n.7394 e 16 luglio
2010 n.16698).
Nella specie, appunto, la censura di violazione di legge è mediata dalla
critica alla valutazione delle emergenze istruttorie.
Con il nono motivo la società denuncia violazione dell’art. 2112 cc
nella parte in cui si afferma, in sentenza, che poiché il Mariotti era
responsabile di produzione e stabilimento presso Con.A.L., in presenza
di una cessione del settore più importante della produzione egli
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della legge assegnata alla Corte di cassazione dall’art. 65 ord. giud.);
rientrava
tra i dipendenti i cui rapporti di lavoro dovevano essere
trasferiti al cessionario.
Il motivo non è fondato.
Oltre alla considerazione che, anche nella specie, la dedotta violazione
istruttorie, vi è il rilievo che la Corte del merito comunque accerta e
fonda il suo decisum sull’avvenuta cessione non di un ramo – o settore di azienda, ma di tutta l’azienda.
Con la decima e la undicesima critica la società assume, rispettivamente
ex art. 360 nn.4 e 3, primo comma, cpc, violazione degli artt. 99 e 112
cpc per aver la Corte di Appello dichiarato l’inefficacia del
licenziamento intimato da Con.A.L. e la sussistenza e giuridica
continuità del rapporto in capo a Conserve Italia in assenza di domanda
in tal senso del Mariotti, verificandosi in tal modo anche il vizio/ della
sentenza di secondo grado per extrapetizione.
Le censure sono infondate in relazione ad ambedue i profili denunciati.
Infatti, come desumesi dalle parti del ricorso di primo grado trascritte
nel ricorso per cassazione in adempimento dell’onere di autosufficienza,
il Mariotti ha impugnato il licenziamento nei confronti della società
Con.A.L. e della società Conserve italiane deducendo la illegittimità e
nullità dello stesso in quanto intimato senza giusta causa o giustificato
motivo in violazione delle norme di cui all’art. 47 della Legge n. 428
del 1990 e chiedendo l’emissione, a carico di dette società in solido od
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di legge è mediata dalla contestazione della valutazione delle risultanze
in via alternativa, dell’ordine
immediata reintegrazione nel posto di
lavoro.
Da tanto emerge che la causa petendi ed il petitum sostanziale, posto a
base della domanda proposta dal Mariotti, involgendo l’invalidità del
dello stesso a produrre gli effetti suoi propri sicché, nella pronuncia
adottata dal giudice del merito, non è ravvisabile alcuna violazione tra
il chiesto ed il pronunciato.
Con il dodicesimo e tredicesimo motivo la società ricorrente, denunciando
rispettivamente vizio di motivazione e violazione degli artt. 2112,
1362, 2118 cc e 47 della Legge n. 490 del 1990,allega che la Corte del
merito non ha tenuto conto dell’eccezione circa il fatto che il
Mariotti continuando a rimanere alle dipendenze della Con A.L. dopo
l’asserito trasferimento d’azienda e continuando, altresì, a percepire le
retribuzioni da parte di Con.A.L. di fatto, con comportamento
concludente, ha accettato di permanere alle dipendenze di tale società e
di non passare a Conserve Italia al momento dell’asserito trasferimento.
I motivi sono infondati.
E’assorbente il rilievo, al riguardo, che si tratta di circostanza
antecedente l’asserito licenziamento del tutto irrilevante ai fini della
validità o meno del successivo recesso e come tale ritenuta, sia pure
implicitamente, non decisiva dalla Corte del merito.
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licenziamento intimatogli necessariamente implica anche l’inidoneità
Non senza contare che sotto il profilo dell’omessa pronuncia in ordine ad
eccezione o domanda la società ricorrente per correttamente investire
questa Corte della relativa questione avrebbe dovuto dedurre
ex art. 360
n. 4, primo comma, cpc la violazione dell’art. 112 cpc e non il vizio di
motivazione o la violazione di leggi(V.Cass.27 gennaio 2006 n.1755 e
Con il quattordicesimo e quindicesimo motivo la società ricorrente,
t
deducendo rispettivamente violazione degli artt. 2112eèe 115 cpc nonché
vizio di motivazione, sostiene che la Corte di Appello ha dichiarato la
continuazione del rapporto in capo a Conserve Italia non tenendo conto
che, come eccepito, era documentato che a decorrere dal Maggio 2002
erano stati riconsegnati ad Arsial le attrezzature di proprietà di Con.
A.L.
I motivi sono infondati.
Anche in questo caso trattandosi di critica, che si sostanzia nella
denuncia di mancato esame di eccezione, doveva essere dedotta, ai sensi
dell’art. 360 n. 4, primo comma, cpc, la violazione dell’art. 112 cpc e
non la violazione di leggi o il vizio di motivazione.
Inoltre, deve essere rimarcato che, comunque, con siffatte censure si
contesta, in sostanza, l’accertato trasferimento d’azienda attraverso la
prospettazione di una diversa ricostruzione degli elementi di causa che
come tale non è esaminabile in questa sede di legittimità.
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Cass., S.U., 27 ottobre 2006 n.23071).
Con la sedicesima e diciassettesima censura la società ricorrente,
assumendo, anche in questo7 rispettivamente vizio di motivazione e
violazione degli artt. 115 e 116 cpc nonché degli artt. 1218, 1223,
1227,2697,2058 e 2697, denuncia che la Corte del merito non ha tenuto
conto in sede di liquidazione del danno
dell’allunde perceptum
ed in
formale e delle istanze istruttorie a tal fine formulate.
Le censure, da esaminare congiuntamente per riguardare la questione
dell’aliud perceptum,
sono fondate.
Rileva il Collegio che è oramai acquisito alla giurisprudenza di questa
Corte il principio secondo il quale quando la rioccupazione del
lavoratore illegittimamente licenziato costituisce allegazione in fatto
ritualmente acquisita al processo, anche se per iniziativa del lavoratore
e non del datore di lavoro, il giudice ne deve tenere conto – anche
d’ufficio ai fini della quantificazione del danno provocato dal
licenziamento illegittimo ( Cfr.per tutte Cass. 16 maggio 2005 n. 10155 e
Cass. 26 ottobre 2010 n. 21919)
Nella fattispecie la Corte del merito, nonostante il lavoratore avesse
dichiarato, in sede d’interrogatorio formale, come riconosciuto dalla
stessa parte resistente, di aver svolto dopo il licenziamento, attività
di consulenza e di aver percepito la somma di lire 45.000.000 e
nonostante la società, attuale ricorrente, avesse chiesto l’ammissione di
mezzi di prova in ordine
all’allunde perceptum,nulla
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argomenta al
particolare di quanto dichiarato dal Mariotti in sede d’interrogatorio
riguardo prescindendo del tutto dalla questione di cui alle censure in
esame.
La sentenza impugnata, nella quale la Corte di Appello, ai fini della
quantificazione del danno provocato dal licenziamento illegittimo, ha
omesso, in ordine
all’allunde perceptum,
qualsiasi argomentazione sui
fatti ritualmente acquisiti e sui mezzi istruttori articolati dalla
società, è affetta dai vizi denunciati. In conclusione il motivo
sedicesimo e diciassettesimo vanno accolti e conseguentemente la sentenza
impugnata va cassata in parte
qua
con rinvio alla Corte di Appello di
Roma in diversa composizione, per un esame nel merito della questione
dell’aliunde perceptum.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sedicesimo e diciassettesimo motivo di ricorso, e
rigetta gli altri;cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 luglio 2013
Il Presidente
Dott. Guido Vidiri
Il Consigliere est.
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